Sentenza 2 luglio 2008
Massime • 1
In sede di incidente probatorio si può procedere anche all'individuazione fotografica, la cui forza dimostrativa non sta, come per la ricognizione formale, nell'atto in sé, ma nel complesso delle necessarie valutazioni di supporto - espressione del libero convincimento del giudice - che possono concernere il soggetto dichiarante, le circostanze dell'osservazione, la stessa fotografia o altri elementi rilevanti. (Nella specie, in cui l'individuazione era avvenuta nel corso di rituali esami testimoniali, la Corte ha ritenuto la sua piena validità e utilizzabilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2008, n. 32436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32436 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 02/07/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1087
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 013398/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MM LY, N. IL 17/11/1981;
2) EE MA SI, N. IL 15/10/1979;
3) MA AM, N. IL 15/08/1972;
4) MM AI, N. IL 06/06/1976;
avverso SENTENZA del 15/11/2007 CORTE ASSISE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del sostituto Dr. Bua F., che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
udito, per la parte civile, l'avv. Valori;
udito i difensori avv.ti Forconi, Francia e Cofanelli. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 15.11.2007 la Corte d'assise d'appello di Ancona integralmente confermava il giudizio reso in prime cure dalla Corte d'Assise di Macerata il 24.05.2006 che aveva ritenuto OH YA (d'ora in poi YA), EE AM AS (d'ora in poi EE AS), OH AI (d'ora in poi AI) e AM ZA (d'ora in poi ZA) colpevoli di concorso in omicidio aggravato in persona di AM AL, lesioni personali aggravate ai danni di LI HA, ed in porto ingiustificato di coltelli;
fatti avvenuti in Potenza Picena il 22.06.2003. Per tali reati l'YA, il EE AS e l'AI - tutti latitanti- erano stati condannati, in concorso di generiche equivalenti e ritenuto vincolo di continuazione tra tutti gli addebiti, alla pena di anni 21 e mesi 3 di reclusione ciascuno;
l'ZA, con generiche prevalenti, alla pena finale di anni 18 e mesi 3 di reclusione;
tutti alle pene accessorie come per legge ed al risarcimento dei danni, più spese di lite, in favore delle costituite parti civili (il fratello della vittima e la parte lesa delle lesioni di cui sub B).
La Corte marchigiana aveva ricostruito il fatto - nelle sue linee generali non contestato dagli imputati - negli stessi termini di cui al primo grado: una diecina di connazionali, essendo tutti emigrati pakistani, aveva aggredito la vittima AL, poi rimasta uccisa, dopo averla fatta uscire di casa;
l'origine del diverbio era stato individuato nel litigio poco prima avvenuto via telefono tra la stessa vittima e tale AM in relazione a notizie pregiudizievoli sul suo conto che sarebbero state portate ad amici e parenti nel Paese d'origine. Alcuni degli aggressori erano armati di coltello. Il AL era stato raggiunto da quattro coltellate, una delle quali, all'ascella destra, risultò mortale. Rimase lievemente ferito anche AL HA che aveva tentato di aiutare la predetta (e quasi omonima) vittima.
Respingendo le varie doglianze difensive, la Corte d'assise d'appello di Ancona riteneva: certa l'identificazione dei quattro attuali imputati (altri tre avevano optato per il rito abbreviato) avvenuta per riconoscimento fotografico in incidente probatorio;
- certo che fosse stato EE AS a sferrare la coltellata mortale;
partecipi consapevoli l'AI e lo YA che avevano chiamato la vittima fuori di casa e lo avevano poi colpito a pugni e calci;
- partecipe altresì l'ZA che tra l'altro aveva anche trattenuto il AL che voleva intervenire in favore dell'aggredito; - pacifica la volontà omicidiaria in capo a tutti i correi per dolo diretto, manifestato dalle modalità e circostanze dell'aggressione, o quanto meno eventuale.
2. Avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento, proponevano ricorso per Cassazione tutti i predetti imputati che motivavano il rispettivo gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione:
2.1 EE AS e AS (con unico atto del comune difensore): a) inidoneità del riconoscimento fotografico per essere le foto vecchie e piccole, per mancare attestazione sull'identità dei fotografati;
nullità dello stesso perché non sarebbe possibile in incidente probatorio;
b) l'autore della coltellata mortale è altra persona;
si tratta di AS AM, quello che aveva litigato per telefono con la vittima;
costui - l'AS AM - non c'era nell'album fotografico;
il teste LI lo spiega bene;
comunque è contraddittoria la sentenza di secondo grado che dice indifferente chi abbia colpito la vittima, quando la sentenza di primo grado afferma essere stato esso imputato EE AS;
c) mancata qualificazione del fatto come delitto preterintenzionale;
d) negato riconoscimento delle diminuenti ex art. 116 c.p., comma 2 e art. 114 c.p.; e) negata prevalenza delle generiche.
2.2 AI: svolge motivi di ricorso del tutto corrispondenti a quelli dei precedenti imputati (salva, ovviamente, la deduzione che riguarda la posizione del ED AS);
2.3 ZA: a) la Corte non ha dato risposta sul tema delle intercettazioni ambientali proposte come a lui favorevoli;
b) negato riconoscimento della diminuente ex art. 116 c.p., comma 2. MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1 ricorsi, tutti infondati, impongono rigetto con ogni conseguenza di legge.
- 3.1 - Vanno affrontate dapprima le questioni comuni, proposte come motivi di ricorso da più imputati.
a) - Validità ed idoneità dei riconoscimenti fotografici effettuati in sede di incidente probatorio - Non c'è dubbio che le attività istruttorie contemplate dall'art. 392 c.p.p., siano indicate in modo puntuale e tassativo, costituendo le stesse un numero chiuso, e che non prevedano le individuazioni fotografiche, pur - però - prevedendo le formali ricognizioni di persona art. 392 c.p.p., comma 1, lett. g). Del resto, come è noto, neppure i riconoscimenti fotografici in genere sono previsti in modo specifico dalla normativa processualpenalistica. L'attività di riconoscimento per fotografia, effettuata da persona che sia stata presente ad un accadimento e sia chiamata ad individuare un soggetto che si sospetti abbia avuto un ruolo in esso, è stata sempre ritenuta dalla giurisprudenza una mera indicazione in fatto, non avente la stessa forza probante della formale ricognizione di persona, da valutare liberamente seppure con particolare attenzione (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 6, a 25721 in data 18.04.2003, Rv. 225574, Motta;
Cass. Pen. Sez. 2, n. 47871 in data 28.10.2003, Rv. 227079, Tortora;
Cass. Pen. Sez. 4, n. 16902, in data 04.02.2004, Rv. 228043, Pantaleo;
ecc.). In sostanza si tratta di atto che ha valore più dichiarativo che ricognitivo vero e proprio, una sorta di utile concretizzazione delle espressioni descrittive, una sostanziale estensione della esposizione dichiarativa. La sua forza dimostrativa non sta dunque nell'atto in sè (come è, invece, per la ricognizione formale) ma nel complesso delle necessarie valutazioni di supporto (quale esplicazione del libero convincimento del giudice) che inducano ad assumerne la sostanziale attendibilità. Tali elementi di valutazione possono riguardare il soggetto dichiarante, le circostanze dell'osservazione, lo stesso termine di paragone (la foto oggetto dell'individuazione). Di certo, proprio per essere attività istruttoria libera (e di libera valutazione), non a forma imposta, l'individuazione per fotografia non soggiace alle formalità previste, di contro, per la ricognizione formale (proprio per avere quest'ultima un valore rappresentativo superiore). Orbene, tanto ricordato e ribadito, non c'è dubbio che non siano fondate le doglianze dei ricorrenti laddove denunciano l'illegittimità e la conseguente inutilizzabilità dell'individuazione fotografica effettuata, nel corso di incidente probatorio, nei confronti degli attuali imputati. Ed invero non si è trattato - il che è pacifico - di una ricognizione formale in senso proprio, ma di un'individuazione per fotografia effettuata nel corso di esami testimoniali da considerare, e da valutare, nei termini di cui appena sopra si è detto. La loro validità e la conseguente utilizzabilità, posto che è consentita l'assunzione testimoniale in incidente probatorio ex art. 392 c.p.p., comma 1, lett. a) e b), sono dunque piene. Vanno quindi disattese quelle doglianze che denunciano la mancata effettuazione delle formalità previste dagli artt. 213 e 214 c.p.p., in quanto non pertinenti all'ipotesi di individuazione per fotografia. Nel caso poi in cui - come nella presente fattispecie- sia sempre mancata la possibilità di una ricognizione formale diretta, per la fisica mancanza al processo degli imputati in questione, è di tutta evidenza che l'individuazione in parola non subisce per ciò stesso una sorta di deminutio (come suggeriscono i ricorrenti), restando valida ex se, sia pur con gli anzidetto suoi limiti strutturali. Diverso è, poi, ovviamente, il problema della valutazione concreta di tali atti di individuazione per fotografia, e - quindi - del vaglio che il giudice abbia fatto, alla stregua degli elementi che ne concretizzino l'attendibilità, per raggiungere l'assunta conclusione. Si tratta di vaglio denunciabile in sede di legittimità sotto gli eventuali profili del travisamento e della connessione logica. Nella fattispecie tale denuncia è, però, in concreto, infondata. Ed invero l'unico motivo reale di doglianza, in tal senso, è sollevato con riferimento al fatto che siano state utilizzate fotografie formato tessera, che rappresentavano gli imputati solo nel viso e frontalmente. L'argomentazione, già respinta dai giudici del merito, ed ora riproposta quale vizio di legittimità, deve ancora una volta essere dichiarata infondata. Premesso che le due sentenze dei giudici del fatto si integrano, in quanto conformi, vale rilevare come risultino - con tale critica degli odierni ricorrenti - non intaccate le corrette osservazioni contrarie che ricordano da un lato la conoscenza diretta degli imputati da parte dei testi chiamati all'individuazione, dall'altro i dati soggettivi numericamente limitati della comunità dei pakistani nel centro di Potenza Picena, ed infine come il teste LI ebbe ad accompagnare, nell'immediatezza del fatto di sangue, gli inquirenti Carabinieri nelle abitazioni di alcuni degli indagati. Si tratta di note concrete di ben eloquente e non equivoca significatività, tali dunque da superare ampiamente le perplessità dedotte in relazione alle foto-tessera. Infine (veramente ad abundantiam) varrà riflettere come l'individuazione fotografica resa in incidente probatorio non possa, per ciò solo, non essere considerata più fidefacente, per svolgersi davanti al Gip, di quella normalmente resa davanti alla p.g..
Il complesso dei rilievi mossi dai vari imputati sul tema delle individuazioni fotografiche va dunque respinto.
b) In parallelo allo stesso tema di cui sopra le difese dei ricorrenti denunciano la mancata attestazione anagrafica in relazione ai nominativi corrispondenti alle ridette foto-tessera. Anche siffatto argomento non può essere accolto. In proposito va dapprima rilevato come si tratti, in definitiva, di accertamento in fatto - i dati utili per la generalizzazione degli imputati - non deducibile in questa sede di legittimità. In senso formale, peraltro, il motivo di ricorso è improprio, atteso che non risulta trattarsi di persone iscritte all'anagrafe italiana. Nella sostanza le generalità sono quelle, di certo valide nell'ordinamento italiano, ed in realtà le uniche qui spendibili, estratte dai documenti esibiti alle Autorità e ritenute valide per i permessi di soggiorno per lavoro di cui gli imputati stessi erano titolari. Infine il motivo risulta anche -in definitiva-aspecifico, atteso che nessun imputato assume di avere generalità diverse, o che le proprie generalità siano state abbinate ad effigie di persona diversa, il tutto a fronte di sostanziale attestazione fidefacente proveniente dai locali Carabinieri che ben conoscevano i (non molti) pakistani operanti nel piccolo centro.
