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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/10/2024, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
15.10.24 ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6223 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
rapp.to e difeso, dagli avv.ti Leopoldo e Luciano Spedaliere, Parte_1 come in atti ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. CP_1
Alessandra Maria Ingala, giusta procura generale alle liti, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 16.11.2022 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , per sentire, CP_1 accertato il diritto del ricorrente a percepire dall' il T.f.r. nell' importo ammesso CP_1 in sede fallimentare, condannare l al pagamento in favore del ricorrente, di € CP_2
922,50 oltre intessi e rivalutazione dal 30/04/2016, data di cessazione del rapporto, al soddisfo;
vinte le spese, con attribuzione. Nello specifico, ha esposto: di essere stato dipendente della Controparte_3 esercente nel settore della gestione di parcheggio per conto di enti pubblici e privati, dal 07/01/2015 al 30/04/2016; il lavoratore agiva giudizialmente nei confronti della predetta società chiedendo la condanna al pagamento del TFR maturato sino alla data del 29.3.2016, in quanto a seguito di un verbale di conciliazione sindacale il lavoratore, la predetta società e la in previsione del futuro passaggio Org_1 del lavoratore alle dipendenze di quest'ultima a decorrere dal 16.4.2016 per fitto di ramo di azienda, nel regolare i reciproci rapporti, concordavano che il TFR maturato fino al 29.3.2016 rimanesse a carico della cedente con relativo obbligo di pagamento;
il verbale di conciliazione, conforme ai precetti di cui agli artt. 2113 comma 3 ed agli artt. 410, 411 e 412 c.p.c, stabiliva quindi che la quota di TFR maturata alle dipendenze della unitamente ad altre spettanze, rimanesse a Controparte_3 carico di quest'ultima, che si obbligava al pagamento;
la società non corrispondeva integralmente gli importi oggetto di transazione, pertanto il lavoratore adiva il
Tribunale di Napoli;
il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Emilia Tomassi, accogliendo il ricorso n.rg. 25330/17 depositato il 29/11/2017 (rg. 26288.17)) con sentenza n. 7435/2018 -passata in giudicato come da certificazione della Corte di Appello di Napoli del 24.02.2021, in atti- così provvedeva: “in accoglimento del ricorso, dichiara l'intercorrenza di rapporto di lavoro tra e la società Parte_1 convenuta indicata in epigrafe nel complessivo periodo indicato in ricorso, con inquadramento nel VII livello del ccnl di settore pro tempore vigente e per l'effetto condanna la detta società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.669,6 di cui euro 922,50 a titolo di residuo t.f.r, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla maturazione dei crediti sino all'effettivo saldo”; la Controparte_3 era dichiarata fallita il 9/02/2021 dal Tribunale di Napoli ed il lavoratore
[...] vantando il predetto credito partecipava al concorso ed all'udienza di verifica del 21/10/2021 era ammesso per l'importo di cui sopra e per quanto qui rilevante per la somma di Euro 922,50 a titolo di saldo TFR maturato e non corrisposto, come da comunicazione ex art 97 L.f. di esecutività dello stato passivo, in atti;
con istanza on line dell'11/02/2022 chiedeva l'intervento del Fondo di Garanzia al fine di CP_1 recuperare il T.F.R.; la domanda veniva respinta dall' con provvedimento del CP_1
22.02.2022 per il seguente motivo: “Il Fondo di Garanzia- tenuto ad intervenire solo se il datore di lavoro cessionario, solidalmente obbligato al pagamento dei crediti lavorativi, sia insolvente con onere, quindi, del lavoratore di provare lo stato di insolvenza della impresa cessionaria. 14/06/2019.0002272”; CP_1 CP_4
l'istante proponeva ricorso al Comitato Provinciale, con istanza telematica del 10/03/2022, senza ottenere alcuna risposta. Ha, quindi, rilevato che atteso il titolo giudiziale, passato in giudicato, che aveva condannato l'inadempiente al pagamento del TFR, visto il Controparte_3 provvedimento degli organi fallimentari e considerata la definitività, nell'an e nel quantum del credito, il lavoratore aveva diritto ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 di ricevere il TFR nell' importo accertato ed ammesso in sede fallimentare;
pertanto, l , quale gestore del Fondo di Garanzia, non poteva CP_1 negare l'intervento sull'errato presupposto che vi fossero altri soggetti da escutere, ovvero la cessionaria, in quanto la sentenza di condanna nei confronti della
[...]
titolo giudiziale a fondamento dell'ammissione al passivo del Controparte_3 fallimento, escludeva in radice l'eseguibilità nei confronti di soggetti diversi dalla predetta debitrice.
