Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2006, n. 41340
CASS
Sentenza 23 novembre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice, rilevata l'assenza dei testi della difesa, ne revochi l'ammissione, in assenza di un contraddittorio con le parti e senza giustificarne la superfluità ai sensi dell'art. 495, comma quarto, cod. proc. pen., considerato che l'omessa citazione del testimone non vincola la decisione sull'ammissibilità della prova, la quale segue alla valutazione di pertinenza e rilevanza della stessa; ne deriva che, a seguito del decreto di autorizzazione, adottato ex art. 468, comma secondo, cod. proc. pen., la parte ha una mera facoltà di provvedere alla citazione dei testi - e non un onere processuale dal cui inadempimento derivi la sanzione automatica della decadenza - e qualora non vi provveda, il giudice non può revocare la prova ammessa - a meno che non risulti superflua, ex art. 495, comma quarto, cod. proc. pen. - ma deve autorizzare nuovamente la citazione dei testi per un'udienza successiva.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2006, n. 41340
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41340
    Data del deposito : 23 novembre 2006

    Testo completo