c) Infondato è il motivo che deduce la mancata qualificazione del fatto omicidiario quale delitto preterintenzionale. In proposito va ribadita la consolidata quanto nota giurisprudenza di questa Corte che esclude la ricorrenza del reato di cui all'art. 584 c.p., ogni qual volta che la condotta sia sostenuta dalla volontarietà anche nella forma minima del dolo eventuale, da accertare in base a tutte le circostanze di fatto (cfr, ex pluhbis, Cass. Pen. Sez. 1, n. 25239 in data 20.05.2001, Rv. 219433, Milici a Altri;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 35369 in data 04.07.2007, Rv. 237685, Zheng e Altri;
ecc). Nella fattispecie la congiunta aggressione da parte di una decina di persone munite di coltelli, l'infierire con ripetuti colpi d'arma da punta e taglio (quattro dei quali raggiungevano la vittima) ed in particolare il colpo mortale inferto in zona quanto mai vitale (la parte alta del tronco) sono tutti elementi circostanziali che devono fare escludere la mera volontà di ledere e che non fosse quam minus previsto ed accettato l'esito maggiore. Corretta è stata dunque la qualificazione giuridica data dai giudici del merito, con motivazione logica e coerente, nonché rispettosa delle risultanze tutte di causa, che resiste quindi alle infondate censure. Quest'ultime, invero, espongono valutazioni del tutto marginali (quali il luogo del fatto, la preparazione e la fase successiva al delitto) o derivate dagli esiti autoptici (quale lo studio della coltellata mortale), ma mancano però di considerare - come correttamente invece fanno i giudici territoriali - il complessivo significato della congiunta azione degli imputati (e dunque l'accerchiamento, la pluralità dei coltelli, la reiterazione dei colpi, la zona vitale presa di mira, l'infierire comune anche con pugni e calci). Anche siffatti profili dei motivi di gravame devono dunque essere respinti. d) Da quanto sopra, da valere per tutti i partecipi all'aggressione, consegue di necessità che debba essere rigettato anche quel motivo di ricorso che invoca la diminuente della minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p.. La stessa, nella concreta fattispecie, è divietata ex lege (ai sensi dell'art. 114 c.p., comma 2) essendo stata contestata e riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1 (numero dei concorrenti superiore a cinque). In fatto,
peraltro, la diminuente in questione non sarebbe comunque riconoscibile in una situazione - come quella accertata in fatto dai giudici del merito - di aggressione generalizzata nella quale tutti hanno svolto funzione essenziale, colpendo la vittima anche a calci e pugni, ovvero spingendola, anche ove pure non avessero in proprio usato un coltello.
e) Va altresì disattesa la doglianza che lamenta la mancata applicazione della diminuente del concorso anomalo prevista dall'art.116 c.p., comma 2. I ricorsi sul punto risultano quanto mai generici ed aspecifici, limitandosi a denuncia pressoché teorica, con affermazioni apodittiche (che invocano solo la plausibilità della propria, indimostrata, tesi), non tali, dunque, da inficiare le congrue motivazioni - che correttamente ritengono la sicura prevedibilità dell'evento maggiore nelle condizioni date, da parte di tutti gli aggressori, stante la presenza di plurimi coltelli - rese sul punto dai giudici del merito. Del resto, proprio lo spirito che animava il gruppo - che la stessa difesa non esita a definire "tribale"- che era quello di punire un soggetto ai loro occhi deviante, impone di ritenere come assolutamente più plausibile una sostanziale unitarietà di intenti, non adesioni singolarmente minusvalenti.
