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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/09/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Antonella E. Rizzo Presidente
dott.ssa Adele Foresta Consigliere
dott. Damiano Comito Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1241/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso RT C.F._1 dall'Avv. Alessandra Lazzaro, come da procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via F. Crispi n. 73.
Appellante
E
, C.F. , rappresentata e difesa _1 C.F._2 dall' Avv. Ezio Pugliese, come da procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Firenze n. 25 Crotone.
Appellata
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Sulle conclusioni delle parti
Per l'appellante:< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis, in accoglimento dello spiegato appello: IN VIA PRELIMINARE: previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, accertare e dichiarare la violazione del termine perentorio ex art. 703 4° c.p.c. per essere stato depositato l'atto di citazione oltre il termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Crotone, in composizione collegiale – R.G. n. 307/2018) e, conseguentemente, dichiarare la nullità insanabile di tutti gli atti processuali, nonché la nullità della sentenza n. 1148/2020 pubblicata in data 31.12.2020 dal Tribunale Civile di Crotone, nel giudizio recante numero di R.G.
1251/2015; Sempre IN VIA PRELIMINARE E IN CASO DI PROSIEGUO DEL GIUDIZIO: accertare e dichiarare il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, conseguentemente, dichiarare l'improcedibilità della domanda ovvero disporre, ove ritenuto necessario, la sospensione del presente giudizio, fissando il termine per l'avvio della procedura da porre a carico dell'odierna Appellata;
NEL MERITO: in accoglimento dello spiegato appello, riformare la sentenza n. 1148/2020 emessa dal Tribunale Civile di Crotone e, conseguentemente rigettare le richieste e pretese di parte ricorrente, in quanto infondate e prive di presupposti di fatto e di diritto;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di giudizio di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione>>. Per l'Appellata<< il rigetto dell'appello proposto da , RT con conseguente conferma della sentenza appellata. Con vittoria di spese>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale sono così esposti nella sentenza impugnata:
< ha _1 convenuto in giudizio per ottenere nei confronti dello RT stesso la reintegra nel possesso dei terreni siti nel Comune di Cerenzia, località S. Lorenzo, individuati catastalmente al fg.27 particelle n.132, 609, 611, 633, 634, nonché la rimozione di tutte le opere abusivamente ed illegittimamente realizzate, con condanna del resistente al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di lite. Nel giudizio cautelare così instauratosi, si è costituito , RT chiedendo il rigetto della domanda, difettando i presupposti del
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possesso in capo alla ricorrente nonché della condotta di spoglio lamentata, proponendo altresì domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuta usucapione dei medesimi beni oggetto di causa, con vittoria di spese di lite. Le domande di e _1 quella riconvenzionale di sono state respinte con RT ordinanza emessa in data 23.01.2018. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo chiedendo l'integrale _1 accoglimento delle domande originariamente proposte. Con ordinanza dell'08.05.2018 il Collegio ha integralmente confermato il provvedimento gravato. Con atto di citazione in riassunzione, depositato in data 13.07.2018,
ha chiesto disporsi, ai sensi dell'art. 703 comma 4 _1
c.p.c., la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio possessorio nella fase di merito. Fissata con decreto l'udienza di prosecuzione del giudizio in data 18.01.2019 e notificato il ricorso e il detto decreto, il resistente si è costituito in giudizio tardivamente eccependo in primo luogo la temerarietà dell'azione spiegata nel presente giudizio di merito, in quanto quest'ultimo sarebbe soltanto eventuale, nonché contestando la sussistenza dei presupposti per ottenere la tutela possessoria. Il resistente ha in particolare dedotto che la ricorrente non ha mai posseduto i terreni in esame, essendosi trasferita a Genova e di non aver compiuto alcun atto di spoglio o turbativa del possesso lamentato dalla . Ha quindi chiesto il CP_1 rigetto delle richieste di parte ricorrente, con vittoria della spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ammessi i soli mezzi istruttori chiesti da parte ricorrente ed escussi i testimoni indotti dalla medesima parte, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza dell'08.07.2020 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.>>. Il Tribunale civile di Crotone, all'esito del procedimento avente R.G.
n. 1251/2015, con sentenza n. 1148 del 31.12.2020, così statuiva: 1) -accoglie la domanda di e, per l'effetto, ordina a _1
di reintegrare la ricorrente nel possesso dei terreni siti RT nel comune di Cerenzia ed individuati catastalmente al fg.27 particelle n.132, 609, 611, 633, 634, con conseguente rimozione, a cura e spese del resistente, delle opere abusivamente realizzate di cui in motivazione;
-respinge la domanda di risarcimento del danno articolata da CP_1
;
[...]
