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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5311/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA ANTONIO VENEZIANO N. 57, presso lo studio dell'Avv. GAUDESI MICHELANGELO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA VINCENZO DI MARCO 10, presso lo studio dell'Avv. PONZIO SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 7/11/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 05/08/2009 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed in modo da mantenere rapporti equilibrati e continuativi con i figli.
2) I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori e avranno domicilio prevalente con la madre nell'appartamento sito in Via Libertà n. 128 Isola delle
Femmine che la Sig.ra prenderà in affitto dopo il 15 dicembre 2025. Pt_2
Con la precisazione che la Sig.ra sosterrà tutte le utenze e spese Pt_2 relative all'appartamento de quo, o di altro in cui la stessa andrà ad abitare con i figli, dove fisserà la propria residenza avendo cura di comunicarla senza ritardo al coniuge.
Qualora l'appartamento sito in Via Libertà 128 a Isola delle Femmine non dovesse essere disponibile e libero di persone e cose entro la data del 15 dicembre la Sig.ra si obbliga a prendere in affitto altro appartamento Pt_2 entro il 15 aprile 2026 e qualora il proprietario dell'appartamento che la Sig.ra prenderà in locazione dovesse richiedere il pagamento di deposito Pt_2 cauzionale (a patto che sia contenuto in un importo non eccedente al corrispondente di n. 3 mensilità) il Sig. si dichiara disponibile ad Parte_1 anticipare dette somme, con la precisazione che le stesse verranno comunque decurtate mensilmente per €200,00 dal contributo di €300,00 di cui sopra fino al recupero della somma versata a titolo di deposito cauzionale.
La Sig.ra potrà portare con sé, nella casa ove andrà ad abitare, Pt_2 tutti i propri effetti personali, il proprio vestiario ed una parte di quelli dei minori, nonché la mobilia conservata all'interno del garage sito in Palermo Via
Monte San Calogero 11, oltre ad una parte di: teli mare, teli bagno, servizio piatti, servizio bicchieri, tegami pentole e padelle, servizio posate, contenitori, tazze colazione, tovaglie da tavola, ferro da stiro con asse, lenzuola coperte e piumoni da concordare.
3) I coniugi rinunciano ad ogni forma di reciproco mantenimento
2 dichiarando di essere, allo stato, economicamente indipendenti.
4) I genitori convengono che il padre potrà tenere con sé i figli tutte le volte che ciò sarà possibile anche in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, previo accordo telefonico con la madre prevedendosi che, in caso di disaccordo, il padre provvederà a prelevarli a scuola il mercoledì all'orario di uscita per riaccompagnarli presso la madre il giovedì alle ore 21.00 impegnandosi ad accompagnare i minori per le attività extrascolastiche e sportive relative a quei giorni.
Per il periodo non scolastico il padre avrà cura di prendere i figli presso il domicilio materno il mercoledì alle 16.00 per riaccompagnarli presso lo stesso domicilio il giovedì alle ore 21.00.
I coniugi terranno i minori nei week end alternati dal venerdì alle 21.00 alla domenica alle 21.00.
Il padre avrà facoltà di avere con sé i figli, alternativamente alla madre e a anni alterni, nelle festività di Natale, Capodanno, Pasqua e per i compleanni
(con modalità di permanenza ed orari da concordarsi tra i genitori entro il mese precedente alle festività medesime) nonché 15 giorni continuativi durante le vacanze estive da concordare entro il mese di giugno di ogni anno e, in mancanza di accordo il padre avrà diritto di tenere con sé i figli dal 1
Agosto al 15 Agosto considerato che la Sig.ra compie gli anni il 17 Pt_2 agosto.
Rimane bene inteso che ciascuno dei coniugi provvederà alle spese di vitto, alloggio e svago dei figli durante i periodi di rispettiva permanenza.
5) Entrambi i coniugi hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito nonché eventuali variazioni di residenza o spostamenti in altre località soprattutto quando avranno con sé i minori.
6) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei figli
(scuola, sport, tempo libero, preventivi per spese mediche, cure di ogni genere etc…) verranno prese concordemente dai genitori.
7) Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento dei minori, la somma di €1.100,00 oltre aggiornamento ISTAT
(€550,00 per ogni figlio);
3 Il Sig. si impegna a contribuire, altresì, al pagamento del Parte_1 canone di locazione dell'appartamento ove risiederanno la Sig.ra e i Pt_2 figli attraverso la corresponsione della somma mensile di €300,00 e ciò per un periodo di tre anni dalla data di stipula della locazione.
Il Sig. corrisponderà, infine, alla Sig. un contributo Parte_1 Pt_2 una tantum di €400,00 per le spese legali di separazione, che le verserà entro gg. 15 dalla data di deposito dell'omologa che definirà il presente procedimento.
9) Il Sig. si impegna a far trasferire, entro il termine di trenta Parte_1 giorni dall'omologa, in favore della Sig.ra l'autovettura Parte_2
Fiat 500 tg FZ889DA di proprietà della madre, con oneri di trasferimento a proprio carico.
10) Il Sig. contribuirà per il 70% delle spese straordinarie Parte_1 relative ai figli riportandosi per quanto attiene alla regolamentazione al
Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Palermo.
Il Sig autorizza espressamente la Sig.ra a richiedere Parte_1 Pt_2 all'INPS l'assegnazione del 100% dell'assegno unico inerente ai figli minori ed a trattenere l'intera cifra erogata dall'INPS.
11) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio anche per i figli minori”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 91, P. 2, S. A, Anno 2009) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale
4 dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5311/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA ANTONIO VENEZIANO N. 57, presso lo studio dell'Avv. GAUDESI MICHELANGELO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA VINCENZO DI MARCO 10, presso lo studio dell'Avv. PONZIO SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 7/11/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 05/08/2009 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed in modo da mantenere rapporti equilibrati e continuativi con i figli.
2) I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori e avranno domicilio prevalente con la madre nell'appartamento sito in Via Libertà n. 128 Isola delle
Femmine che la Sig.ra prenderà in affitto dopo il 15 dicembre 2025. Pt_2
Con la precisazione che la Sig.ra sosterrà tutte le utenze e spese Pt_2 relative all'appartamento de quo, o di altro in cui la stessa andrà ad abitare con i figli, dove fisserà la propria residenza avendo cura di comunicarla senza ritardo al coniuge.
Qualora l'appartamento sito in Via Libertà 128 a Isola delle Femmine non dovesse essere disponibile e libero di persone e cose entro la data del 15 dicembre la Sig.ra si obbliga a prendere in affitto altro appartamento Pt_2 entro il 15 aprile 2026 e qualora il proprietario dell'appartamento che la Sig.ra prenderà in locazione dovesse richiedere il pagamento di deposito Pt_2 cauzionale (a patto che sia contenuto in un importo non eccedente al corrispondente di n. 3 mensilità) il Sig. si dichiara disponibile ad Parte_1 anticipare dette somme, con la precisazione che le stesse verranno comunque decurtate mensilmente per €200,00 dal contributo di €300,00 di cui sopra fino al recupero della somma versata a titolo di deposito cauzionale.
La Sig.ra potrà portare con sé, nella casa ove andrà ad abitare, Pt_2 tutti i propri effetti personali, il proprio vestiario ed una parte di quelli dei minori, nonché la mobilia conservata all'interno del garage sito in Palermo Via
Monte San Calogero 11, oltre ad una parte di: teli mare, teli bagno, servizio piatti, servizio bicchieri, tegami pentole e padelle, servizio posate, contenitori, tazze colazione, tovaglie da tavola, ferro da stiro con asse, lenzuola coperte e piumoni da concordare.
3) I coniugi rinunciano ad ogni forma di reciproco mantenimento
2 dichiarando di essere, allo stato, economicamente indipendenti.
4) I genitori convengono che il padre potrà tenere con sé i figli tutte le volte che ciò sarà possibile anche in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, previo accordo telefonico con la madre prevedendosi che, in caso di disaccordo, il padre provvederà a prelevarli a scuola il mercoledì all'orario di uscita per riaccompagnarli presso la madre il giovedì alle ore 21.00 impegnandosi ad accompagnare i minori per le attività extrascolastiche e sportive relative a quei giorni.
Per il periodo non scolastico il padre avrà cura di prendere i figli presso il domicilio materno il mercoledì alle 16.00 per riaccompagnarli presso lo stesso domicilio il giovedì alle ore 21.00.
I coniugi terranno i minori nei week end alternati dal venerdì alle 21.00 alla domenica alle 21.00.
Il padre avrà facoltà di avere con sé i figli, alternativamente alla madre e a anni alterni, nelle festività di Natale, Capodanno, Pasqua e per i compleanni
(con modalità di permanenza ed orari da concordarsi tra i genitori entro il mese precedente alle festività medesime) nonché 15 giorni continuativi durante le vacanze estive da concordare entro il mese di giugno di ogni anno e, in mancanza di accordo il padre avrà diritto di tenere con sé i figli dal 1
Agosto al 15 Agosto considerato che la Sig.ra compie gli anni il 17 Pt_2 agosto.
Rimane bene inteso che ciascuno dei coniugi provvederà alle spese di vitto, alloggio e svago dei figli durante i periodi di rispettiva permanenza.
5) Entrambi i coniugi hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito nonché eventuali variazioni di residenza o spostamenti in altre località soprattutto quando avranno con sé i minori.
6) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei figli
(scuola, sport, tempo libero, preventivi per spese mediche, cure di ogni genere etc…) verranno prese concordemente dai genitori.
7) Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento dei minori, la somma di €1.100,00 oltre aggiornamento ISTAT
(€550,00 per ogni figlio);
3 Il Sig. si impegna a contribuire, altresì, al pagamento del Parte_1 canone di locazione dell'appartamento ove risiederanno la Sig.ra e i Pt_2 figli attraverso la corresponsione della somma mensile di €300,00 e ciò per un periodo di tre anni dalla data di stipula della locazione.
Il Sig. corrisponderà, infine, alla Sig. un contributo Parte_1 Pt_2 una tantum di €400,00 per le spese legali di separazione, che le verserà entro gg. 15 dalla data di deposito dell'omologa che definirà il presente procedimento.
9) Il Sig. si impegna a far trasferire, entro il termine di trenta Parte_1 giorni dall'omologa, in favore della Sig.ra l'autovettura Parte_2
Fiat 500 tg FZ889DA di proprietà della madre, con oneri di trasferimento a proprio carico.
10) Il Sig. contribuirà per il 70% delle spese straordinarie Parte_1 relative ai figli riportandosi per quanto attiene alla regolamentazione al
Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Palermo.
Il Sig autorizza espressamente la Sig.ra a richiedere Parte_1 Pt_2 all'INPS l'assegnazione del 100% dell'assegno unico inerente ai figli minori ed a trattenere l'intera cifra erogata dall'INPS.
11) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio anche per i figli minori”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 91, P. 2, S. A, Anno 2009) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale
4 dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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