Articolo 220 del Codice di procedura civile
Articolo 207Articolo 222
Versione
21 aprile 1942
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Versione
29 maggio 1948
Art. 220.
(Pronuncia del collegio).

Sull'istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio.

Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l'ha negata, puo' condannare quest'ultima a una pena pecuniaria non inferiore a lire cinquecento e non superiore a lire diecimila. ((2)) -------------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".
Entrata in vigore il 29 maggio 1948
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