Sentenza 23 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ed in ipotesi di compravendita immobiliare, la disposizione di cui all'art. 2932, secondo comma, cod. civ. - che subordina l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso alla realizzazione del presupposto dell'offerta della controprestazione - non richiede che l'offerta sia reale o per intimazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 cod. civ., potendo essere sufficiente un'offerta nelle forme d'uso, ai sensi dell'art. 1214 cod. civ. e, in definitiva, un'offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere; ne consegue che integra il presupposto di legge anche l'offerta della prestazione formulata con l'atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore.
Commentario • 1
- 1. Per chiedere l'esecuzione in forma specifica può bastare l'offerta informaleGabriele Mercanti · https://www.studiocataldi.it/ · 1 giugno 2015
Avv. Gabriele Mercanti E' legittimo che colui che agisce ai sensi dell'art. 2932 c.c. per ottenere una sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso offra la propria (contro)prestazione in modo c.d. informale e senza, dunque, rispettare i formalismi previsti dalla Legge per l'offerta c.d. solenne? E' proprio su questo aspetto che si è incentrato il contenzioso tra un promittente venditore ed un promissario acquirente: quest'ultimo, infatti, aveva adito il Tribunale per ottenere il trasferimento coattivo di un compendio immobiliare, ma - per quanto attiene alle somme dovute si era limitato in sede di atto di citazione a manifestare il proprio intendimento di saldare il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/12/2010, n. 26011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26011 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11340-2005 proposto da:
SOLEDIL SRL, in persona del suo amm.re unico e legale rapp.to pro- tempore \Raniero @Iacopone\, partita iva *00947240446*. Elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell'avvocato MICHETELLI CRISTINA, rappresentato e difeso dall'avvocato BAGALINI OTELLO;
- ricorrenti -
contro
LA AB, cod. fis. *LRAGRLLOB28F0445*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio dell'avvocato MORABITO MARIA CHIARA, rappresentato e difeso dagli avvocati PROPERZI PATRIZIA, VILLEADO CRAIA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 743/2004 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 20/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito l'Avvocato CRAIA VILLEARDO difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL RI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno la DI s.r.l. per sentire pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare concluso con la convenuta previa offerta del versamento delle somme ancora dovute. Deduceva che, per effetto degli inadempimenti della convenuta, non era stato possibile stipulare il contratto definitivo.
La convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto de quo per inadempimento dell'attore.
Con sentenza parziale n. 330 del 2002 il Tribunale accoglieva la domanda proposta dall'attore, rilevando: che la DI era inadempiente al contratto de quo in quanto non aveva adempiuto al frazionamento del mutuo rendendo inattuabile la realizzazione della facoltà concessa al \Lauri\ di pagare la restante parte del prezzo mediante l'accollo del detto mutuo;
che addirittura sull' immobile gravavano due ingenti ipoteche non ridotte, ne' frazionate come risultava dalla certificazione notarile prodotta dall'attore;
respingeva, quindi, la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla DI.
Con sentenza dep. il 20 dicembre 2004 la Corte di appello di Ancona rigettava l'impugnazione proposta dalla convenuta. I giudici di appello, nel respingere i motivi di gravame, ritenevano quanto segue: era considerata vessatoria e affetta da nullità, perché priva della doppia sottoscrizione, la clausola n. 6 del preliminare che sanciva limitazioni per il promissario acquirente alla facoltà di opporre eccezioni relative al ritardato pagamento in caso di contestazioni sull'esecuzione e sui termini di ultimazione dell'opera; il pagamento delle somme dovute era avvenuto secondo le modalità prescritte nel contratto, tenuto conto che l'accollo del mutuo richiesto dal \Lauri\ non era stato possibile per il comportamento della promittente venditrice che non aveva aderito alla richiesta del promissario e non aveva proceduto al frazionamento;
le migliorie, alle quali l'attore aveva subordinato il pagamento della somma di L. 24.500.000, erano previste in contratto e non erano state eseguite nonostante le lettere di messa in mora;
il persistente inadempimento della convenuta comportava che non fossero dovuti interessi e rivalutazione monetaria sulla somma ancora da versare a titolo di prezzo;
la mancanza di prova in ordine all'an debeatur del danno, dedotta dall'appellante, era irrilevante essendo stata nella specie pronunciata condanna generica Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la DI s.r.l. sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso l'intimato, che ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ., comma 1 in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 40 nonché erronea omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che era stato violato il principio dispositivo della prova avendo la Corte di appello invitato l'attore a produrre la documentazione urbanistica relativa alla commerciabilità dell'immobile di cui alla citata L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, il cui onere probatorio era a carico dell'attore. Il
motivo è infondato.