3.2 Il ricorrente EE AS ripropone, come singolo motivo di gravame, la questione essere risultato esserci un altro AS (MI) presente e attivo nella vicenda ed ancora che l'autore dell'accoltellamento della vittima sarebbe stato proprio costui. Sul punto si lamenta vizio di illogicità e contraddittorietà dell'impugnata sentenza. Non è così. Se pure è indubbio che la sentenza di secondo grado sia piuttosto stringata sul punto, è però altrettanto certo come la stessa da un lato completamente condivida la tesi di fondo, già assunta nella sentenza di prime cure, essersi trattato di un'aggressione con movente di fatto condiviso da parte di tutti gli aggressori, dall'altro - coerentemente del resto all'esclusione della chiesta diminuente ex art. 116 c.p., comma 2, ponga l'irrilevanza della attribuibilità soggettiva della coltellata mortale, atteso che sia risultata certa la commissione da parte di tutti - comunque anche di EE AS - di atti univoci e concludenti (altre coltellate, pugni, calci, spinte, trattenimenti funzionali, ecc.) in un quadro di dolo quam minus eventuale e - come detto - di presupposti motivazionali condivisi. Del resto la partecipazione attiva del EE AS è sicura, per essere stato egli riconosciuto. Non vi è, dunque, ne' vizio logico-giuridico in siffatta impostazione, ne' insanabile contraddizione con la sentenza di primo grado, atteso che la motivazione del Collegio dell'appello assume - ampliando la prospettiva - l'intercambiabilità funzionale dei vari contributi soggettivi (come la lama dei congiurati che passa di mano in mano).
3.3 Il ricorrente ZA lamenta la mancata considerazione, da parte della sentenza d'appello, del tema delle intercettazioni ambientali da lui sollevato con i motivi di gravame. Pur essendo in realtà vero che la sentenza della Corte anconetana non affronta direttamente tale argomento, è però altrettanto vero che la stessa - sia con rimando alla decisione di primo grado, conforme, sia con le affermazioni di sicura ed attiva partecipazione del predetto imputato all'aggressione per cui è processo - ha sostanzialmente respinto l'argomento. Del resto la chiara interpretazione di strumentalità delle captate affermazioni dell'ZA, vuoi in funzione processuale che in prospettiva endofamiliare, risulta corretta e sostanzialmente ricadente in fatto, come tale non deducibile in questa sede, essendo comunque formalmente coerente in linea logica.
3.4 Nessun pregio ha il motivo di ricorso (proposto dagli imputati YA, AS ed AI) che lamenta il mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche. La pur sintetica motivazione sul punto resa dalla Corte territoriale, che fa riferimento alla gravità complessiva del fatto, alle modalità della condotta ed all'intensità del dolo, deve ritenersi reggere alle critiche difensive. Queste ripropongono, invero, il profilo dell'asserita marginale partecipazione (peraltro già respinto) e la peculiarità della mentalità degli imputati, in relazione alla cultura d'origine. Deve rilevare però la Corte, su tale ultimo tema quanto mai attuale, che la diversa cultura d'origine può essere presa in positiva considerazione solo nei limiti in cui la stessa non confligga in modo frontale con i valori espressi dalla nostra Carta Costituzionale che certo non svilisce la vita umana, neppure in termini di attenuanti soggettive, sull'altare dell'onore di gruppo, e, se è giustamente aperta alla pluralità delle culture diverse, non lo è fino al punto di apprezzare la morte data in nome di esse.
In definitiva i ricorsi, tutti infondati in ogni prospettazione, debbono essere respinti.
Il rigetto dei ricorsi induce la conseguente conferma delle statuizioni risarcitorie come disposte dai giudici del merito, statuizioni sulle quali, peraltro, non è stata proposta alcuna specifica doglianza.
Alla completa reiezione dei gravami consegue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento, tra loro in solido, delle spese del procedimento. La conferma delle statuizioni risarcitorie induce la condanna degli stessi imputati, sempre con vincolo di solidarietà, alla rifusione delle spese di lite in favore delle costituite parti civili, spese che, per il presente grado di giudizio, si stima equo e congruo - tenuti presenti difficoltà della causa, pluralità delle parti ed impegno richiesto-liquidare nei termini di cui al seguente dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2008