L' si è costituito, resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. In CP_1 particolare, ha rilevato che non produceva effetti nei confronti dell' il verbale CP_2 di conciliazione del 29.3.2016 sottoscritto dal ricorrente con e Controparte_3
con cui era convenuto che il TFR maturato presso Org_1 Controparte_3
[... rimanesse a solo carico della stessa, rinunciando alla solidarietà gravante ex lege su e non poteva far scattare le garanzie previdenziali a carico del Fondo Org_1 di garanzia, il fatto che il lavoratore, passando alle dipendenze del nuovo datore di lavoro cessionario ai sensi dell'art. 2112 c.c., avesse rinunciato alla solidarietà nei confronti di quest'ultimo per i crediti maturati nei confronti del vecchio datore di lavoro cedente.
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del presente procedimento ha deciso la causa.
***** Il ricorso è fondato e merita accoglimento. I fatti sono documentati e non oggetto di contestazione. Nella specie, invero, a prescindere dalla disciplina di cui all'art. 2112 c.c, è determinate che con sentenza divenuta definitiva il Tribunale di Napoli ha accertato l'obbligo in capo alla di pagare il TFR all'odierno Controparte_3 ricorrente, condannando al pagamento la suddetta società che non aveva rispettato i termini del verbale di conciliazione. Difatti, in seguito all' evento circolatorio costituito dal fitto di ramo di azienda tra la e la le parti interessate regolavano i loro Controparte_3 Org_1 rapporti prevedendo che la prima rimanesse obbligata al pagamento del TFR fino alla cessione, con verbale di conciliazione sindacale del 29/03/2016; nelle more anche il rapporto di lavoro con la si risolveva, precisamente in data 31/12/2019 Org_1
(epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento). Il credito di cui al verbale di conciliazione rimaneva inadempiuto, tanto da necessitare la pronunzia del Giudice del Lavoro che con sentenza –passata in giudicato- accertava l'obbligo in capo alla c.d cedente, condannandola al pagamento del TFR maturato fino alla data del fitto di azienda e già oggetto di accordo transattivo. Successivamente la Controparte_3
falliva; pertanto il lavoratore era ammesso al passivo del fallimento con
[...] provvedimento esecutivo definitivo. L' sostiene l'inopponibilità all' del suddetto giudicato e richiama CP_1 CP_2
l'orientamento della Cassazione secondo cui i presupposti dell'intervento del Fondo, che il giudice è chiamato a riscontrare senza essere vincolato dalle risultanze dello stato passivo, sono definiti dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, che a sua volta richiama l'art. 2120 cod. civ. È pertanto necessario che: a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del TFR fissato dall'art. 2120 cod. civ. in capo al datore di lavoro;
b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza» (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 22). Quanto a tale ultimo requisito, il Fondo di garanzia interviene allorché l'insolvenza riguardi il soggetto titolare in atto del rapporto di lavoro, il datore di lavoro cioè che è tale al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro (v. Cass. n. 37789.2022). Secondo tale impostazione, l'intervento del Fondo di Garanzia è ancorato all'insolvenza di colui che è il datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro e pertanto, nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria, come nella specie, con quest'ultima. Orbene, ritiene questo giudicante che la situazione oggetto di giudizio esuli dall'ambito di applicazione di tali condivisibili principi. Si legge nella citata pronuncia della Corte di legittimità (Cass. n. 37789.2022): “Il Fondo di garanzia, proprio in virtù della funzione esclusivamente assicurativa e previdenziale che svolge, protegge i lavoratori dal rischio dell'insolvenza di colui che è il datore di lavoro, quando il credito per TFR diviene