Occorre premettere che al presente giudizio iniziato prima del 1 aprile 1995 trova applicazione l'art. 345 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 353 del 1990, per cui non operano le limitazioni introdotte da tale norma, fra l'altro, anche in tema di prove, per cui deve ritenersi applicabile il principio secondo cui nell'esercizio della sua funzione direttiva del processo il giudice ha il potere di invitare le parti a colmare eventuali lacune probatorie senza con ciò violare il principio dispositivo (Cass. 6118/1995). Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1208 e 1216 cod. civ. in relazione all'art. 2932 cod. civ. nonché erronea omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che l'attore non aveva effettuato alcuna efficace offerta di adempimento della controprestazione;
che la società promittente si era sempre dimostrata pronta a consegnare l'immobile, formulando ripetute offerte di cui aveva fornito la prova documentale, mentre il minimo ritardo era stato determinato dalle richieste del \Lauri\ successive alla conclusione del negozio e improponibili, come la canna fumaria che non era prevista in contratto e che era stata richiesta dopo la costruzione dell'immobile: i giudici avevano male interpretato la clausola n. 5;
l'offerta della controprestazione da parte del \Lauri\ era stata subordinata all'esecuzione di lavori per i quali la società non aveva assunto alcuna obbligazione: pertanto, non sussistevano i presupposti prescritti dall'art. 2932 cod. civ. per il trasferimento della proprietà quando, come nella specie, sussisteva vertenza sul contenuto della prestazione dovuta, perché altrimenti ciascun contraente per qualunque pretestuosa ragione potrebbe mettere in mora la controparte.
Il motivo va disatteso.
La sentenza ha accertato che il promissario acquirente aveva formulato l'offerta secondo quanto previsto in contratto, evidenziando come il residuo del prezzo sarebbe dovuto versarsi a mezzo accollo del mutuo che non fu possibile effettuare per il mancato frazionamento addebitabile alla promittente venditrice: il pagamento dell'importo di L. 24.500.000 era stato legittimamente subordinato all'esecuzione di quei lavori che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, erano stati previsti in contratto. I Giudici, nell'accogliere la domanda di esecuzione specifica che era stata puntualmente formulata dall'attore, hanno correttamente compiuto l'indagine per stabilire se e quale delle parti fosse responsabile della mancata attuazione del sinallagma funzionale del contratto. Ed invero, la domanda proposta, ex art. 2932 cod. civ. postula l'inadempimento della controparte all'obbligo di concludere il contratto e, qualora come nella specie siano invocati reciproci inadempimenti, il giudice deve innanzitutto accertare il contenuto delle prestazioni pattuite, verificando quindi la condotta tenuta dalle parti nell'esecuzione del contratto, in modo da stabilire il contraente inadempiente oltreché la esattezza e la ritualità dell'offerta della controprestazione dovuta da colui che chiede la sentenza sostitutiva sostitutiva del consenso nel caso in cui essa sia esigibile. Orbene, la doglianza si risolve nella censura in ordine all'apprezzamento delle risultanze processuali circa la condotta tenuta dai contraenti nell' esecuzione del contratto ovvero nell'interpretazione delle clausole contrattuali che sono oggetto di tipici accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e, come tali, insindacabili in sede di legittimità, dovendo qui ricordarsi che l'interpretazione del contratto è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non venga dedotta la violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. (che nella specie non è stata minimamente denunciata).
Con il terzo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., in relazione all'art.2932 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la sentenza che aveva erroneamente qualificato come vessatoria la clausola n. 6 del preliminare quando la stessa era frutto di accordo fra le parti e non era stata predisposta dalla convenuta per regolare una serie indefinita di rapporti. Il motivo va disatteso.
La sentenza, nel ritenerla nulla perché vessatoria, ha accertato che la clausola summenzionata era contenuta nelle condizioni generali del contratto predisposte dalla promittente venditrice e conteneva limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni: orbene, stabilire se le condizioni di contratto fossero state predisposte unilateralmente dalla parte venditrice per regolare una serie indefinita di rapporti ovvero fossero state concordate fra le parti è questione che ha ad oggetto un tipico accertamento di fatto riservato all'indagine di fatto del giudice di merito ed è, come tale, sottratto al sindacato di legittimità.
