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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/10/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa TE Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2246 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
(già , con Parte_1 Parte_2
sede in Rüsselsheim, Bahnhofsplatz, 1, 65423 Germania, iscritta presso il Tribunale di Darmstadt Registro Commerciale al n.
HRB 86038, in persona degli amministratori p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Simoncelli (C.F.
) del Foro di Roma, appartenente C.F._1
all' Controparte_1
(C.F. ), unitamente all'avv. Daniela d'Andrea (C.F. P.IVA_1
) e all'Avv. Domenico Pasceri (C.F. C.F._2
) del foro di Catanzaro, ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Catanzaro, Via
Mario Greco, 132
- appellante contro
(P. Iva ), con sede in Corigliano Controparte_2 P.IVA_2
Calabro alla contrada Cedonia di Lettieri, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_3
rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in data 10 febbraio 2020, dall'Avv. Pasquale Di Vico (C.F.
ed elettivamente domiciliata nel suo C.F._4
studio legale sito in Rossano alla Via E. Montale n. 4.
- appellata
nonché
(C.F. ) nato a Controparte_3 C.F._5
Crotone il 12.4.1976, ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall' avvocato Katiuscia Lucente (C.F.
con studio in Crotone, alla via R. C.F._6
Margherita 6 e, ai fini della presente procedura, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Po', presso lo studio dell'avv.
TE LF, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- appellato
sulle seguenti pag. 2/18 CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Onorevole Corte Parte_1
d'Appello adita: - in via principale ed in accoglimento del primo motivo di appello: riformare parzialmente la sentenza del
Tribunale di Crotone n°728/2019 pubblicata il 12 giugno 2019, rigettando la domanda di manleva/regresso della convenuta
[...]
nei confronti di e CP_2 Parte_1
revocando tutti i capi di condanna pronunziati nei suoi confronti compresi quelli sulle spese di lite;
- in via gradata ed in accoglimento del secondo motivo sub 1 e del terzo motivo: riformare totalmente la sentenza de qua revocando la pronunzia di risoluzione del contratto di compravendita ed i conseguenti capi di condanna e rigettando le domande del Sig. e quindi quella di nei CP_3 CP_2
confronti di;
Parte_1
- in via ulteriormente subordinata, in accoglimento del secondo motivo sub 2, ridurre l'importo del corrispettivo da restituire ad opera di al Sig. in ragione dell'uso che è CP_2 CP_3
stato fatto del veicolo per 17 mesi ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 130 D. Lgs 206/2005.
Con vittoria di compensi e spese del grado”.
Per : “
1. Rigettare integralmente l'atto di Controparte_3
appello proposto dalla , già Controparte_4
e, per l'effetto confermare in ogni sua parte la Parte_2
sentenza n. 728/2019 emessa dal Tribunale Civile di Crotone,
pag. 3/18 nella persona della dott.ssa E. Marchetto, ribadendo il diritto del signor ad ottenere il risarcimento danni da Controparte_3
prodotto difettoso;
2. Condannare la , già Controparte_4 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alle
[...]
spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Per “Rigettare l'appello promosso dalla Controparte_2
poiché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto e non provato con riferimento alla domanda principale Cont proposta nei confronti della condannare la CP_2
controparte al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
pag. 4/18 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione regolarmente notificato, CP_3
citava in giudizio al fine di ottenere il
[...] Controparte_2
risarcimento del danno subìto per la perdita della propria auto;
l'attore deduceva di aver acquistato in data 23 marzo 2011 presso la concessionaria un'auto, modello Chevrolet Controparte_2
Spark, al prezzo finale di euro 11.160,00 (somma comprensiva di finanziamento) e che cinque mesi dopo, precisamente il 13 agosto 2011, la macchina subiva un incendio a causa di un difetto di fabbricazione, stante l'esclusione di ipotesi dolose da parte delle autorità intervenute sul posto.
Chiedeva l'integrale risarcimento dei pregiudizi patiti, quantificati in € 11.160,00 per il danno al veicolo ed € 2.000,00 per il danno da fermo tecnico.
Si costituiva in giudizio la concessionaria CP_2
eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva, poiché l'acquirente avrebbe dovuto rivolgersi al produttore e non al venditore e, nel Parte_1
merito, l'insussistenza di nesso causale tra la combustione del veicolo e la presenza di un presunto difetto di produzione.
Chiedeva l'autorizzazione a citare in giudizio, in propria manleva, in qualità di produttore Parte_2
dell'autovettura e, nel merito, il rigetto della domanda risarcitoria.
pag. 5/18 Con provvedimento del 13.11.2012, il tribunale autorizzava la chiamata in causa di che si Parte_2
costituiva eccependo la propria carenza di legitimatio ad causam, in quanto mero importatore e non produttore del veicolo, fabbricato in Corea da;
nel merito, la terza Parte_4
chiamata deduceva l'integrale infondatezza della domanda attorea, concludendo per il rigetto della pretesa risarcitoria.
2.