esigibile (sentenza n. 4897 del 2021, cit., punto 12; nello stesso senso, sentenza n. 1861 del 2022, cit., punto 5.2.). Non sussistono i presupposti d'intervento del Fondo quando, in seguito alla circolazione dell'azienda, manchi «la relazione causale e temporale tra inadempimento datoriale ed insolvenza dichiarata con procedura concorsuale che costituisce l'ambito applicativo fisiologico dell'intervento del Fondo di garanzia legato allo scopo sociale della normativa Europea» (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 31). Con riguardo a tali fattispecie, si deve ribadire che «il credito del lavoratore non è più relativo al periodo "determinato" che connota lo scopo sociale dell'obbligo di copertura assicurativa, ma viene agganciato, senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perché proseguito con altro soggetto” Nel caso in esame, invero, all'atto dell'ammissione al passivo del credito, il rapporto di lavoro con la società cessionaria era già cessato e nessun accertamento giudiziale nei confronti della stessa era possibile per effetto della sentenza che condannava definitivamente la (società cedente) al pagamento del TFR come Controparte_3 ammesso al passivo del fallimento. Pertanto, il soggetto titolare del rapporto obbligatorio era il datore di lavoro cedente in base al giudicato, con la conseguenza che la copertura assicurativa del Fondo di garanzia non può che essere agganciata a tale situazione di insolvenza. A ragionare diversamente, si priverebbe il lavoratore del diritto a percepire il trattamento di fine rapporto.
La domanda deve essere pertanto accolta, con condanna dell' al pagamento in CP_2 favore del ricorrente dell'importo complessivo di € di € 922,50 oltre intessi e rivalutazione dal 30/04/2016, data di cessazione del rapporto, al soddisfo Sul detto importo, stante la natura del credito, si calcolano gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma di € 922,50 oltre intessi e rivalutazione dal 30/04/2016, data di cessazione del rapporto, al soddisfo;
- condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 400,00, oltre CP_1 spese forfettarie, IVA, CPA come per legge, con distrazione
Si comunichi Torre Annunziata, 15.10.24
Il giudice del lavoro Dott.ssa Rosa Molè
Il giudice del tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
15.10.24 ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6223 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
rapp.to e difeso, dagli avv.ti Leopoldo e Luciano Spedaliere, Parte_1 come in atti ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. CP_1
Alessandra Maria Ingala, giusta procura generale alle liti, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 16.11.2022 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , per sentire, CP_1 accertato il diritto del ricorrente a percepire dall' il T.f.r. nell' importo ammesso CP_1 in sede fallimentare, condannare l al pagamento in favore del ricorrente, di € CP_2
922,50 oltre intessi e rivalutazione dal 30/04/2016, data di cessazione del rapporto, al soddisfo;
vinte le spese, con attribuzione. Nello specifico, ha esposto: di essere stato dipendente della Controparte_3 esercente nel settore della gestione di parcheggio per conto di enti pubblici e privati, dal 07/01/2015 al 30/04/2016; il lavoratore agiva giudizialmente nei confronti della predetta società chiedendo la condanna al pagamento del TFR maturato sino alla data del 29.3.2016, in quanto a seguito di un verbale di conciliazione sindacale il lavoratore, la predetta società e la in previsione del futuro passaggio Org_1 del lavoratore alle dipendenze di quest'ultima a decorrere dal 16.4.2016 per fitto di ramo di azienda, nel regolare i reciproci rapporti, concordavano che il TFR maturato fino al 29.3.2016 rimanesse a carico della cedente con relativo obbligo di pagamento;