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-compensa per il 50% le spese di lite;
condanna, per il restante 50%,
alla refusione nei confronti di delle RT _1 spese di lite liquidate in €. 3.000,00 per compensi, €. 143,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge>>. Avverso la suddetta sentenza propone ritualmente appello con tre motivi . RT
Con il primo motivo, così titolato “NULLITÀ DELLA SENTENZA PER TARDIVITÀ DELL'INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO. VIOLAZIONE DEL TERMINE PERENTORIO EX ART. 703 COMMA 4 C.P.C., l'appellante lamenta che, avendo l'appellata introdotto il giudizio di merito con citazione anziché con ricorso, tra la data di notificazione e l'iscrizione a ruolo della causa, fosse decorso il termine perentorio dei sessanta giorni previsti dalla norma (così l'appellante nel proprio atto < benché notificato in data 05.07.2018, veniva depositato solo in data 13.07.2018, quando cioè era ampiamente spirato il termine perentorio di sessanta giorni>>). Con il secondo motivo così titolato “IMPROCEDIBILITA' DEL GIUDIZIO DI MERITO PER OMESSO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIO”, l'appellante censura la sentenza impugnata per il mancato esperimento, nel giudizio di primo grado, della procedura di mediazione obbligatoria prevista, ex lege, per le azioni possessorie. Con il terzo motivo, così titolato “NEL MERITO: ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C., ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE. VIOLAZIONE ART. 2697 C.C, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi
[...]
e . Tes_1 Testimone_2
Evidenzia inoltre come,, sia in fase cautelare che in sede di reclamo il Tribunale riconosceva l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda. Con lo stesso atto di appello veniva richiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta,
, la quale, nel contestare gli assunti di controparte, _1 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. La Corte, con ordinanza del 2.04.2022, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, le istanze istruttorie e di sospensione del giudizio per l'avvio della mediazione. All'udienza del 15.10.2024 svolta a trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva
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trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Passando all'esame dei motivi di appello con il primo motivo, così titolato “NULLITÀ DELLA SENTENZA PER TARDIVITÀ DELL'INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO. VIOLAZIONE DEL TERMINE PERENTORIO EX ART. 703 COMMA 4 C.P.C., l'appellante lamenta che, avendo l'appellata introdotto il giudizio di merito con citazione anziché con ricorso, tra la data di notificazione della citazione in riassunzione e l'iscrizione a ruolo della causa, fosse decorso il termine perentorio dei sessanta giorni previsti dalla norma, così l'appellante nel proprio atto < di citazione in riassunzione, benché notificato in data 05.07.2018, veniva depositato solo in data 13.07.2018, quando cioè era ampiamente spirato il termine perentorio di sessanta giorni>>. Il motivo è fondato e deve essere accolto con le precisazioni che seguono. Alla luce del tenore letterale dell'art. 703 c.p.c., la prosecuzione del giudizio possessorio, con l'avvio della sua fase di merito, deve avvenire tramite una mera istanza al giudice, ossia, sostanzialmente, un ricorso che, terminata la fase interdittale, dia impulso alla successiva (ed eventuale) fase del medesimo giudizio. Secondo la giurisprudenza di legittimità,< possessorio, come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal D.L. n. 35 del 2005 (convertito in L. n. 80 del 2005), pur diviso in due fasi, conserva la sua struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale, tant'è che l'istanza di prosecuzione non deve essere notificata al contumace, non essendo introduttiva di un nuovo giudizio, né essendo tale incombenza prevista dall'art. 292 c.p.c.>> (Cass. n. 25706/2024, in motivazione;
Cass. civ., sez. VI-2, 3 gennaio 2022, n. 32350). L'istanza di cui si discorre deve essere depositata nel termine perentorio di 60 giorni, che decorre dalla comunicazione dell'ordinanza che ha definito il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. ovvero, in difetto, del provvedimento che ha definito la fase interdittale. La tardività della “introduzione” della fase di merito – ossia del deposito dell'istanza per la prosecuzione del giudizio – non comporta, tuttavia, alcuna nullità della sentenza che, nonostante detta tardività, si sia pronunciata sulla domanda, costituendone, piuttosto, un vizio che ne impone la riforma nel merito, tramite la sostituzione della