Il primo giudice, istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, le prove testimoniali e l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, rigettava la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla venditrice, accoglieva la domanda attorea e condannava al pagamento in favore di Controparte_5 CP_3
di euro 10.160,00, oltre interessi legali a decorrere
[...]
dalla sentenza e sino al saldo;
accoglieva la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata e, per l'effetto, condannava (produttore) a tenere Parte_2
indenne (venditrice) da ogni e qualsiasi esborso Controparte_2
dovuto a parte attrice in forza della decisione;
condannava
[...]
alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_2
liquidate in complessivi € 5.774,25; Controparte_3
condannava a rifondere a Parte_2 Controparte_2
le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.145,25; poneva definitivamente a carico di le spese di c.t.u. Parte_2
pag. 6/18 3.
Avverso tale decisione, propone appello
[...]
(già per i seguenti Parte_1 Parte_2
motivi.
a) Sulla domanda di regresso: erronea applicazione dell'art. 3 comma 1 lett. d) D.lgs. 206/2005 in relazione all'art.
131 dello stesso Dlgs.
Il primo giudice avrebbe dovuto verificare che il difetto di fabbrica fosse in concreto riconducibile ad una azione o omissione di che, comunque, non è il Parte_2
“costruttore” del mezzo ma “l'importatore” dalla Corea in
Europa. E infatti, secondo l'articolo 131 D.lgs. 2006/2005, ai fini dell'accogliento dell'azione di regresso sarebbe necessaria la prova della imputabilità in concreto del difetto al soggetto nei cui confronti è esercitata. In altri termini, la presenza del difetto di conformità deve essere riconducibile ad un'azione o omissione del precedente anello della catena produttiva/distributiva nei cui confronti il regresso è esercitato dal venditore finale.
Nel caso di specie, parte convenuta, non Controparte_2
avrebbe allegato l'imputabilità della difformità, limitandosi a chiamare in causa il suo diretto dante causa nella catena distributiva, ossia importatore Parte_2
dell'autovettura materialmente prodotta da altro soggetto.
b) Sulla risoluzione del contratto di compravendita e sul prezzo.
pag. 7/18 La risoluzione del contratto di compravendita, decretata in sentenza, sarebbe frutto di un ultra petita, in quanto trattasi di una pronuncia non richiesta dall'attore: in difetto di tale azione, la manleva, ossia la condanna della venditrice alla restituzione dell'importo del corrispettivo della compravendita, maggiorato dei costi del finanziamento, sarebbe del tutto ingiustificata.
In ogni caso, la risoluzione del contratto, laddove fosse stata richiesta, sarebbe comunque in contrasto con la disciplina dettata dal codice del consumo;
, infatti, non Controparte_3
avrebbe esperito i preliminari tentativi richiesti dalla normativa
(articolo 7), come ad esempio la riparazione del veicolo e, in subordine, la sua totale sostituzione;
solo in ipotesi di mancato adempimento alla richiesta da parte del venditore, il cliente avrebbe potuto richiedere la risoluzione contrattuale.
Infine, l'accoglimento dell'azione di risoluzione avrebbe dovuto comportare l'obbligo di restituzione del prezzo, dedotto il valore di utilizzo del bene, per quanto previsto dal comma 8 dell'art. 130 D.lgs. 206/2005; avrebbe Controparte_3
utilizzato il veicolo dal 23 marzo 2011 (data dell'acquisto) al 13 agosto 2012 (data dell'incendio), senza lamentare alcun problema.
Ne deriva che la completa erroneità della sentenza impugnata, che condanna alla restituzione del Controparte_2
prezzo del veicolo e anche del costo del finanziamento, anziché ridurre l'importo per l'avvenuto uso del bene.
c) Sulla consulenza tecnica di ufficio.
pag. 8/18 L' accertamento tecnico espletato in primo grado sarebbe inattendibile, perché affidato ad un perito assicurativo che, in quanto tale, non avrebbe avuto le competenze necessarie per affrontare la fattispecie in esame, adempiendo all'incarico senza alcuna metodologia scientifica, tipica invece di un ingegnere meccanico.
Le conclusioni a cui lo stesso è pervenuto contrasterebbero con i più elementari principi di elettronica, oltre a non essere sorrette da alcuna effettiva indagine sul veicolo.
La tesi del CTU, secondo cui l'incendio sarebbe riconducibile ad un malfunzionamento della centralina posta nel vano motore che, surriscaldandosi, avrebbe provocato un corto circuito localizzato sulla scatola porta fusibili posta nelle immediate vicinanze, sarebbe fantasiosa;
come fatto notare dal consulente tecnico di parte, il veicolo di si Controparte_3
trovava in stato di fermo da quattro giorni e, quindi, in difetto di qualsiasi forma di alimentazione elettrica, era praticamente impossibile un corto circuito da surriscaldamento.
4.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.5.2025.
A tale udienza, rilevato che le parti, nel termine assegnato, hanno depositato note di conclusioni, la causa è stata assegnata a pag. 9/18 sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.
