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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/04/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 189/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 189/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALCAGNILE Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. CICCARESE RITA ( ) presso il cui studio in C.F._2
Minervino di Lecce, alla via Galilei n. 20 è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate per l'udienza di decisione del 12/3/2025, celebrata in modalità carolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con ricorso depositato in data 15/1/2024 ha chiesto all'adito Tribunale Parte_1
l'annullamento del provvedimento n. AD0F425 Reg. ufficiale E 0222225 14-11-13 dell'08.11.2023, notificato in data 18.11.2023 emesso dal
[...]
Controparte_2 Controparte_3
– - Sezione Coordinata di Foggia, in relazione al provvedimento
[...] CP_4 presupposto emesso dalla Prefettura di Lecce prot. 112175 del 01.09.2023 con il quale la Motorizzazione di ha revocato la patente rilasciata al ricorrente. CP_1
A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha dedotto: a) l insussistenza degli elementi ostativi previsti dalla legge. violazione e/o falsa applicazione dall'art. 120 c.d.s; b) la nullita' del provvedimento per difetto di competenza dell'ente emittente. la competenza spetta in via pagina 1 di 3 esclusiva alla prefettura;
c) la nullità per difetto assoluto di motivazione. violazione del diritto di difesa. Il resistente, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituto. CP_1
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento n. AD0F425 Reg. ufficiale E 0222225 14-11-13 dell'08.11.2023, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 12/3/2025 celebrata in modalità cartolare èx art. 127 ter c.p.c..
3. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente.
4. L'opposizione è fondata e merita accoglimento. In particolare, con specifico riferimento ai criteri di valutazione che devono orientare la valutazione prefettizia, non si può non tener conto delle chiare indicazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa, in seno alla quale si è affermato il principio per cui “Nel valutare la possibilità di revocarla patente di guida, in caso di perdita dei requisiti morali ex art. 120 C.d.S. a causa di condanna , il Prefetto, pur agendo nell'ambito dei propri poteri discrezionali, è Pt_2 tenuto a seguire i seguenti criteri: la gravità degli episodi criminosi descritti nelle sentenze di condanna;
condotta tenuta dal ricorrente anche dopo la condanna;
l'eventuale sussistenza di nuove denunce a carico del ricorrente, o la frequentazione di soggetti pericolosi;
l'eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
lo svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, per le quali sia necessario il possesso della patente di guida;
le modalità con cui il ricorrente ha precedentemente usato la patente di guida” ( cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 14/09/2018, n.5509). Orbene, applicando tali coordinate al caso di specie, si evidenzia che nessuno dei parametri sopra indicati sembra essere stato preso in considerazione dall'amministrazione resistente nella valutazione effettuata in sede di autotutela, dovendosi anzi evidenziare che nel provvedimento impugnato: a) manca ogni valutazione concreta in ordine alla gravità fatto, che peraltro risulta commesso 13 anni fa da parte di soggetto all'epoca minorenne, cui è stato anche accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena;
b) manca ogni riferimento alla condotta successiva al fatto, all'eventuale esistenza di nuove denunce a carico del ricorrente, alla frequentazione di soggetti pericolosi, alla presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo, allo svolgimento di attività lavorative ovvero ad eventuali offerte di lavoro, per le quali sia necessario il possesso della patente di guida. Il decreto di revoca della patente risulta, pertanto, assolutamente carente sotto il profilo di un'adeguata valutazione dei relativi presupposti. Tale carenza appare ancor più evidente ove si consideri che l'intervento manipolativo della Corte Costituzionale, nella misura in cui ha trasformato il potere del Prefetto prevedendo - con specifico riferimento alle ipotesi di condanna per reati di cui all'art. 73 e 74 del DPR 309/90 - una revoca non più automatica nè immancabile, ha di fatto implementato la tutela dell'interessato, al precipuo fine di evitare il contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza. Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento provvedimento opposto. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettuata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 2 di 3 assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il provvedimento n. AD0F425 Reg. ufficiale E 0222225 14-11-13 dell'08.11.2023, notificato in data 18.11.2023 emesso dal il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E – Controparte_2 Contr
– - Sezione Coordinata di;
CP_3 Controparte_3 CP_4 CP_1
- condanna l'amministrazione resistente a rimborsare al ricorrente le spese processuali, liquidate in € 43,00 per esborsi e € 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi anticipatari. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., emessa all'esito dell'udienza del 12/3/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 1 aprile 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 189/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALCAGNILE Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. CICCARESE RITA ( ) presso il cui studio in C.F._2
Minervino di Lecce, alla via Galilei n. 20 è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate per l'udienza di decisione del 12/3/2025, celebrata in modalità carolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con ricorso depositato in data 15/1/2024 ha chiesto all'adito Tribunale Parte_1
l'annullamento del provvedimento n. AD0F425 Reg. ufficiale E 0222225 14-11-13 dell'08.11.2023, notificato in data 18.11.2023 emesso dal
[...]
