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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
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Art. 41. Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio 1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del fondo interno, se e' suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilita' che corrispondano il piu' possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.
(( 3. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 si applicano l'articolo 37-ter, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e l'articolo 38. )) (( 4. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 che comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, si applicano gli articoli 37-ter e 38. )) (( 5. L'IVASS, con regolamento, puo' limitare i tipi di attivi o i valori di riferimento cui possono essere collegate le prestazioni, nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato dall'assicurato che sia una persona fisica. Per i contratti di assicurazione le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, le disposizioni stabilite dall'IVASS sono coerenti con quanto previsto dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 . ))
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilita' che corrispondano il piu' possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.
(( 3. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 si applicano l'articolo 37-ter, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e l'articolo 38. )) (( 4. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 che comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, si applicano gli articoli 37-ter e 38. )) (( 5. L'IVASS, con regolamento, puo' limitare i tipi di attivi o i valori di riferimento cui possono essere collegate le prestazioni, nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato dall'assicurato che sia una persona fisica. Per i contratti di assicurazione le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, le disposizioni stabilite dall'IVASS sono coerenti con quanto previsto dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 . ))
Commentari • 80
- 1. Polizze linked: in consultazione il nuovo Regolamento IVASSValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 28 marzo 2024 · 55.407814
IVASS ha pubblicato in data odierna il documento di consultazione n. 2/2024 recante modifiche alle disposizioni in materia di polizze linked di cui all'art. 41, commi 1 e 2 del Codice delle assicurazioni private. […]
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Giurisprudenza • 32
- 1. Trib. Catania, sentenza 29/08/2025, n. 4334Provvedimento: […] Va evidenziato che Controparte_1 ha agito in giudizio per fare valere la responsabilità diretta ex art.41 cod. ass. della Compagnia che assicurava il veicolo a bordo del quale si trovava quale 'trasportato' mentre Controparte_2 a sua volta, ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni materiali al mezzo.Leggi di più...
- art. 144 codice assicurazioni·
- art. 141 codice assicurazioni·
- azione diretta terzo trasportato·
- giurisdizione civile·
- compensazione spese·
- responsabilità esclusiva·
- responsabilità civile·
- onere della prova·
- appello incidentale·
- litisconsorzio necessario