L'appello è infondato.
A) Sulla domanda di regresso: erronea applicazione dell'art. 3, comma 1 lett. d) D.lgs. 206/2005 in relazione all'art.
131 dello stesso D.lgs.
L'appellante deduce l'erronea interpretazione e applicazione degli articoli 3 e 131 del codice del consumo da parte del primo giudice, che non avrebbe considerato la carenza di prova dell'imputabilità del difetto di fabbrica ad un'azione o omissione di che, in ogni caso, non è il Parte_2
costruttore del mezzo, ma il solo importatore.
Tale tesi difensiva non può essere accolta.
Ai fini della responsabilità, occorre valorizzare l'articolo 3 del codice del consumo che, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103 comma 1 lettera d) e nell'articolo 115 comma 2- bis e nell'articolo 128 comma 2 lettera d), definisce produttore “il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo”.
pag. 10/18 Va poi aggiunto che, secondo l'art. 128 comma 2 lett. d) richiamato dall'articolo 3, è produttore il fabbricante di un bene,
l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo.
Nel caso in esame, si presenta al pubblico Parte_2
quale importatrice unica e ufficiale del produttore coreano
[...]
nel territorio dell'Unione europea, e pertanto, Parte_4
anche imponendo il proprio marchio sul prodotto, lascia intendere al consumatore di essere produttore dell'auto commercializzata in;
l'appellante soddisfa, quindi, Pt_2
entrambi i requisiti prescritti dalla normativa per essere qualificata a pieno produttore del bene.
Con riferimento all'imputabilità del difetto di fabbrica al produttore, secondo l'appellante non provata, va osservato il principio di diritto secondo cui, nella vendita a catena di beni di consumo, “la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del
d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la
pag. 11/18 corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico- scientifiche” (Cassazione civile n. 11317/2022; successiva conforme Cassazione civile n. 8224/2025).
Nel caso in esame, , soggetto Controparte_3
danneggiato, mediante documentazione (anche fotografica) e perizia tecnica di parte dello ha dato prova Controparte_6
del danno subìto (incendio dell'auto di natura non dolosa) a causa di un difetto di fabbrica (surriscaldamento della centralina posta nel vano motore che, a sua volta, ha provocato un corto circuito localizzato sulla scatola porta fusibili posta nelle vicinanze); ai sensi dell'articolo 118 del codice del consumo, spetta al produttore la corrispondente prova liberatoria che, tuttavia, non risulta allegata.
Nessun dubbio sulla legittima richiesta di manleva da parte della concessionaria posto che il Controparte_2
rivenditore finale, quando deve rispondere nei confronti del consumatore per un vizio di conformità di un bene imputabile ad un'azione od omissione del produttore o di un precedente venditore della medesima catena distributiva o di un intermediario, può esercitare azione di rivalsa verso i responsabili” (Cassazione civile n. 5140/2019).
b) Sulla risoluzione del contratto di compravendita e sul prezzo.
pag. 12/18 Con il secondo motivo, l'appellante deduce la presenza di tre errori diversi in cui sarebbe incorso il primo giudice:
- la risoluzione del contratto di compravendita sarebbe ultra petita, in quanto pronuncia non richiesta dall'attore; in difetto di tale azione, la manleva sarebbe ingiustificata;
- il mancato esperimento da parte del cliente dei preliminari tentativi di cui all'art. 7 del codice del consumo;
- la riduzione del prezzo per l'avvenuto utilizzo del bene.
Anche tali doglianze difensive sono infondate.
È vero che , nel citare inizialmente in Controparte_3
giudizio la concessionaria non ha fatto espressa Controparte_2
menzione di una richiesta di risoluzione contrattuale, tuttavia, ha preteso, ai sensi dell'articolo 130 del codice del consumo, di essere risarcita dell'intero prezzo dell'autovettura, oltre a
2.000,00 euro di danni per il periodo di suo mancato utilizzo.
Tale eccezione avrebbe potuto avanzarla, semmai,
[...]
ossia il venditore evocato in giudizio per il CP_2
risarcimento del danno, e non che assume la Parte_2
veste di chiamata in causa e, solo a questo titolo, può avanzare pretese in giudizio.
In ogni caso, l'eventuale accoglimento di tale doglianza difensiva non avrebbe comunque sortito alcun effetto sulla sostanza della decisione, risultando dimostrato il difetto di fabbrica che ha provocato il danno alla vettura e l'antieconomicità di ogni soluzione diversa da quella della rottamazione del mezzo.
pag. 13/18 In merito a questo secondo aspetto, afferente ai mancati tentativi di rimedio preliminari all'azione di cui all'articolo 7 del codice del consumo, la tesi dell'appellante è smentita dalle allegazioni in atti.
