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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 10/12/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 86/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 10 dicembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 86/2020 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Prima Cammarata Parte_1
ricorrente contro
– in persona del Presidente, come tale Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale dell'Istituto (n.
fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce – PEC
t; Email_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma alla Via Pt_2
Monzambano n.10 (P.I. , elettivamente domiciliata, in Via dei Verdi n.65 presso e nello P.IVA_2
studio dell'avv. Antonella Di Re del Foro di Messina cod.fisc. , che la C.F._1
rappresenta e difende;
resistenti Avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 17.01.2020 il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di essere stato dipendente dell con la qualifica di cantoniere, dal 1.11.1998 e sino all'1.05.2008, data Pt_2
quest'ultima in cui è stato licenziato per superamento del periodo di comporto, ha evocato in giudizio l per “far accertare e dichiarare il diritto del sig. all'attribuzione della pensione di Pt_2 Pt_1
inabilità in ragione delle proprie condizioni di salute e requisiti contributivi alla data del 9.02.2008
e per l'effetto condannare l' al pagamento della relativa prestazione;
condannare l' al CP_2 CP_2
pagamento dei ratei maturati e non pagati fin dalla data della domanda, il tutto con interessi e
rivalutazione; accertare e dichiarare la responsabilità in persona del legale Pt_2
rapp.p.t.dom.to quale datore di lavoro del ricorrente per il ritardo e mancato pensionamento del sig.
e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno patrimoniale pari ai ratei della Pt_1
pensione maturata e non percepiti fino al riconoscimento della prestazione e non patrimoniale come
sopra determinato pari ad un importo non inferiore ad €.250.000 ovvero nella diversacifra maggiore
o minore che verrà determinata in corso di causa anche all'esito di CTU tecnico contabile, il tutto
con interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi”.
Si sono costituite le resistenti che hanno sollevato eccezioni preliminari e nel merito hanno contestato la fondatezza del ricorso che alla udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, è stato deciso come da sentenza.
******* Rilevato che è pacifico, giacchè non contestato che la domanda oggetto di ricorso è già stata precedentemente proposta innanzi all'intestato Tribunale che con sentenza (versata in atti) ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile.
Considerato che altrettanto pacifico è che sulla medesima questione si è altresì pronunciata la Corte
dei Conti che ha a sua volta declinato la propria giurisdizione in favore del G.O. (vedi sentenza in atti).
Ritenuto che per effetto di tali contrapposte pronunce si è venuto a profilare un conflitto negativo di giurisdizione.
Rilevato che ai sensi dell'art 325 cpc:
Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo
comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un giudice
speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso(1).
Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:
1. 1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra giudice
amministrativo e giudice speciale, o tra questi e i giudici ordinari;
2. 2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.
Ritenuto che a fronte della chiara previsione codicistica di cui sopra l'unica strada percorribile nel
caso a mani risulta(va) quella indicata dalla calendata disposizione ovvero la denuncia del conflitto
alla Corte di Cassazione mediante apposito ricorso.
Ritenuto altresì che l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza resa dal giudice ordinario non preclude l' azionabilità del rimedio in oggetto, che è ammesso appunto “ in ogni tempo”.
Ritenuto che l'odierno ricorso, promosso nuovamente innanzi al G.O., che si è già dichiarato sprovvisto di giurisdizione, sia dunque inammissibile.
Ritenuto che per la particolarità della questione le spese vadano compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Enna, 10 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 10 dicembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 86/2020 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Prima Cammarata Parte_1
ricorrente contro
– in persona del Presidente, come tale Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale dell'Istituto (n.
fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce – PEC
t; Email_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma alla Via Pt_2
Monzambano n.10 (P.I. , elettivamente domiciliata, in Via dei Verdi n.65 presso e nello P.IVA_2
studio dell'avv. Antonella Di Re del Foro di Messina cod.fisc. , che la C.F._1
rappresenta e difende;
resistenti Avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 17.01.2020 il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di essere stato dipendente dell con la qualifica di cantoniere, dal 1.11.1998 e sino all'1.05.2008, data Pt_2
quest'ultima in cui è stato licenziato per superamento del periodo di comporto, ha evocato in giudizio l per “far accertare e dichiarare il diritto del sig. all'attribuzione della pensione di Pt_2 Pt_1
inabilità in ragione delle proprie condizioni di salute e requisiti contributivi alla data del 9.02.2008
e per l'effetto condannare l' al pagamento della relativa prestazione;
condannare l' al CP_2 CP_2
pagamento dei ratei maturati e non pagati fin dalla data della domanda, il tutto con interessi e
rivalutazione; accertare e dichiarare la responsabilità in persona del legale Pt_2
rapp.p.t.dom.to quale datore di lavoro del ricorrente per il ritardo e mancato pensionamento del sig.
e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno patrimoniale pari ai ratei della Pt_1
pensione maturata e non percepiti fino al riconoscimento della prestazione e non patrimoniale come
sopra determinato pari ad un importo non inferiore ad €.250.000 ovvero nella diversacifra maggiore
o minore che verrà determinata in corso di causa anche all'esito di CTU tecnico contabile, il tutto
con interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi”.
Si sono costituite le resistenti che hanno sollevato eccezioni preliminari e nel merito hanno contestato la fondatezza del ricorso che alla udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, è stato deciso come da sentenza.
******* Rilevato che è pacifico, giacchè non contestato che la domanda oggetto di ricorso è già stata precedentemente proposta innanzi all'intestato Tribunale che con sentenza (versata in atti) ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile.
Considerato che altrettanto pacifico è che sulla medesima questione si è altresì pronunciata la Corte
dei Conti che ha a sua volta declinato la propria giurisdizione in favore del G.O. (vedi sentenza in atti).
Ritenuto che per effetto di tali contrapposte pronunce si è venuto a profilare un conflitto negativo di giurisdizione.
Rilevato che ai sensi dell'art 325 cpc:
Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo
comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un giudice
speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso(1).
Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:
1. 1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra giudice
amministrativo e giudice speciale, o tra questi e i giudici ordinari;
2. 2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.
Ritenuto che a fronte della chiara previsione codicistica di cui sopra l'unica strada percorribile nel
caso a mani risulta(va) quella indicata dalla calendata disposizione ovvero la denuncia del conflitto
alla Corte di Cassazione mediante apposito ricorso.
Ritenuto altresì che l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza resa dal giudice ordinario non preclude l' azionabilità del rimedio in oggetto, che è ammesso appunto “ in ogni tempo”.
Ritenuto che l'odierno ricorso, promosso nuovamente innanzi al G.O., che si è già dichiarato sprovvisto di giurisdizione, sia dunque inammissibile.
Ritenuto che per la particolarità della questione le spese vadano compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Enna, 10 dicembre 2025.