Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2023, n. 8164
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Sentenza 22 marzo 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, pubblicata il 22 marzo 2023, con numero di registro generale 8906/2019. Le parti in causa erano in conflitto riguardo all'inefficacia di trasferimenti immobiliari e all'acquisto per usucapione. I ricorrenti, da un lato, richiedevano la dichiarazione di inefficacia dei trasferimenti immobiliari a favore di terzi, sostenendo che il trasferimento fosse subordinato al pagamento di un prezzo mai corrisposto. Dall'altro lato, i controricorrenti sostenevano di aver acquisito la proprietà per usucapione, avendo posseduto gli immobili per oltre dieci anni.

Il giudice ha accolto parzialmente le richieste, dichiarando l'inefficacia del trasferimento originario per inadempimento, ma ha escluso che tale inefficacia si estendesse ai trasferimenti successivi a favore di terzi, in quanto questi ultimi non erano stati evocati in giudizio. La Corte ha argomentato che l'inefficacia retroattiva non pregiudica i diritti acquisiti da terzi in buona fede, e ha confermato la validità dell'acquisto per usucapione, ritenendo che gli acquirenti non avessero colpa grave per non aver verificato la subordinazione del trasferimento al pagamento del prezzo. La sentenza ha quindi ribadito i principi di tutela dei diritti dei terzi e la distinzione tra inefficacia originaria e risoluzione per inadempimento.

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Massime1

In tema di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento di proprietà, ove quest'ultimo sia subordinato al pagamento del prezzo o del saldo prezzo, tale pagamento non si atteggia quale evento futuro ed incerto, accidentale rispetto all'atto di trasferimento, afferente alla mera efficacia di quest'ultimo e configurabile come condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, non costituisce ragione di automatica e definitiva inefficacia del trasferimento ex art. 1353 c.c., ma causa di inadempimento risolutivo.

Commentario1

  • 1Obblighi da contratto preliminare inadempiuti e poteri di modificazione giuridica sostanziale del giudice nella sentenza ex art. 2932 c.c., (anche) con riferimento…Accesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 7 aprile 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2023, n. 8164
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8164
Data del deposito : 22 marzo 2023

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