, prima di adire l'autorità giudiziaria, Controparte_3
ha chiesto la riparazione dell'auto alla concessionaria
[...]
che ha rifiutato di farla gratuitamente e ha CP_2
presentato un preventivo di 9.105,53 euro (somma pari al prezzo dell'auto e quindi antieconomica); il cliente ha allora richiesto l'integrale sostituzione del mezzo a che ha Parte_2
rigettato l'istanza (vedi fascicolo di parte di primo grado di
, allegati da 5 a 15: missive intercorse tra il Controparte_3
cliente e con conseguenziale preventivo per la CP_2
riparazione della vettura, e missive tra il cliente, che chiede “la sostituzione dell'autovettura” e che “su queste Parte_2
basi non possiamo che respingere la sua richiesta”).
Quanto alla riduzione del prezzo, è condivisibile la quantificazione del danno stabilita in sentenza in euro 10.160,00, tenuto conto di quanto determinato dal c.t.u. nell'integrazione all'elaborato peritale, della circostanza che al momento del sinistro l'autovettura era stata utilizzata da soli 5 mesi (23 marzo
2011- 13 agosto 2011) e della riduzione dell'importo già operata dal primo giudice, che ha sottratto da € 11.160,00, la cifra di
1.000,00 euro per la mancata rottamazione dell'auto e ha rigettato la richiesta di euro 2.000,00 per il fermo tecnico.
c) Sulla consulenza tecnica di ufficio.
pag. 14/18 Con il terzo motivo di appello, contesta le Parte_2
conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico di ufficio, privo delle necessarie competenze per chiarire la dinamica del sinistro;
secondo la tesi difensiva l'auto si trovava in stato di fermo da quattro giorni e, quindi, in difetto di qualsiasi forma di alimentazione elettrica, era praticamente impossibile un corto circuito da surriscaldamento.
Tale deduzione difensiva è infondata.
Il consulente tecnico d'ufficio, con argomentazioni condivisibili per la logicità delle conclusioni ed in ragione delle risposte fornite ai quesiti, a pagina 2 dell'elaborato, ha chiarito che l'incendio si è propagato nella zona anteriore sinistra del vano motore, in cui sono presenti la batteria, la centralina e la scatola dei fusibili dell'impianto elettrico;
il c.t.u. ha effettuato un controllo su altro mezzo uguale per marca, modello e caratteristiche costruttive, rinvenendo tali elementi proprio in quella parte del veicolo, come peraltro visibile anche nelle fotografie allegate.
La causa dell'incendio, alla luce dei rilievi svolti, è un corto circuito verificatosi per il malfunzionamento della centralina che, per un difetto tecnico di fabbrica, ha provocato il surriscaldamento dell'impianto elettrico (vedi relazione c.t.u. pagina 3).
A sostegno di tale ricostruzione della vicenda, il consulente tecnico ha evidenziato che il cavo del polo positivo ricoperto da un cappuccio rosso (come mostrato in foto) appare pag. 15/18 annerito e bruciato dal calore proprio antistante la scatole dei fusibili da dove si diramano i conduttori relativi alle varie utenze
(strumentazione cruscotto, tergicristalli); si nota, inoltre, che il cappuccio è bruciato verso l'abitacolo del motore, mentre non lo
è nella parte esterna, a conferma che la concentrazione delle fiamme è avvenuta appunto nella zona della centralina (vedi elaborato peritale pagina 3).
L'odierna deduzione difensiva, secondo cui l'auto si trovava in stato di fermo da quattro giorni e che quindi, in assenza di alimentazione elettrica, era impossibile un corto circuito, risulta già smentita dalle risultanze processuali.
In sede di risposta alle osservazioni, in particolare all'affermazione del c.t.p. secondo cui la centralina è alimentata solo a quadro acceso e con chiave inserita e girata nel blocchetto di avviamento, il consulente tecnico ha chiarito che ciò non corrisponde alla realtà poiché, pur se l'auto è ferma, “la centralina è sempre alimentata dalla batteria” (vedi c.t.u. pagina
4).
Del resto, non può essere trascurato che le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio sono confermate dal rapporto dei vigili del fuoco intervenuti al momento del fatto che, oltre ad escludere la natura dolosa dell'incendio, hanno inquadrato la causa in un “probabile corto circuito, in quanto
l'incendio era localizzato dentro il cofano anteriore sinistro, vicino alla batteria, alla centralina” (vedi allegato numero 2 fascicolo di parte di primo grado di ). Controparte_3
pag. 16/18 Non resta, pertanto, che confermare la sentenza impugnata.
6.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico di e in Parte_1
favore di e di in euro Controparte_3 Controparte_2
2.906,00 ciascuno, oltre accessori di legge (tabelle vigenti, competenza della Corte di appello, scaglione da euro 5.200 a
26.000 per il valore della causa, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
Il rigetto dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, per l'appellante dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n.
26907/2018, Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
(già avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 728/2019 emessa dal Tribunale di Crotone in data
12.6.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 17/18 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento Parte_1
delle spese processuali sostenute da e Controparte_3 [...]
nel presente grado di giudizio, liquidate in CP_2
complessivi € 2.906,00 per compensi ciascuno, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei rispettivi difensori costituiti, dichiaratisi antistatari;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa TE Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2246 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
(già , con Parte_1 Parte_2
sede in Rüsselsheim, Bahnhofsplatz, 1, 65423 Germania, iscritta presso il Tribunale di Darmstadt Registro Commerciale al n.
