Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2008, n. 32436
CASS
Sentenza 2 luglio 2008

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In sede di incidente probatorio si può procedere anche all'individuazione fotografica, la cui forza dimostrativa non sta, come per la ricognizione formale, nell'atto in sé, ma nel complesso delle necessarie valutazioni di supporto - espressione del libero convincimento del giudice - che possono concernere il soggetto dichiarante, le circostanze dell'osservazione, la stessa fotografia o altri elementi rilevanti. (Nella specie, in cui l'individuazione era avvenuta nel corso di rituali esami testimoniali, la Corte ha ritenuto la sua piena validità e utilizzabilità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2008, n. 32436
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32436
    Data del deposito : 2 luglio 2008

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