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statuizione sul merito della domanda con una statuizione che la definisce in rito, per sua improcedibilità. Del resto, la stessa parte appellante argomenta integralmente (e correttamente) il motivo in termini di improcedibilità della fase di merito e di inammissibilità dell'istanza di prosecuzione, salvo, poi, concludere per la declaratoria di nullità della sentenza (in forza di quella argomentata inammissibilità dell'istanza), invocando un arresto di legittimità (Cass. 3 Ordinanza n. 1058 del 17/01/2018) che, invece, discorre, ancora una volta, di improcedibilità della domanda. Tanto chiarito in punto di diritto, in fatto risulta pacifico, in quanto non oggetto di specifiche contestazioni, che parte appellata, anziché depositare l'istanza per la prosecuzione del giudizio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione (avvenuta in data 9.5.2018) dell'ordinanza di rigetto del reclamo, il 5.07.2018 notificava un atto di citazione, che depositava in data 13.07.2018. In accordo con quanto ritenuto dal Tribunale, per il principio di conservazione degli atti processuali deve ritenersi sanato il vizio formale, avendo la citazione i requisiti di contenuto, sotto il profilo della causa petendi e del petitum, richiesti per l'istanza volta alla prosecuzione del giudizio, menzionata dall'art. 703 c.p.c.. E, tuttavia, proprio perché l'atto di impulso di parte richiesto è un'istanza da depositarsi, è al deposito di detto atto introduttivo che occorre avere riguardo al fine di valutare la tempestività dell'iniziativa processuale, in quanto è il deposito l'attività processuale richiesta alla parte per dare impulso al giudizio ed è proprio tale attività (e non altra) che deve avvenire nel termine perentorio. Poiché il deposito dell'istanza è avvenuto quando già era decorso il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che ha definito il reclamo – termine espressamente qualificato come perentorio – ne consegue che l'istanza in parola era inammissibile per tardività e la domanda, quindi, improcedibile. La tardività in argomento – peraltro, rilevabile d'ufficio, nella misura in cui involge interessi pubblicistici alla rapida definizione del giudizio e al rispetto del principio di ragionevole durata del processo e nella misura in cui discende dalla violazione di un termine processuale perentorio, che, a norma dell'art. 153 co. 1 c.p.c., è espressamente indicato siccome non disponibile dalle parti – era stata, comunque, tempestivamente eccepita dall'appellante che, nella costituzione immediatamente successiva, aveva fatto rilevare come la prosecuzione del giudizio fosse avvenuta in difformità alla previsione di cui all'art. 703 co. 2 c.p.c., che contiene le prescrizioni relative sia
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alla forma sia al termine per esercitare la facoltà processuale di cui si discorre. In conclusione, in accoglimento del contenuto del primo motivo di appello, la sentenza gravata deve essere riformata e va dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di prosecuzione del giudizio possessorio. Restano, all'evidenza, assorbite tutte le ulteriori questioni, di rito e di merito, agitate nell'appello. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base ai parametri minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, (valore della causa indeterminato), previsti dal D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, quanto al giudizio di primo grado, in € 851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase trattazione–istruttoria (sul punto cfr. Cass. n.29857/2023) e
€ 1.453,00 per la fase decisionale e così per un totale di € 3.809,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e c.a., come per legge,; quanto al giudizio di secondo grado in € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase trattazione– istruttoria (sul punto cfr. Cass. n.29857/2023) e € 1.753,00 per la fase decisionale e così per un totale di € 4.996,00, oltre alle spese del contributo unificato, pari a € 804,00, rimb. forf. 15%, iva e c.a., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandra Lazzaro, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RT
, con atto di citazione notificato il 30.06.2021, nei confronti di
[...]
, avverso la sentenza n. 1148 del Tribunale civile di _1
Crotone del 31.12.2020, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'istanza per la prosecuzione del giudizio di merito proposta da nel precedente grado;
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-condanna al pagamento, in favore di _1 RT
, delle spese di lite che liquida, quanto al giudizio di primo grado,
[...] in € 3.809,00, oltre spese generali e accessori previsti per legge e, quanto al giudizio di secondo grado, in € 4.996,00, oltre alle spese del contributo unificato, pari a € 804,00, rimb. forf. 15%, iva e c.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Alessandra Lazzaro, ex art. 93 c.p.c.
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Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro della Prima Sezione Civile tenutasi da remoto il 30.06.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
dott. Damiano Comito dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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