HRB 86038, in persona degli amministratori p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Simoncelli (C.F.
) del Foro di Roma, appartenente C.F._1
all' Controparte_1
(C.F. ), unitamente all'avv. Daniela d'Andrea (C.F. P.IVA_1
) e all'Avv. Domenico Pasceri (C.F. C.F._2
) del foro di Catanzaro, ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Catanzaro, Via
Mario Greco, 132
- appellante contro
(P. Iva ), con sede in Corigliano Controparte_2 P.IVA_2
Calabro alla contrada Cedonia di Lettieri, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_3
rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in data 10 febbraio 2020, dall'Avv. Pasquale Di Vico (C.F.
ed elettivamente domiciliata nel suo C.F._4
studio legale sito in Rossano alla Via E. Montale n. 4.
- appellata
nonché
(C.F. ) nato a Controparte_3 C.F._5
Crotone il 12.4.1976, ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall' avvocato Katiuscia Lucente (C.F.
con studio in Crotone, alla via R. C.F._6
Margherita 6 e, ai fini della presente procedura, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Po', presso lo studio dell'avv.
TE LF, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- appellato
sulle seguenti pag. 2/18 CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Onorevole Corte Parte_1
d'Appello adita: - in via principale ed in accoglimento del primo motivo di appello: riformare parzialmente la sentenza del
Tribunale di Crotone n°728/2019 pubblicata il 12 giugno 2019, rigettando la domanda di manleva/regresso della convenuta
[...]
nei confronti di e CP_2 Parte_1
revocando tutti i capi di condanna pronunziati nei suoi confronti compresi quelli sulle spese di lite;
- in via gradata ed in accoglimento del secondo motivo sub 1 e del terzo motivo: riformare totalmente la sentenza de qua revocando la pronunzia di risoluzione del contratto di compravendita ed i conseguenti capi di condanna e rigettando le domande del Sig. e quindi quella di nei CP_3 CP_2
confronti di;
Parte_1
- in via ulteriormente subordinata, in accoglimento del secondo motivo sub 2, ridurre l'importo del corrispettivo da restituire ad opera di al Sig. in ragione dell'uso che è CP_2 CP_3
stato fatto del veicolo per 17 mesi ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 130 D. Lgs 206/2005.
Con vittoria di compensi e spese del grado”.
Per : “
1. Rigettare integralmente l'atto di Controparte_3
appello proposto dalla , già Controparte_4
e, per l'effetto confermare in ogni sua parte la Parte_2
sentenza n. 728/2019 emessa dal Tribunale Civile di Crotone,
pag. 3/18 nella persona della dott.ssa E. Marchetto, ribadendo il diritto del signor ad ottenere il risarcimento danni da Controparte_3
prodotto difettoso;
2. Condannare la , già Controparte_4 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alle
[...]
spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Per “Rigettare l'appello promosso dalla Controparte_2
poiché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto e non provato con riferimento alla domanda principale Cont proposta nei confronti della condannare la CP_2
controparte al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
pag. 4/18 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione regolarmente notificato, CP_3
citava in giudizio al fine di ottenere il
[...] Controparte_2
risarcimento del danno subìto per la perdita della propria auto;
l'attore deduceva di aver acquistato in data 23 marzo 2011 presso la concessionaria un'auto, modello Chevrolet Controparte_2
Spark, al prezzo finale di euro 11.160,00 (somma comprensiva di finanziamento) e che cinque mesi dopo, precisamente il 13 agosto 2011, la macchina subiva un incendio a causa di un difetto di fabbricazione, stante l'esclusione di ipotesi dolose da parte delle autorità intervenute sul posto.
Chiedeva l'integrale risarcimento dei pregiudizi patiti, quantificati in € 11.160,00 per il danno al veicolo ed € 2.000,00 per il danno da fermo tecnico.
Si costituiva in giudizio la concessionaria CP_2
eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva, poiché l'acquirente avrebbe dovuto rivolgersi al produttore e non al venditore e, nel Parte_1
merito, l'insussistenza di nesso causale tra la combustione del veicolo e la presenza di un presunto difetto di produzione.
Chiedeva l'autorizzazione a citare in giudizio, in propria manleva, in qualità di produttore Parte_2
dell'autovettura e, nel merito, il rigetto della domanda risarcitoria.
pag. 5/18 Con provvedimento del 13.11.2012, il tribunale autorizzava la chiamata in causa di che si Parte_2
costituiva eccependo la propria carenza di legitimatio ad causam, in quanto mero importatore e non produttore del veicolo, fabbricato in Corea da;
nel merito, la terza Parte_4
chiamata deduceva l'integrale infondatezza della domanda attorea, concludendo per il rigetto della pretesa risarcitoria.
2.