il verbale di conciliazione, conforme ai precetti di cui agli artt. 2113 comma 3 ed agli artt. 410, 411 e 412 c.p.c, stabiliva quindi che la quota di TFR maturata alle dipendenze della unitamente ad altre spettanze, rimanesse a Controparte_3 carico di quest'ultima, che si obbligava al pagamento;
la società non corrispondeva integralmente gli importi oggetto di transazione, pertanto il lavoratore adiva il
Tribunale di Napoli;
il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Emilia Tomassi, accogliendo il ricorso n.rg. 25330/17 depositato il 29/11/2017 (rg. 26288.17)) con sentenza n. 7435/2018 -passata in giudicato come da certificazione della Corte di Appello di Napoli del 24.02.2021, in atti- così provvedeva: “in accoglimento del ricorso, dichiara l'intercorrenza di rapporto di lavoro tra e la società Parte_1 convenuta indicata in epigrafe nel complessivo periodo indicato in ricorso, con inquadramento nel VII livello del ccnl di settore pro tempore vigente e per l'effetto condanna la detta società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.669,6 di cui euro 922,50 a titolo di residuo t.f.r, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla maturazione dei crediti sino all'effettivo saldo”; la Controparte_3 era dichiarata fallita il 9/02/2021 dal Tribunale di Napoli ed il lavoratore
[...] vantando il predetto credito partecipava al concorso ed all'udienza di verifica del 21/10/2021 era ammesso per l'importo di cui sopra e per quanto qui rilevante per la somma di Euro 922,50 a titolo di saldo TFR maturato e non corrisposto, come da comunicazione ex art 97 L.f. di esecutività dello stato passivo, in atti;
con istanza on line dell'11/02/2022 chiedeva l'intervento del Fondo di Garanzia al fine di CP_1 recuperare il T.F.R.; la domanda veniva respinta dall' con provvedimento del CP_1
22.02.2022 per il seguente motivo: “Il Fondo di Garanzia- tenuto ad intervenire solo se il datore di lavoro cessionario, solidalmente obbligato al pagamento dei crediti lavorativi, sia insolvente con onere, quindi, del lavoratore di provare lo stato di insolvenza della impresa cessionaria. 14/06/2019.0002272”; CP_1 CP_4
l'istante proponeva ricorso al Comitato Provinciale, con istanza telematica del 10/03/2022, senza ottenere alcuna risposta. Ha, quindi, rilevato che atteso il titolo giudiziale, passato in giudicato, che aveva condannato l'inadempiente al pagamento del TFR, visto il Controparte_3 provvedimento degli organi fallimentari e considerata la definitività, nell'an e nel quantum del credito, il lavoratore aveva diritto ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 di ricevere il TFR nell' importo accertato ed ammesso in sede fallimentare;
pertanto, l , quale gestore del Fondo di Garanzia, non poteva CP_1 negare l'intervento sull'errato presupposto che vi fossero altri soggetti da escutere, ovvero la cessionaria, in quanto la sentenza di condanna nei confronti della
[...]
titolo giudiziale a fondamento dell'ammissione al passivo del Controparte_3 fallimento, escludeva in radice l'eseguibilità nei confronti di soggetti diversi dalla predetta debitrice.
L' si è costituito, resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. In CP_1 particolare, ha rilevato che non produceva effetti nei confronti dell' il verbale CP_2 di conciliazione del 29.3.2016 sottoscritto dal ricorrente con e Controparte_3
con cui era convenuto che il TFR maturato presso Org_1 Controparte_3
[... rimanesse a solo carico della stessa, rinunciando alla solidarietà gravante ex lege su e non poteva far scattare le garanzie previdenziali a carico del Fondo Org_1 di garanzia, il fatto che il lavoratore, passando alle dipendenze del nuovo datore di lavoro cessionario ai sensi dell'art. 2112 c.c., avesse rinunciato alla solidarietà nei confronti di quest'ultimo per i crediti maturati nei confronti del vecchio datore di lavoro cedente.
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del presente procedimento ha deciso la causa.
