Sentenza 10 aprile 2008
Massime • 1
I principi posti, in tema di esame testimoniale dei minorenni parti offese nei reati di natura sessuale, dalla cosiddetta "Carta di Noto", lungi dall'avere valore normativo, si risolvono in meri suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso, come illustrato nelle premesse della Carta medesima. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso avanzato, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. sul presupposto, tra gli altri, della prospettata assunzione della testimonianza con modalità ritenute contrastanti con detti principi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2008, n. 20568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20568 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2008 |
Testo completo
O S C U RA T A
ali
205 68 /08 ARE ON (Paolo Mensurati
Pubblica udienza n. 27255/2007 Reg. Gen. n.
3.55..... del 10 aprile 2008
EPUBBLICA ITALIANA me del popolo italiano
*
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione III Penale
composta dagli ill. mi signori:
Presidente Dott. Ernesto Lupo
1. Dott. Agostino Cordova Consigliere 2. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere 3. Dott. Mario Gentile Consigliere 4. Dott. Margherita Marmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E NZA sul ricorso proposto da G.C. nato a (omissis) il
(omissis) avversO la sentenza n. 304 del 8/3-7/5/2007, pronunciata dalla Corte di Appello di Trieste.
-Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
-udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carlo M. Grillo;
-udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Angelo Di Popolo, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
-udito il difensore, avv. G. Fabbretti, che insiste per 1* accoglimento del ricorso;
la Corte osserva:
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Trieste, con la decisione menzionata
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in premessa, pronunciando sulle impugnazioni dell'imputato e della parte civile, confermava integralmente la sentenza 18/5/2004 del Tribunale di Trieste, con la quale G.C. era stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv, 609-bis e
609-ter c.p. (violenza sessuale continuata e aggravata nei confronti di persona minore degli anni quattordici). commessa fino al 12/3/2002 in danno di figlia M.T. della propria convivente. La Corte distrettuale aveva anche mantenuto inalterate le statuizioni civili del primo giudice, consistenti nella condanna al risarcimento dei danni cagionati alla minore, liquidati in € 40.000,00 oltre alle spese.
豔 Ricorre per cassazione 1' imputato, che chiede 1' annullamento con rinvio della gravata decisione, deducendo:
1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, risultante dalle singole deposizioni rese dai testi nel giudizio di primo grado e specificamente analizzate nei motivi di gravame (ex art. 606, comma 1 lett. 'e', c.p.p.); 2) inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 194, comma 2, c.p.p. avuto riguardo ai giudizi sulla personalità della persona offesa espressi da testi e recepiti in sentenza ai fini della valutazione dell'attendibilità della predetta (ex art. 606, comma 1 lett.
'b', c.p.p.); 3) inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 192 e 220 c.p.p. nella valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in difetto di un previo accertamento clinico della capacità a deporre della stessa e della sua credibilità, accertamento che avrebbe dovuto essere affidato ad un perito e non essere rimesso alla valutazione di testi.
Più specificamente, con la prima censura si ripercorrono gli accadimenti con una differente chiave di lettura, tendente ad infirmare l'attendibilità della persona offesa peraltro sentita ripetutamente con modalità ritenute contrastanti con
1 principi posti dalla c.d. Carta di Noto con 1' evidenziazione di incertezze E contraddizioni del suo racconto, nonché della profonda avversione da essa nutrita nei confronti dell' imputato, tanto da "costruire" l'accusa al fine di liberarsene.
Con la seconda doglianza si lamenta la violazione della menzionata norma, con specifico riferimento alle deposizioni della professoressa di italiano ☑ degliS.N.
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psicologi C. T. definito quest' ultimo
"criptoconsulente", che non avrebbero potuto Comunque esprimere giudizi sulla personalità di M.T.
Con 1' ultima censura ci si duole ancora della valutazione della prova, compresa quella costituita dalle riprese video eseguite nell'abitazione teatro degli accadimenti, nonché del mancato espletamento di una perizia medica circa la personalità e la credibilità della presunta persona offesa. Infine il ricorrente chiede la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, ex art. 612 c.p.p., stante il grave ed irreparabile danno che, in difetto, glie ne deriverebbe.