Con il quarto motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1208, 1209 e 1210 cod. civ. in relazione agli artt. 1224 e 1282 cod. civ. nonché erronea omessa e,insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la sentenza che aveva escluso la debenza da parte del promissario acquirente degli interessi sulla somma dovuta a titolo di prezzo, pur non avendo il predetto formulato una valida offerta secondo la procedura di cui all'art. 1206 e ss. cod. civ.; in ogni caso il debitore è esonerato dal pagamento degli interessi e dai frutti della cosa se non siano stati dal medesimo percepiti.
Il motivo è infondato.
La sentenza ha ritenuto che il \Lauri\ aveva ripetutamente formulato richiesta di accollo del mutuo, attraverso cui doveva essere pagato il saldo del prezzo, ribadendo tale richiesta con l'atto di citazione: correttamente la sentenza ha ritenuto seria e valida l'offerta della controprestazione secondo quanto prescritto dall'art.2932 cod. civ. dovendo qui ricordarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide, secondo cui in terna di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ed in ipotesi di compravendita immobiliare, la disposizione di cui all'art. 2932 c.c., comma 2 - che subordina l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso alla realizzazione del presupposto dell'offerta della controprestazione - non richiede che l'offerta sia reale o per intimazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 cod. civ., potendo essere sufficiente un'offerta nelle forme d'uso, ai sensi dell'art. 1214 cod. civ. e, in definitiva, un'offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere;
pertanto, integra il presupposto di legge anche l'offerta della prestazione, formulata con l'atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore (Cass. 5151/2003; 8556/1998; 12516/1995). D'altra parte, è appena il caso di accennare che, avendo l'obbligazione di pagamento del prezzo ad oggetto un debito di valuta, la corresponsione degli interessi moratori postula, ai sensi dell'art.1224 c.c., comma 1, che il ritardo sia colpevole. Ed invero, tale presupposto non sussiste nel caso di inadempimento del promittente venditore come appunto accertato nella specie, atteso che la sentenza ha verificato che l'esecuzione del contratto e delle relative obbligazioni non avvenne a causa dell'inadempimento della promittente venditrice che: non pose in essere la necessaria cooperazione per consentire l'accollo del mutuo con cui doveva essere versato parte del prezzo secondo le pattuizioni convenute;
non realizzò alcune opere previste in contratto, non consegnando l'immobile con le necessarie finiture, nonostante gli atti di messa in mora, sicché legittimamente (ex art. 1460 cod. civ.) l'acquirente ebbe a subordinare alla loro esecuzione il corrispettivo per esse dovuto. Nè, d'altra parte, è configurarle la debenza degli interessi ai sensi dell'art. 1282 cod. civ. che nelle obbligazioni pecuniarie hanno funzione corrispettiva, quali frutti civili e, nei contratti di scambio, caratterizzati dalla contemporaneità delle reciproche prestazioni, quella compensativa del mancato godimento dei frutti della cosa, consegnata all'altra parte prima di riceverne la controprestazione: evidentemente, essi presuppongono l'avvenuta esecuzione della controprestazione che, come si è ripetutamente detto, nella specie invece non si era verificata a causa della condotta inadempiente della promittente che non aveva proceduto alla consegna dell'immobile.
Con il quarto motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1207, 1208, 1209, 1210, 1223, 112, 278 e 333 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1224 e 1282, 1207, 1208, 1209
e 1210 nonché erronea, emessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che, nonostante che il giudice di primo grado non avesse al riguardo adottato alcuna statuizione la Corte - senza che vi fosse stato appello incidentale di controparte - aveva ritenuto implicitamente che fosse stata dal Tribunale emessa sentenza di condanna generica, ai danni, mentre nessuna statuizione aveva al riguardo emesso il primo Giudice.
Il motivo è infondato.
La sentenza non è incorsa nella violazione denunciata ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., posto che dall'esame della sentenza di primo grado (consentita dalla natura processuale del vizio denunciato), è emerso che la pronuncia del Tribunale - nel disporre, evidentemente ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., la prosecuzione del giudizio per la necessaria istruttoria in ordine al quantum debeatur - ha emesso una implicita statuizione circa l'esistenza dell'an debatur.
Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2010