Sentenza 24 gennaio 2008
Massime • 1
La mancata assunzione dei mezzi di prova già ammessi non produce alcuna nullità del procedimento laddove non sia stata manifestata alcuna riserva alla chiusura dell'istruzione dibattimentale da parte di chi tali mezzi aveva richiesti né opposizione delle altre parti processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2008, n. 9135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9135 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 24/01/2008
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 195
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 19948/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT MA nato il [...];
avverso la sentenza del 12.3.2007 della Corte di Appello di Venezia;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amoresano Silvio;
udito il P.G. Dr. Alfredo Montagna che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 12.3.2007 la Corte di Venezia confermava la sentenza del Tribunale della stessa città, in composizione monocratica, con la quale NT MA era stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generi che ed esclusa l'aggravante contestata, alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 80,00 di multa per il reato di cui all'art. 349 c.p. per avere, in qualità di esecutore dei lavori, in concorso con PI ES (deceduto), quale custode e committente dei lavori, rimosso la segnaletica che delimitava l'area sottoposta a sequestro ed effettuato lavori di apposizione di un pozzetto e di un collettore ad uso idrico. Premesso che risultava pacificamente dagli atti che era stato il NT ad eseguire i lavori e che a distanza di appena qualche metro dal luogo d/ esecuzione dei medesimi vi era un cartello recante a carattere cubitali l'indicazione di "area sottoposta a sequestro penale" e che proprio nelle vicinanze del pozzetto vi era altro sigillo, rilevava la Corte territoriale che non potevano esservi dubbi sull'elemento psicologico del reato. Quanto all'eccezione di nullità, l'omesso esame dell'imputato non integrava alcuna nullità, non avendo il predetto manifestato interesse all'effettiva assunzione del mezzo di prova (rimesso alla disponibilità della parte), avendovi implicitamente rinunciato (non si era opposto alla chiusura del dibattimento). In ordine alla pena, infine, il giudice di primo grado aveva fatto corretto uso dell'art. 133 c.p.. 2) Propone ricorso per cassazione il NT, a mezzo del difensore, per inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità.
In relazione all'eccezione proposta, la Corte non ha tenuto conto, infatti che l'interrogatorio dell'imputato era stato richiesto dal P.M. e che quindi si trattava di un mezzo di prova che avrebbe dovuto essere espressamente rinunziato dalla parte che lo aveva richiesto e non certo dall'imputato che non aveva alcun potere dispositivo in proposito.
Con il secondo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermata penale responsabilità del ricorrente.
La motivazione per relationem (come nel caso di specie) integra una motivazione apparente in quanto non consente il controllo dell'iter argomentativo seguito per contrastare i rilievi formulati in sede di gravame.
La Corte territoriale inoltre incorre in un evidente travisamento della prova (vizio denunciabile in sede di legittimità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) quando venga utilizzata per la decisione una prova inesistente o un risultato di prova diverso da quello effettivo).
I giudici di merito non hanno, invero, escluso, con appaganti argomentazioni logiche, l'ipotesi alternativa, prospettata e documentata (verbale 3.7.2000), in relazione al fatto che lo stato dei luoghi era stato modificato in epoca precedente all'intervento eseguito dal NT.
È assolutamente illogica e infondata la motivazione in relazione al luogo in cui erano stati apposti i sigilli ed al tempo di rimozione (in particolare il secondo sigillo, una volta effettuata la rimozione del tratto di recinzione su cui era affisso il cartello, non poteva trovarsi in posizione di quasi contiguità al pozzetto). Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione per violazione del principio del "oltre il ragionevole dubbio", essendo la decisione fondata su di una ricostruzione del fatto sfornita del requisito della certezza in relazione allo stato dei luoghi al momento dell'intervento del NT.
Chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. 3) Il ricorso è infondato.
3.1) Va confermato il rigetto dell'eccezione di nullità, sia pure con una diversa motivazione.
Risulta in punto di fatto che il Tribunale aveva ammesso l'interrogatorio dell'imputato, richiesto dal P.M.. Dopo alcuni rinvii, senza che il disposto mezzo istruttoria venisse rinunciato espressamente o revocato, all'udienza del 4 maggio 2006, dopo la conclusione delle parti, era emessa la sentenza. Correttamente la Corte di merito rileva che l'esame dell'imputato si configura come mezzo di prova rimesso alla disponibilità della parte, per cui, qualora detto esame sia stato richiesto ed ammesso, essa deve manifestare il suo interesse alla effettiva assunzione dello stesso, opponendosi eventualmente alla chiusura del dibattimento a pena di implicita rinuncia.
È pacifico, infatti, che non produce alcuna nullità la mancata assunzione dei mezzi di prova già ammessi, quando non sia stata manifestata alcuna riserva alla chiusura dell'istruzione dibattimentale da parte di chi li aveva richiesti (dovendosi ritenere che vi abbia rinunciato implicitamente), ne' opposizione delle altre parti processuali (cfr. Cass. sez. 1^ n. 9628 del 3.7.1998 - Dose). È pur vero che l'imputato non aveva alcun potere dispositivo in ordine ad un mezzo di prova da lui non richiesto. Tale potere (e in tale senso va corretta la motivazione della Corte territoriale) aveva però certamente il P.M., il quale, non insistendo nella richiesta, nè opponendosi alla dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale, implicitamente rinunciava al mezzo di prova da lui richiesto.
D'altra parte neanche la difesa manifestava alcuna riserva o opposizione, per cui non può lamentarsi della mancata assunzione del mezzo di prova in questione.
3.2) Le altre censure sollevate dal ricorrente non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. È necessario cioè accertare se nell'interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire fa giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1^ RV 214567).
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciatale, deve quindi essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata. Anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con la citata L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 752 del 18.12.2006). Anche di fronte alla previsione di un allargamento dell'area entro la quale deve operare, non cambia la natura del sindacato di legittimità; è solo il controllo della motivazione che, dal testo del provvedimento, si estende anche ad altri atti del processo specificamente indicati.
Tale controllo, però, non può "mai comportare una rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi ed idonei ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito" (così condivisibilmente Cass. pen. sez. 2 n. 23419/2007 - Vignaroli). 3.3) La Corte territoriale con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, rinviando anche alla motivazione della sentenza di primo grado, ha, da un lato, ricordato come il NT, che pacificamente aveva eseguito l'intervento sulla parte esterna ed interna dell'area sottoposta a sequestro, non poteva non avvedersi dell'esistenza del vincolo, dal momento che a) nelle immediate vicinanze vi era un cartello con la scritta "Area sottoposta a sequestro", b) nelle vicinanze del pozzetto si trovava uno dei due sigilli;
dall'altro, ha escluso che la rimozione di parte della segnaletica abbia potuto avere incidenza, dal momento che quella rimasta "per la sua collocazione ed evidenza era più che idonea a garantire anche ad un distratto operatore, la precisa conoscenza del divieto..".
Anche in questa sede il ricorrente ripropone, poi, una ricostruzione alternativa dei fatti, in base alla quale lo stato dei luoghi, cui fa riferimento la Corte territoriale sarebbe quello esistente alla data di esecuzione dei rilievi svolti dagli operanti (cioè il 31.10.2000).
A parte il fatto che esula dai poteri della Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, siffatta ricostruzione presuppone che i cartelli ed i sigilli indicati nei rilievi fotografici, siano stati rimossi alla data dell'intervento del NT (25.10.2000) e poi, incomprensibilmente ed illogicamente, riapposti in un momento successivo. 3.4) Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2008