All' odierna udienza il P.G. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. " Infondata è la prima doglianza, relativa alla motivazione della decisione in punto responsabilità. Ricordato che l'attuale codice di rito prevede come motivo di ricorso per cassazione, attinente alla motivazione della sentenza impugnata, esclusivamente la mancanza o la manifesta illogicità di essa (quando detti vizi però risultino dal testo stesso del provvedimento), e non anche la sua insufficienza, reputa il Collegio che, nel caso in esame, non ricorra alcuna di tali ipotesi, avendo i giudici del merito spiegato, approfonditamente ed in maniera non manifestamente illogica, le ragioni del proprio convincimento. In particolare, per quanto attiene al giudizio di penale responsabilità dell' imputato, è d'uopo ribadire che 1' indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per
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espressa volontà del legislatore a riscontrare l' esistenza
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di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare 1' adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una
"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
èNé tale orientamento mutato per effetto della riforma dell'art. 606 c.p.p. ad opera della 1. n. 46/2006, giacché il c.d. "travisamento della prova" ricorre nei casi in cui si
3 O S C U RATA sostiene che il giudice di merito abbia fondato il Suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (purché entrambi determinanti), per cui non si sostanzia comunque in una reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma solo nel verificare se questi elementi esistano. Peraltro il Collegio condivide l'orientamento recentemente affermato da questa Corte (Cass. Sez. II, 10 gennaio 2007, n.
318, Conte;
Sez. II, 19 ottobre 2006, n. 35194, De Matteo altri), secondo il quale il menzionato vizio di "travisamento della prova", consistente -lo si ripete- nell'utilizzazione, ai fini della decisione, di un'informazione ritenuta decisiva
E che invero non esiste agli atti del processo, nell'omissione della valutazione di una prova parimenti decisiva, può essere fatto valere nel caso in cui l'impugnata decisione abbia riformato la sentenza di primo grado, perché in caso di cosiddetta doppia conforme come nella ipotesi di cui trattasi il limite del devolutum non può essere valicato, salvo che il giudice dell'impugnazione, per superare le critiche mosse al provvedimento di primo grado, abbia individuato atti a contenuto probatorio mai prima presi in esame.
Alla luce di tali consolidati principi, deve ribadirsi che i giudici di secondo grado hanno specificamente, congruamente e correttamente illustrato le ragioni per le quali hanno ritenuto sussistente la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, recependo e sviluppando la motivazione già ineccepibile del Tribunale. la sostanziale Hanno invero evidenziato intrinseca credibilità delle dichiarazioni della p.O., confermata da riscontri estrinseci "altamente significativi". Innanzi tutto la Corte evidenzia le modalità con cui la minore è stata sentita dal Tribunale per ben due volte, rispondendo all'esame incrociato del P.M. e della difesa in maniera sempre costante, logica, coerente e "senza infingimenti” anche su particolari scabrosi, e non celando un sentimento addirittura di odio nei confronti dell' imputato, che tuttavia non ne condiziona il racconto. Da ciò l'evidente infondatezza della denunciata violazione dei principi posti dalla c.d. "Carta di Noto", non solo perché ad essi non può riconoscersi alcun valore normativo, bensì di semplici
"suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle tick dichiarazioni" del minore e la "protezione psicologica" dello stesso, come si legge nella premessa della Carta, ma soprattutto perché, nel caso di specie, dette finalità devono ritenersi certamente raggiunte dalla ricordata duplice audizione della minore in dibattimento, sotto il costante im O S C U RATA
controllo della difesa, che nessun rilievo ha mosso in ordine alle modalità adottate dal giudice. In secondo luogo, vengono valorizzate le modalità di emersione dei fatti de quibus, del tutto casuali, che escludono qualsiasi intento vendicativo da parte della ragazza: ella non voleva inizialmente denunciare l'imputato, tanto che alle amiche (prima) e all'insegnante (poi) raccomanda di non rivelare il proprio narrato;
peraltro le prime confidenze furono fatte alle amiche, su sollecitazione delle stesse occasionalmente con lei quando il G. la rimproverò, inferendole anche uno schiaffo, per un suo ritardato rientro a casa mentre il racconto all'insegnante fu egualmente non programmato, perché stimolato dalla predetta, a sua volta allertata dal preside che un giorno, a scuola, aveva notato la ragazza piangere.
