Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1214.
(Offerta secondo gli usi e deposito).
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziche' in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'art. 1212, se questo e' accettato dal creditore o e' dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
(Offerta secondo gli usi e deposito).
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziche' in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'art. 1212, se questo e' accettato dal creditore o e' dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
Commentari • 22
- 1. Sequestro liberatoriohttps://www.studiocataldi.it/ · 190.11043
[…] A tal proposito è interessante sottolineare che parte della giurisprudenza ritiene che si possa chiedere il sequestro liberatorio solo nel caso in cui sia stata fatta offerta formale (artt. 1208 e 1209 c.c.) o non formale (art. 1214 c.c.) e questa sia stata rifiutata. […]
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Giurisprudenza • 190
- 1. Trib. Sulmona, sentenza 08/05/2024, n. 99Provvedimento: […] per cui occorre che la parte attrice si sia mostrata o si mostri pronta ad adempiere: una volta che la prestazione sia esigibile, è dunque necessaria un'offerta effettuata con l'osservanza delle forme di legge (offerta reale o per intimazione) o, quanto meno, delle forme secondo gli usi e dell'art. 1214 c.c. […] secondo il preliminare, al momento della stipula del definitivo, costituisce offerta idonea, perché secondo gli usi (art. 1214 cod. civ.), l'invito del promissario acquirente al promittente alienante a presentarsi dinanzi al notaio per la predetta stipula, […]Leggi di più...
- procura speciale·
- offerta prestazione corrispettiva·
- contumacia·
- spese di lite·
- esecuzione in forma specifica·
- inadempimento obbligo di contrarre·
- trascrizione sentenza·
- art. 2932 c.c.·
- contratto preliminare