Controparte_2 Controparte_3
– - Sezione Coordinata di Foggia, in relazione al provvedimento
[...] CP_4 presupposto emesso dalla Prefettura di Lecce prot. 112175 del 01.09.2023 con il quale la Motorizzazione di ha revocato la patente rilasciata al ricorrente. CP_1
A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha dedotto: a) l insussistenza degli elementi ostativi previsti dalla legge. violazione e/o falsa applicazione dall'art. 120 c.d.s; b) la nullita' del provvedimento per difetto di competenza dell'ente emittente. la competenza spetta in via pagina 1 di 3 esclusiva alla prefettura;
c) la nullità per difetto assoluto di motivazione. violazione del diritto di difesa. Il resistente, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituto. CP_1
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento n. AD0F425 Reg. ufficiale E 0222225 14-11-13 dell'08.11.2023, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 12/3/2025 celebrata in modalità cartolare èx art. 127 ter c.p.c..
3. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente.
4. L'opposizione è fondata e merita accoglimento. In particolare, con specifico riferimento ai criteri di valutazione che devono orientare la valutazione prefettizia, non si può non tener conto delle chiare indicazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa, in seno alla quale si è affermato il principio per cui “Nel valutare la possibilità di revocarla patente di guida, in caso di perdita dei requisiti morali ex art. 120 C.d.S. a causa di condanna , il Prefetto, pur agendo nell'ambito dei propri poteri discrezionali, è Pt_2 tenuto a seguire i seguenti criteri: la gravità degli episodi criminosi descritti nelle sentenze di condanna;
condotta tenuta dal ricorrente anche dopo la condanna;
l'eventuale sussistenza di nuove denunce a carico del ricorrente, o la frequentazione di soggetti pericolosi;
l'eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
lo svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, per le quali sia necessario il possesso della patente di guida;
le modalità con cui il ricorrente ha precedentemente usato la patente di guida” ( cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 14/09/2018, n.5509). Orbene, applicando tali coordinate al caso di specie, si evidenzia che nessuno dei parametri sopra indicati sembra essere stato preso in considerazione dall'amministrazione resistente nella valutazione effettuata in sede di autotutela, dovendosi anzi evidenziare che nel provvedimento impugnato: a) manca ogni valutazione concreta in ordine alla gravità fatto, che peraltro risulta commesso 13 anni fa da parte di soggetto all'epoca minorenne, cui è stato anche accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena;
b) manca ogni riferimento alla condotta successiva al fatto, all'eventuale esistenza di nuove denunce a carico del ricorrente, alla frequentazione di soggetti pericolosi, alla presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo, allo svolgimento di attività lavorative ovvero ad eventuali offerte di lavoro, per le quali sia necessario il possesso della patente di guida. Il decreto di revoca della patente risulta, pertanto, assolutamente carente sotto il profilo di un'adeguata valutazione dei relativi presupposti. Tale carenza appare ancor più evidente ove si consideri che l'intervento manipolativo della Corte Costituzionale, nella misura in cui ha trasformato il potere del Prefetto prevedendo - con specifico riferimento alle ipotesi di condanna per reati di cui all'art. 73 e 74 del DPR 309/90 - una revoca non più automatica nè immancabile, ha di fatto implementato la tutela dell'interessato, al precipuo fine di evitare il contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza. Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento provvedimento opposto. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettuata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 2 di 3 assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il provvedimento n. AD0F425 Reg. ufficiale E 0222225 14-11-13 dell'08.11.2023, notificato in data 18.11.2023 emesso dal il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E – Controparte_2 Contr
– - Sezione Coordinata di;
CP_3 Controparte_3 CP_4 CP_1
- condanna l'amministrazione resistente a rimborsare al ricorrente le spese processuali, liquidate in € 43,00 per esborsi e € 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi anticipatari. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., emessa all'esito dell'udienza del 12/3/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 1 aprile 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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