Sentenza 14 dicembre 2007
Massime • 2
In tema di esame testimoniale dei minorenni parti offese nei reati di natura sessuale, le cautele e metodologie prescritte dalla cosiddetta "Carta di Noto", pur di autorevole rilevanza nell'interpretazione delle norme che disciplinano l'audizione di detti soggetti, presentano carattere non tassativo, sicché l'eventuale inosservanza di dette prescrizioni non comporta nullità dell'esame stesso.
L'applicazione, in sede di indagini preliminari, delle particolari cautele dettate dall'art. 498, comma quarto, cod. proc. pen. per l'esame testimoniale del minore è rimessa alla valutazione del giudice che, di volta in volta, ne ravvisi la necessità ai fini della tutela del minore stesso.
Commentario • 1
- 1. Testimonianza del minorenne vittima di un reatoMara Morelli · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 marzo 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2007, n. 6464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6464 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/12/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 01304
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 033471/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) G.G., N. IL (OMISSIS);
avverso ORDINANZA del 17/07/2007 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Montagna Alfredo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 17 luglio 2007 il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, respingeva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di G.G., - indagato in ordine al delitto di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 609 quater c.p., in relazione all'art. 609 bis c.p., Art. 609 ter c.p., u.c., e art. 609 septies c.p., comma 4, nn. 1 e 2, ai danni della figlia minore
M. talora in concorso con il figlio minorenne F.),-
avverso l'ordinanza del 29 giugno 2007, con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
Tanto premesso il Collegio rileva che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c). Deduce il G. che l'esame del minore, parte lesa, non era stato espletato con il metodo dell'audizione protetta (art. 498 comma 4 ter c.p.p.) e con le cautele prescritte nella Carta di Noto.
Il motivo è palesemente infondato.
Premesso che, come ha precisato questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. sez. 4, sent. 9 novembre 2006, n. 3576) l'adozione delle particolari cautele dettate dall'art. 498 c.p.p., comma 4, per l'esame testimoniale del minorenne, - è rimessa al potere discrezionale del giudice del dibattimento, - e che, come ha precisato il Tribunale del riesame, la minore M. è stata sentita più volte dagli inquirenti nelle forme dell'audizione protetta, rileva il Collegio che comunque le cautele di cui al citato articolo non si applicano costantemente nel corso delle indagini preliminari ma devono essere stabilite dal giudice di volta in volta qualora ne ravvisi in concreto la necessità ai fini della tutela del minore.
Va comunque precisato che la violazione delle regole fissate per l'esame dei testimoni dall'art. 498 c.p.p. non da luogo a nullità, stante il principio di tassatività vigente in materia e posto che l'inosservanza di tali norme non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 c.p.p.. Per quel che attiene alla generica doglianza del ricorrente circa la violazione dei criteri suggeriti dalla Carta di Noto, rileva il Collegio che le prescrizioni contenute in tale atto, pur se di autorevole rilevanza nell'interpretazione delle norme che disciplinano l'audizione dei minori, parti offese nei reati di natura sessuale, contengono delle indicazioni metodologiche non tassative. In proposito questa Corte ha precisato che "nei processi per violenza sessuale contro minori, l'assistenza nell'esame testimoniale della persona offesa minorenne prevista dall'art. 609 decies c.p., deve essere richiesta dall'interessato e ammessa dal giudice. Ne consegue che l'esame svolto senza l'assistenza non richiesta non è colpito da sanzione di nullità ne' è inutilizzabile (Cass. pen. sez. 3, sent. 28 settembre 2005, n. 41676). Va quindi dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per carenza di motivazione.
Deduce il ricorrente che l'ordinanza impugnata si era limitata a riassumere il quadro indiziario a carico del ricorrente e non aveva preso in considerazione le censure proposte con l'istanza di riesame. Secondo il ricorrente il Tribunale non aveva esplicitato con cura le ragioni per cui aveva disatteso l'istanza di riesame, ritenendo immotivatamente sufficiente il complesso indiziario a carico di esso ricorrente, e non aveva neppure motivato in ordine alle esigenze cautelari.
Anche il secondo motivo è palesemente infondato.
Premesso infatti che il Tribunale del riesame ha richiamato in punto di fatto la motivazione dell'ordinanza del GIP, integrandola con autonome considerazioni e quindi con metodologia legittima, secondo quanto specificato da questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. sez. 1, sent. 7 aprile 1986, n. 3085), il Collegio rileva che il Tribunale del riesame ha evidenziato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato con riferimento alle univoche, coerenti e specifiche dichiarazioni della minore parte lesa, ritenuta capace di rendere testimonianza ed attendibile sulla base della relazione del consulente tecnico d'ufficio (dott.ssa Mi.). L'ordinanza del Tribunale del riesame è altresì adeguatamente motivata in ordine alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) e c) con riferimento "al pericolo che G.
G., - forte della sua autorità genitoriale e del sentimento di profonda (a dir poco) soggezione che rispetto a lui deve aver maturato la figlia M. a causa delle violenze che, si ritiene, è stata abituata a subire - possa indurre la minore a ritrattare le sue dichiarazioni".
Il Collegio ha inoltre rilevato, con congrua ed esaustiva motivazione, che "è la macroscopica gravità dei fatti che si assumono commessi da G. e la circostanza della costanza con cui essi si sono disinvoltamente protratti nel tempo, ad indurre il convincimento che la personalità di detto G. è così
permeata da un radicale misconoscimento di valori così essenziali, (quali quelli che egli, si assume, ha mortificato con le sue condotte), che assai forte sarebbe il rischio della perpetuazione di pratiche per lui abituali, ove se ne ripresentasse l'occasione: e non necessariamente, si badi, nei confronti di M. e comunque di un figlio".
Considerato che come ha specificato questa Corte (v. per tutte S.U., sent. 24 novembre 1999, n. 24, "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali", va dichiarato inammissibile anche il secondo motivo di ricorso.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, una copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 4 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2008