Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente ai dirigenti di aziende industriali, il contratto collettivo nazionale 31 dicembre 1948 e gli accordi collettivi nazionali 15 maggio 1945, 26 maggio 1946, 29 agosto 1946, 19 novembre 1946, 24 maggio 1947, 6 settembre 1947, 16 gennaio 1948, 26 maggio 1950, 28 febbraio 1951, 31 maggio 1952, 30 settembre 1954, 14 dicembre 1956, 4 dicembre 1957, 30 giugno 1959, 15 dicembre 1959.
Sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti delle imprese industriali. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 12-20 gennaio 1971, n. 7 (in G.U. 1a s.s. 27/1/1971, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483 : "Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali", che rende esecutivo erga omnes il contratto collettivo per i dirigenti di aziende industriali 31 dicembre 1948, limitatamente all'art. 12 di detto contratto, nella parte in cui esclude che siano dovute al dirigente dimissionario le indennita' di anzianita'".
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente ai dirigenti di aziende industriali, il contratto collettivo nazionale 31 dicembre 1948 e gli accordi collettivi nazionali 15 maggio 1945, 26 maggio 1946, 29 agosto 1946, 19 novembre 1946, 24 maggio 1947, 6 settembre 1947, 16 gennaio 1948, 26 maggio 1950, 28 febbraio 1951, 31 maggio 1952, 30 settembre 1954, 14 dicembre 1956, 4 dicembre 1957, 30 giugno 1959, 15 dicembre 1959.
Sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti delle imprese industriali. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 12-20 gennaio 1971, n. 7 (in G.U. 1a s.s. 27/1/1971, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483 : "Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali", che rende esecutivo erga omnes il contratto collettivo per i dirigenti di aziende industriali 31 dicembre 1948, limitatamente all'art. 12 di detto contratto, nella parte in cui esclude che siano dovute al dirigente dimissionario le indennita' di anzianita'".