Il primo giudice, istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, le prove testimoniali e l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, rigettava la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla venditrice, accoglieva la domanda attorea e condannava al pagamento in favore di Controparte_5 CP_3
di euro 10.160,00, oltre interessi legali a decorrere
[...]
dalla sentenza e sino al saldo;
accoglieva la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata e, per l'effetto, condannava (produttore) a tenere Parte_2
indenne (venditrice) da ogni e qualsiasi esborso Controparte_2
dovuto a parte attrice in forza della decisione;
condannava
[...]
alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_2
liquidate in complessivi € 5.774,25; Controparte_3
condannava a rifondere a Parte_2 Controparte_2
le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.145,25; poneva definitivamente a carico di le spese di c.t.u. Parte_2
pag. 6/18 3.
Avverso tale decisione, propone appello
[...]
(già per i seguenti Parte_1 Parte_2
motivi.
a) Sulla domanda di regresso: erronea applicazione dell'art. 3 comma 1 lett. d) D.lgs. 206/2005 in relazione all'art.
131 dello stesso Dlgs.
Il primo giudice avrebbe dovuto verificare che il difetto di fabbrica fosse in concreto riconducibile ad una azione o omissione di che, comunque, non è il Parte_2
“costruttore” del mezzo ma “l'importatore” dalla Corea in
Europa. E infatti, secondo l'articolo 131 D.lgs. 2006/2005, ai fini dell'accogliento dell'azione di regresso sarebbe necessaria la prova della imputabilità in concreto del difetto al soggetto nei cui confronti è esercitata. In altri termini, la presenza del difetto di conformità deve essere riconducibile ad un'azione o omissione del precedente anello della catena produttiva/distributiva nei cui confronti il regresso è esercitato dal venditore finale.
Nel caso di specie, parte convenuta, non Controparte_2
avrebbe allegato l'imputabilità della difformità, limitandosi a chiamare in causa il suo diretto dante causa nella catena distributiva, ossia importatore Parte_2
dell'autovettura materialmente prodotta da altro soggetto.
b) Sulla risoluzione del contratto di compravendita e sul prezzo.
pag. 7/18 La risoluzione del contratto di compravendita, decretata in sentenza, sarebbe frutto di un ultra petita, in quanto trattasi di una pronuncia non richiesta dall'attore: in difetto di tale azione, la manleva, ossia la condanna della venditrice alla restituzione dell'importo del corrispettivo della compravendita, maggiorato dei costi del finanziamento, sarebbe del tutto ingiustificata.
In ogni caso, la risoluzione del contratto, laddove fosse stata richiesta, sarebbe comunque in contrasto con la disciplina dettata dal codice del consumo;
, infatti, non Controparte_3
avrebbe esperito i preliminari tentativi richiesti dalla normativa
(articolo 7), come ad esempio la riparazione del veicolo e, in subordine, la sua totale sostituzione;
solo in ipotesi di mancato adempimento alla richiesta da parte del venditore, il cliente avrebbe potuto richiedere la risoluzione contrattuale.
Infine, l'accoglimento dell'azione di risoluzione avrebbe dovuto comportare l'obbligo di restituzione del prezzo, dedotto il valore di utilizzo del bene, per quanto previsto dal comma 8 dell'art. 130 D.lgs. 206/2005; avrebbe Controparte_3
utilizzato il veicolo dal 23 marzo 2011 (data dell'acquisto) al 13 agosto 2012 (data dell'incendio), senza lamentare alcun problema.
Ne deriva che la completa erroneità della sentenza impugnata, che condanna alla restituzione del Controparte_2
prezzo del veicolo e anche del costo del finanziamento, anziché ridurre l'importo per l'avvenuto uso del bene.
c) Sulla consulenza tecnica di ufficio.
pag. 8/18 L' accertamento tecnico espletato in primo grado sarebbe inattendibile, perché affidato ad un perito assicurativo che, in quanto tale, non avrebbe avuto le competenze necessarie per affrontare la fattispecie in esame, adempiendo all'incarico senza alcuna metodologia scientifica, tipica invece di un ingegnere meccanico.
Le conclusioni a cui lo stesso è pervenuto contrasterebbero con i più elementari principi di elettronica, oltre a non essere sorrette da alcuna effettiva indagine sul veicolo.
La tesi del CTU, secondo cui l'incendio sarebbe riconducibile ad un malfunzionamento della centralina posta nel vano motore che, surriscaldandosi, avrebbe provocato un corto circuito localizzato sulla scatola porta fusibili posta nelle immediate vicinanze, sarebbe fantasiosa;
come fatto notare dal consulente tecnico di parte, il veicolo di si Controparte_3
trovava in stato di fermo da quattro giorni e, quindi, in difetto di qualsiasi forma di alimentazione elettrica, era praticamente impossibile un corto circuito da surriscaldamento.
4.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.5.2025.
A tale udienza, rilevato che le parti, nel termine assegnato, hanno depositato note di conclusioni, la causa è stata assegnata a pag. 9/18 sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.
L'appello è infondato.
