TAR Milano, sez. II, sentenza 11/04/2026, n. 1627
TAR
Sentenza 11 aprile 2026

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  • Accolto
    Nullità o illegittimità della riqualificazione dell'intervento per tardività dell'esercizio del potere inibitorio/autotutela

    La CI si è consolidata in data 11 gennaio 2024. La rideterminazione delle somme dovute a titolo di monetizzazione standard, basata sulla riqualificazione, è in contrasto con l'art. 21-nonies, primo comma, della legge n. 241 del 1990, essendo intervenuta dopo la scadenza del termine previsto. La riqualificazione è altresì in contrasto con la determinazione di servizio n. 4 del 2024, essendo effettuata in relazione a un titolo edilizio formato prima della sua entrata in vigore.

  • Accolto
    Modifica della monetizzazione dello standard urbanistico effettuata tardivamente

    Le previsioni in materia di aree standard o monetizzazione sostitutiva costituiscono espressione di potere autoritativo e fanno parte integrante del titolo edilizio. Ogni successivo intervento su tali previsioni deve avvenire mediante un nuovo esercizio del potere autoritativo. Nel caso di CI, l'intervento del Comune può attuarsi mediante potere inibitorio entro 30 giorni o potere di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies, nel rispetto dei termini.

  • Accolto
    Illegittima applicazione della disposizione di servizio n. 4 del 20 marzo 2024

    La CI del 15 novembre 2023 si è consolidata in data 11 gennaio 2024. La riqualificazione dell'intervento, effettuata in applicazione della disposizione di servizio n. 4 del 2024, è illegittima poiché tale disposizione si applica ai procedimenti per i quali il titolo edilizio non si è ancora formato.

  • Rigettato
    Vizio di carenza di motivazione nella riqualificazione dell'intervento

    La riqualificazione dell'intervento è stata effettuata in applicazione della disposizione di servizio n. 4 del 2024, a sua volta attuativa della deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 2024. Tali atti sono stati ritenuti immuni dalle censure, poiché si muovono sul piano interpretativo dell'art. 3 del d.P.R. 380/2001 in un contesto di incertezza giuridica, agendo in un'ottica di cautela.

  • Rigettato
    Illegittimità della disposizione di servizio n. 4 del 2024 per contrasto con l'art. 117 Cost. e l'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001

    La disposizione di servizio n. 4 del 2024 non incide sulla definizione normativa degli interventi edilizi in violazione dell'art. 117 Cost., ma si muove sul piano interpretativo dell'art. 3 del d.P.R. 380/2001, dettando criteri guida per qualificare un intervento. I criteri individuati sono ragionevoli indicatori della rottura del nesso di continuità tra vecchia e nuova costruzione.

  • Rigettato
    Censure contro la delibera di Giunta comunale n. 199 del 2024 e la disposizione di servizio n. 3 del 2024

    L'adozione della deliberazione n. 199 del 2024 si inserisce in un contesto di incertezza giuridica, agendo in un'ottica di cautela e orientando temporaneamente le prassi interpretative. La disposizione di servizio n. 3 del 2024 ha natura endoprocedimentale.

  • Accolto
    Richiesta di versamento di interessi legali per ritardo nel pagamento della terza rata di monetizzazione

    La ricorrente ha depositato documentazione, non contestata dall'Amministrazione, che dimostra il versamento tempestivo della terza rata della monetizzazione.

  • Inammissibile
    Impugnazione di atto endoprocedimentale

    L'atto impugnato è un avviso di avvio del procedimento, da ritenersi privo del carattere della lesività.

  • Accolto
    Inesistenza del presupposto per l'annullamento in autotutela: mancato consolidamento della CI

    La CI del 15 novembre 2023 si è consolidata in data 11 gennaio 2024, indipendentemente dalla pendenza delle opere di bonifica. Pertanto, il presupposto su cui si fonda l'annullamento in autotutela è errato.

  • Accolto
    Erronea applicazione dell'art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942

    Poiché la CI del 15 novembre 2023 è efficace, l'affermazione secondo cui l'intervento necessita di previa approvazione di piano attuativo è infondata e conseguentemente annullata.

  • Accolto
    Efficacia della CI nonostante la pendenza delle opere di bonifica

    La pendenza delle opere di bonifica non costituisce presupposto per il rilascio o il consolidamento del titolo edilizio. La CI del 15 novembre 2023 si è consolidata in data 11 gennaio 2024, rendendo possibile l'esecuzione delle opere di demolizione propedeutiche alla bonifica e alla ricostruzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 11/04/2026, n. 1627
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1627
    Data del deposito : 11 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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