Sentenza 31 maggio 2000
Massime • 2
In tema di violenza sessuale, l'<
Poiché il delitto di pornografia minorile di cui al primo comma dell'art. 600 ter cod. pen. - mediante il quale l'ordinamento appresta una tutela penale anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fine di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo e l'immissione nel circuito perverso della pedofilia - ha natura di reato di pericolo concreto, la condotta di chi impieghi uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici è punibile, salvo l'ipotizzabilità di altri reati, quando abbia una consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che è compito del giudice accertare di volta in volta la configurabilità del predetto pericolo, facendo ricorso ad elementi sintomatici della condotta quali l'esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale atta a corrispondere alle esigenze di mercato dei pedofili, il collegamento dell'agente con soggetti pedofili potenziali destinatari del materiale pornografico, la disponibilità materiale di strumenti tecnici di riproduzione e/o trasmissione, anche telematica idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari, l'utilizzo contemporaneo o differito nel tempo di più minori per la produzione del materiale pornografico - dovendosi considerare la pluralità di minori impiegati non elemento costitutivo del reato ma indice sintomatico della pericolosità concreta della condotta -, i precedenti penali, la condotta antecedente e le qualità soggettive del reo, quando siano connotati dalla diffusione commerciale di pornografia minorile nonché gli altri indizi significativi suggeriti dall'esperienza; ed ha di conseguenza escluso la ricorrenza del concreto pericolo di diffusione del materiale in un'ipotesi in cui l'agente aveva realizzato e detenuto alcune fotografie pornografiche che ritraevano un minorenne, consenziente, per uso puramente "affettivo", anche se perverso).
Commentari • 39
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/05/2000, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Aldo VESSIA Presidente Udienza
Dott. Pasquale TROJANO Consigliere Cam. Cons.
Dott. Francesco MORELLI Consigliere 31/05/00
Dott. Bruno ROSSI Consigliere R.G.N. 19454/99
Dott. Giovanni DE ROBERTO Consigliere
Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere
Dott. Giuliana FERRUA Consigliere
Dott. Aniello NAPPI Consigliere
ha pronunciato la seguente
** IN FASE DI OSCURAMENTO **