A) Sulla domanda di regresso: erronea applicazione dell'art. 3, comma 1 lett. d) D.lgs. 206/2005 in relazione all'art.
131 dello stesso D.lgs.
L'appellante deduce l'erronea interpretazione e applicazione degli articoli 3 e 131 del codice del consumo da parte del primo giudice, che non avrebbe considerato la carenza di prova dell'imputabilità del difetto di fabbrica ad un'azione o omissione di che, in ogni caso, non è il Parte_2
costruttore del mezzo, ma il solo importatore.
Tale tesi difensiva non può essere accolta.
Ai fini della responsabilità, occorre valorizzare l'articolo 3 del codice del consumo che, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103 comma 1 lettera d) e nell'articolo 115 comma 2- bis e nell'articolo 128 comma 2 lettera d), definisce produttore “il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo”.
pag. 10/18 Va poi aggiunto che, secondo l'art. 128 comma 2 lett. d) richiamato dall'articolo 3, è produttore il fabbricante di un bene,
l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo.
Nel caso in esame, si presenta al pubblico Parte_2
quale importatrice unica e ufficiale del produttore coreano
[...]
nel territorio dell'Unione europea, e pertanto, Parte_4
anche imponendo il proprio marchio sul prodotto, lascia intendere al consumatore di essere produttore dell'auto commercializzata in;
l'appellante soddisfa, quindi, Pt_2
entrambi i requisiti prescritti dalla normativa per essere qualificata a pieno produttore del bene.
Con riferimento all'imputabilità del difetto di fabbrica al produttore, secondo l'appellante non provata, va osservato il principio di diritto secondo cui, nella vendita a catena di beni di consumo, “la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del
d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la
pag. 11/18 corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico- scientifiche” (Cassazione civile n. 11317/2022; successiva conforme Cassazione civile n. 8224/2025).
Nel caso in esame, , soggetto Controparte_3
danneggiato, mediante documentazione (anche fotografica) e perizia tecnica di parte dello ha dato prova Controparte_6
del danno subìto (incendio dell'auto di natura non dolosa) a causa di un difetto di fabbrica (surriscaldamento della centralina posta nel vano motore che, a sua volta, ha provocato un corto circuito localizzato sulla scatola porta fusibili posta nelle vicinanze); ai sensi dell'articolo 118 del codice del consumo, spetta al produttore la corrispondente prova liberatoria che, tuttavia, non risulta allegata.
Nessun dubbio sulla legittima richiesta di manleva da parte della concessionaria posto che il Controparte_2
rivenditore finale, quando deve rispondere nei confronti del consumatore per un vizio di conformità di un bene imputabile ad un'azione od omissione del produttore o di un precedente venditore della medesima catena distributiva o di un intermediario, può esercitare azione di rivalsa verso i responsabili” (Cassazione civile n. 5140/2019).
b) Sulla risoluzione del contratto di compravendita e sul prezzo.
pag. 12/18 Con il secondo motivo, l'appellante deduce la presenza di tre errori diversi in cui sarebbe incorso il primo giudice:
- la risoluzione del contratto di compravendita sarebbe ultra petita, in quanto pronuncia non richiesta dall'attore; in difetto di tale azione, la manleva sarebbe ingiustificata;
- il mancato esperimento da parte del cliente dei preliminari tentativi di cui all'art. 7 del codice del consumo;
- la riduzione del prezzo per l'avvenuto utilizzo del bene.
Anche tali doglianze difensive sono infondate.
È vero che , nel citare inizialmente in Controparte_3
giudizio la concessionaria non ha fatto espressa Controparte_2
menzione di una richiesta di risoluzione contrattuale, tuttavia, ha preteso, ai sensi dell'articolo 130 del codice del consumo, di essere risarcita dell'intero prezzo dell'autovettura, oltre a
2.000,00 euro di danni per il periodo di suo mancato utilizzo.
Tale eccezione avrebbe potuto avanzarla, semmai,
[...]
ossia il venditore evocato in giudizio per il CP_2
risarcimento del danno, e non che assume la Parte_2
veste di chiamata in causa e, solo a questo titolo, può avanzare pretese in giudizio.
In ogni caso, l'eventuale accoglimento di tale doglianza difensiva non avrebbe comunque sortito alcun effetto sulla sostanza della decisione, risultando dimostrato il difetto di fabbrica che ha provocato il danno alla vettura e l'antieconomicità di ogni soluzione diversa da quella della rottamazione del mezzo.
pag. 13/18 In merito a questo secondo aspetto, afferente ai mancati tentativi di rimedio preliminari all'azione di cui all'articolo 7 del codice del consumo, la tesi dell'appellante è smentita dalle allegazioni in atti.