***** Il ricorso è fondato e merita accoglimento. I fatti sono documentati e non oggetto di contestazione. Nella specie, invero, a prescindere dalla disciplina di cui all'art. 2112 c.c, è determinate che con sentenza divenuta definitiva il Tribunale di Napoli ha accertato l'obbligo in capo alla di pagare il TFR all'odierno Controparte_3 ricorrente, condannando al pagamento la suddetta società che non aveva rispettato i termini del verbale di conciliazione. Difatti, in seguito all' evento circolatorio costituito dal fitto di ramo di azienda tra la e la le parti interessate regolavano i loro Controparte_3 Org_1 rapporti prevedendo che la prima rimanesse obbligata al pagamento del TFR fino alla cessione, con verbale di conciliazione sindacale del 29/03/2016; nelle more anche il rapporto di lavoro con la si risolveva, precisamente in data 31/12/2019 Org_1
(epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento). Il credito di cui al verbale di conciliazione rimaneva inadempiuto, tanto da necessitare la pronunzia del Giudice del Lavoro che con sentenza –passata in giudicato- accertava l'obbligo in capo alla c.d cedente, condannandola al pagamento del TFR maturato fino alla data del fitto di azienda e già oggetto di accordo transattivo. Successivamente la Controparte_3
falliva; pertanto il lavoratore era ammesso al passivo del fallimento con
[...] provvedimento esecutivo definitivo. L' sostiene l'inopponibilità all' del suddetto giudicato e richiama CP_1 CP_2
l'orientamento della Cassazione secondo cui i presupposti dell'intervento del Fondo, che il giudice è chiamato a riscontrare senza essere vincolato dalle risultanze dello stato passivo, sono definiti dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, che a sua volta richiama l'art. 2120 cod. civ. È pertanto necessario che: a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del TFR fissato dall'art. 2120 cod. civ. in capo al datore di lavoro;
b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza» (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 22). Quanto a tale ultimo requisito, il Fondo di garanzia interviene allorché l'insolvenza riguardi il soggetto titolare in atto del rapporto di lavoro, il datore di lavoro cioè che è tale al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro (v. Cass. n. 37789.2022). Secondo tale impostazione, l'intervento del Fondo di Garanzia è ancorato all'insolvenza di colui che è il datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro e pertanto, nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria, come nella specie, con quest'ultima. Orbene, ritiene questo giudicante che la situazione oggetto di giudizio esuli dall'ambito di applicazione di tali condivisibili principi. Si legge nella citata pronuncia della Corte di legittimità (Cass. n. 37789.2022): “Il Fondo di garanzia, proprio in virtù della funzione esclusivamente assicurativa e previdenziale che svolge, protegge i lavoratori dal rischio dell'insolvenza di colui che è il datore di lavoro, quando il credito per TFR diviene esigibile (sentenza n. 4897 del 2021, cit., punto 12; nello stesso senso, sentenza n. 1861 del 2022, cit., punto 5.2.). Non sussistono i presupposti d'intervento del Fondo quando, in seguito alla circolazione dell'azienda, manchi «la relazione causale e temporale tra inadempimento datoriale ed insolvenza dichiarata con procedura concorsuale che costituisce l'ambito applicativo fisiologico dell'intervento del Fondo di garanzia legato allo scopo sociale della normativa Europea» (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 31). Con riguardo a tali fattispecie, si deve ribadire che «il credito del lavoratore non è più relativo al periodo "determinato" che connota lo scopo sociale dell'obbligo di copertura assicurativa, ma viene agganciato, senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perché proseguito con altro soggetto” Nel caso in esame, invero, all'atto dell'ammissione al passivo del credito, il rapporto di lavoro con la società cessionaria era già cessato e nessun accertamento giudiziale nei confronti della stessa era possibile per effetto della sentenza che condannava definitivamente la (società cedente) al pagamento del TFR come Controparte_3 ammesso al passivo del fallimento. Pertanto, il soggetto titolare del rapporto obbligatorio era il datore di lavoro cedente in base al giudicato, con la conseguenza che la copertura assicurativa del Fondo di garanzia non può che essere agganciata a tale situazione di insolvenza. A ragionare diversamente, si priverebbe il lavoratore del diritto a percepire il trattamento di fine rapporto.
La domanda deve essere pertanto accolta, con condanna dell' al pagamento in CP_2 favore del ricorrente dell'importo complessivo di € di € 922,50 oltre intessi e rivalutazione dal 30/04/2016, data di cessazione del rapporto, al soddisfo Sul detto importo, stante la natura del credito, si calcolano gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma di € 922,50 oltre intessi e rivalutazione dal 30/04/2016, data di cessazione del rapporto, al soddisfo;
- condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 400,00, oltre CP_1 spese forfettarie, IVA, CPA come per legge, con distrazione
Si comunichi Torre Annunziata, 15.10.24
Il giudice del lavoro Dott.ssa Rosa Molè