Viene poi dato rilievo dai giudici di merito al giudizio di credibilità della minore, espresso da coloro che con lei
avevano quotidiana frequentazione e dunque ben la conoscevano, come le amiche, la professoressa Sferza, e, in una certa misura, il dott. lo psicologo che tenne T. sotto osservazione la ragazza in Slovenia, su iniziativa delle autorità locali, successivamente alla denunzia dei fatti.
La Corte di Appello, indi, si fa carico di rispondere a tutti i rilievi della difesa in ordine all'attendibilità della minore, confutando in maniera adeguata logica ogni argomentazione tendente ad evidenziare contraddizioni, discrasie o incoerenze del narrato della predetta. Trattasi comunque di considerazioni "in fatto” che, proprio in quanto non manifestamente illogiche, questo Collegio non può certamente ribaltare sostituire con le diverse argomentazioni prospettate dalla difesa, anche se queste fossero logicamente sostenibili. manifestamenteQuindi, lungi dall'essere contraddittoria illogica, la motivazione dell'impugnata sentenza in punto responsabilità è invece assolutamente adeguata e corretta, donde l'infondatezza della censura.
Non meritano miglior sorte le altre due doglianze, che comunque ancora contestano la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, cercando di indubbiare proprio le fonti di acquisizione probatoria. Manifestamente infondata è la seconda, con la quale, come si
è detto, si denuncia la violazione della norma processuale che circoscrive oggetto e limiti della testimonianza (art. 194 c.p.p.), con riferimento alle deposizioni dei predetti testi S. Infatti, premesso che, ai fini e T. C. della formazion del libero convincimento del giudice soprattutto in tema di reati sessuali, il cui accertamento deve passare sovente attraverso la necessaria valutazione del
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contrasto delle opposte versioni di imputato e vittima, se soli protagonisti dei fatti ben può tenersi conto delle dichiarazioni della P.O. che, se ritenute intrinsecamente attendibili, costituiscono una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere fondata, anche esclusivamente, 1' affermazione di colpevolezza dell' imputato, purche' la relativa valutazione sia logicamente E adeguatamente motivata, è ius receptum, in tema di prova testimoniale, che il divieto di esprimere apprezzamenti personali posto dall'art. 194, comma 2, c.p.p. non si applica nel caso in cui il testimone sia persona particolarmente qualificata, in conseguenza della sua preparazione professionale, quando i fatti in ordine ai quali viene esaminato siano inerenti alla sua attivita', giacche' l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto, dal momento che quest' ultimo e' stato necessariamente percepito attraverso il "filtro" delle conoscenze tecniche e professionali del teste (Cass. Sez. V,
3 novembre 2004, n. 42634, Comberlato;
Sez. III, 30 gennaio
1999, n. 1247, Crispolti).
Quanto alla terza censura, rileva il Collegio che le "riprese video" effettuate nell'abitazione teatro degli abusi, pur non costituendo il pilastro fondante dell'accusa e pur volendole considerare di lettura non univoca, come postula la difesa, non collidono col costrutto accusatorio, essendo anzi con esso compatibili, rivelando come correttamente ritenuto dai giudici del merito un atteggiamento dell' imputato sovente diretto alla ricerca di contatti fisici con la persona offesa.
Per quanto concerne, infine, la doglianza avente ad oggetto la mancata sottoposizione della minore a perizia medica per valutarne la personalità e la credibilità, non può che richiamarsi il costante indirizzo di questa Corte (Sez. IV, 5 aprile 2007, n. 14130, Pastorelli e altro;
Sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4981, PG/Ligresti e altro;
Sez. VI, 26 settembre 2003, n. 37033, Brunetti;
Sez. VI, 4 aprile 2003,
n. 17629, Zandri), secondo cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. d), c.p.p., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva", trattandosi di un MEZZO di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il citato art. 606, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2,
c.p.p., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività.
P.Q.M.
O S C U R AT A la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2008.
My fullüth Il Presidente Il Consigliere est
Елшић про
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
22 MAG. 2008
CANCELLIERE CT (Paolo Mensurati)