Ordinanza cautelare 9 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 28 marzo 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza cautelare 09/10/2020, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/10/2020
N. 00190/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00240/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2020, proposto da
BI CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Lucarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sulmona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Fracassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Provincia di L'Aquila, Centro per L'Impiego di Sulmona non costituiti in giudizio;
nei confronti
LA NT, ZO NA non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della graduatoria CPI di Sulmona protocollo n. 91630 del 03.07.2020, pubblicata sul sito web – albo pretorio on line del Comune di Sulmona in data 7 luglio 2020, protocollo n. 26217 titolo III classe 01, avente ad oggetto la “graduatoria per avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 Legge 56/1987 DGR Abruzzo n. 157/2006 per n. 1 addetto al protocollo e allo smistamento dei documenti – qualifica addetto al protocollo e allo smistamento dei documenti codice istat 4.1.1.3.0. a tempo indeterminato e parziale nella misura dell'83,33% - 30 ore settimanali” avviso pubblicato sul sito dell'Ente Comunale dal 6 dicembre 2019 al 20 dicembre 2019. E di ogni altro atto quant'anche se sconosciuto, connesso, conseguente e collegato, per opportuna necessità e ragione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sulmona e di Regione Abruzzo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, allo stato e in linea con la sommarietà della presente fase di giudizio, il ricorso non risulta assistito da fondate censure in ragione della non perentorietà dei termini asseritamente violati e della circostanza che l’impugnato provvedimento, alla luce dei documenti ivi richiamati, appare sorretto da congrua motivazione e sufficiente istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Realfonzo, Presidente
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Buonauro | Umberto Realfonzo |
IL SEGRETARIO