, prima di adire l'autorità giudiziaria, Controparte_3
ha chiesto la riparazione dell'auto alla concessionaria
[...]
che ha rifiutato di farla gratuitamente e ha CP_2
presentato un preventivo di 9.105,53 euro (somma pari al prezzo dell'auto e quindi antieconomica); il cliente ha allora richiesto l'integrale sostituzione del mezzo a che ha Parte_2
rigettato l'istanza (vedi fascicolo di parte di primo grado di
, allegati da 5 a 15: missive intercorse tra il Controparte_3
cliente e con conseguenziale preventivo per la CP_2
riparazione della vettura, e missive tra il cliente, che chiede “la sostituzione dell'autovettura” e che “su queste Parte_2
basi non possiamo che respingere la sua richiesta”).
Quanto alla riduzione del prezzo, è condivisibile la quantificazione del danno stabilita in sentenza in euro 10.160,00, tenuto conto di quanto determinato dal c.t.u. nell'integrazione all'elaborato peritale, della circostanza che al momento del sinistro l'autovettura era stata utilizzata da soli 5 mesi (23 marzo
2011- 13 agosto 2011) e della riduzione dell'importo già operata dal primo giudice, che ha sottratto da € 11.160,00, la cifra di
1.000,00 euro per la mancata rottamazione dell'auto e ha rigettato la richiesta di euro 2.000,00 per il fermo tecnico.
c) Sulla consulenza tecnica di ufficio.
pag. 14/18 Con il terzo motivo di appello, contesta le Parte_2
conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico di ufficio, privo delle necessarie competenze per chiarire la dinamica del sinistro;
secondo la tesi difensiva l'auto si trovava in stato di fermo da quattro giorni e, quindi, in difetto di qualsiasi forma di alimentazione elettrica, era praticamente impossibile un corto circuito da surriscaldamento.
Tale deduzione difensiva è infondata.
Il consulente tecnico d'ufficio, con argomentazioni condivisibili per la logicità delle conclusioni ed in ragione delle risposte fornite ai quesiti, a pagina 2 dell'elaborato, ha chiarito che l'incendio si è propagato nella zona anteriore sinistra del vano motore, in cui sono presenti la batteria, la centralina e la scatola dei fusibili dell'impianto elettrico;
il c.t.u. ha effettuato un controllo su altro mezzo uguale per marca, modello e caratteristiche costruttive, rinvenendo tali elementi proprio in quella parte del veicolo, come peraltro visibile anche nelle fotografie allegate.
La causa dell'incendio, alla luce dei rilievi svolti, è un corto circuito verificatosi per il malfunzionamento della centralina che, per un difetto tecnico di fabbrica, ha provocato il surriscaldamento dell'impianto elettrico (vedi relazione c.t.u. pagina 3).
A sostegno di tale ricostruzione della vicenda, il consulente tecnico ha evidenziato che il cavo del polo positivo ricoperto da un cappuccio rosso (come mostrato in foto) appare pag. 15/18 annerito e bruciato dal calore proprio antistante la scatole dei fusibili da dove si diramano i conduttori relativi alle varie utenze
(strumentazione cruscotto, tergicristalli); si nota, inoltre, che il cappuccio è bruciato verso l'abitacolo del motore, mentre non lo
è nella parte esterna, a conferma che la concentrazione delle fiamme è avvenuta appunto nella zona della centralina (vedi elaborato peritale pagina 3).
L'odierna deduzione difensiva, secondo cui l'auto si trovava in stato di fermo da quattro giorni e che quindi, in assenza di alimentazione elettrica, era impossibile un corto circuito, risulta già smentita dalle risultanze processuali.
In sede di risposta alle osservazioni, in particolare all'affermazione del c.t.p. secondo cui la centralina è alimentata solo a quadro acceso e con chiave inserita e girata nel blocchetto di avviamento, il consulente tecnico ha chiarito che ciò non corrisponde alla realtà poiché, pur se l'auto è ferma, “la centralina è sempre alimentata dalla batteria” (vedi c.t.u. pagina
4).
Del resto, non può essere trascurato che le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio sono confermate dal rapporto dei vigili del fuoco intervenuti al momento del fatto che, oltre ad escludere la natura dolosa dell'incendio, hanno inquadrato la causa in un “probabile corto circuito, in quanto
l'incendio era localizzato dentro il cofano anteriore sinistro, vicino alla batteria, alla centralina” (vedi allegato numero 2 fascicolo di parte di primo grado di ). Controparte_3
pag. 16/18 Non resta, pertanto, che confermare la sentenza impugnata.
6.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico di e in Parte_1
favore di e di in euro Controparte_3 Controparte_2
2.906,00 ciascuno, oltre accessori di legge (tabelle vigenti, competenza della Corte di appello, scaglione da euro 5.200 a
26.000 per il valore della causa, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
Il rigetto dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, per l'appellante dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n.
26907/2018, Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
(già avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 728/2019 emessa dal Tribunale di Crotone in data
12.6.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 17/18 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento Parte_1
delle spese processuali sostenute da e Controparte_3 [...]
nel presente grado di giudizio, liquidate in CP_2
complessivi € 2.906,00 per compensi ciascuno, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei rispettivi difensori costituiti, dichiaratisi antistatari;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 18/18