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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9104 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 9 dicembre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n.12406 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto TRA
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Santa Maria di Costantinopoli n. 3, presso lo studio legale dell'avv. Pierluigi Nigro, da cui è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti RICORRENTE E
.
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli CP_1 presso la sede di via Alcide de Gasperi, n.55, rappresentato e difeso dall'Avv. Ingala CP_1 Alessandra Maria in virtù di procura generale alle liti a rogito Notar di Fiumicino Per_1 (RM) del 22.3.2024Rep. N. 37875, come da procura in atti RESISTENTE FATTO E DIRITTO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver lavorato alle dipendenze della società C.A.G.I. snc di NA D e ZI G dal 1° giugno 1974 fino al 30.11.2017, data in cui il rapporto di lavoro è cessato e di aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma residua a titolo di TFR per l'importo di €.20654,35 e che, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, era stato ammesso al passivo per il predetto importo. Deduce, altresì, di aver successivamente presentato domanda amministrativa in data 18 febbraio 2025 per l'erogazione di tale somma da parte del Fiondo di garanzia contro CP_ l'insolvenza presso rimasto senza esito nonostante il decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione di tale domanda, e che pure senza esito era rimasto il ricorso amministrativo presentato in data 8 maggio 2025. Propone pertanto ricorso giudiziario CP_ presso l'odierno Tribunale al fine di sentire condannare l al pagamento della somma complessiva di €.20654,35, a titolo di TFR, importo maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, oltre la condanna alle spese di giudizio. CP_ Si è costituito l'amministrazione resistente , deducendo e documentando l'avvenuto pagamento, in data 11 luglio 2025, di tutto quanto richiesto, salvo trattenuta pari ad euro 4.258,60 in favore dell' ex art. 48-bis del D.P.R. 29 Controparte_2 settembre 1973, n. 602.
All'esito dell'odierna di discussione, la causa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna. Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, l'avvenuto pagamento di tutto quanto richiesto, e la conseguente accettazione da parte del ricorrente di tutto quanto corrispostogli dalla resistente, inducono a ritenere soddisfatte le ragioni del ricorrente, con evidente carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, Codesto Tribunale ritiene che, essendo il deposito del ricorso giudiziario in data 20.5.2025 avvenuto prima della scadenza del termine di 90 giorni, previsto per la decisione sul ricorso amministrativo, proposto in data 8.5.2025, in mancanza del pagamento di cui sopra, lo stesso sarebbe stato dichiarato improcedibile ex art. 443 c.pc.. Tale circostanza induce a ritenere sussistente una ragione oggettiva per compensare per due terzi le spese di lite, anche alla stregua del criterio della c.d. soccombenza virtuale, tenuto conto che la proposizione anticipata del ricorso giudiziario CP_ ha precluso all la facoltà di adempiere nell'ambito del procedimento amministrativo e, dall'altro, dagli atti si desume la verosimile fondatezza della pretesa attorea.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 237,00 per esborsi da contributo unificato e in euro 700,00 per onorario oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 9/12/2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 9 dicembre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n.12406 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto TRA
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Santa Maria di Costantinopoli n. 3, presso lo studio legale dell'avv. Pierluigi Nigro, da cui è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti RICORRENTE E
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, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli CP_1 presso la sede di via Alcide de Gasperi, n.55, rappresentato e difeso dall'Avv. Ingala CP_1 Alessandra Maria in virtù di procura generale alle liti a rogito Notar di Fiumicino Per_1 (RM) del 22.3.2024Rep. N. 37875, come da procura in atti RESISTENTE FATTO E DIRITTO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver lavorato alle dipendenze della società C.A.G.I. snc di NA D e ZI G dal 1° giugno 1974 fino al 30.11.2017, data in cui il rapporto di lavoro è cessato e di aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma residua a titolo di TFR per l'importo di €.20654,35 e che, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, era stato ammesso al passivo per il predetto importo. Deduce, altresì, di aver successivamente presentato domanda amministrativa in data 18 febbraio 2025 per l'erogazione di tale somma da parte del Fiondo di garanzia contro CP_ l'insolvenza presso rimasto senza esito nonostante il decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione di tale domanda, e che pure senza esito era rimasto il ricorso amministrativo presentato in data 8 maggio 2025. Propone pertanto ricorso giudiziario CP_ presso l'odierno Tribunale al fine di sentire condannare l al pagamento della somma complessiva di €.20654,35, a titolo di TFR, importo maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, oltre la condanna alle spese di giudizio. CP_ Si è costituito l'amministrazione resistente , deducendo e documentando l'avvenuto pagamento, in data 11 luglio 2025, di tutto quanto richiesto, salvo trattenuta pari ad euro 4.258,60 in favore dell' ex art. 48-bis del D.P.R. 29 Controparte_2 settembre 1973, n. 602.
All'esito dell'odierna di discussione, la causa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna. Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, l'avvenuto pagamento di tutto quanto richiesto, e la conseguente accettazione da parte del ricorrente di tutto quanto corrispostogli dalla resistente, inducono a ritenere soddisfatte le ragioni del ricorrente, con evidente carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, Codesto Tribunale ritiene che, essendo il deposito del ricorso giudiziario in data 20.5.2025 avvenuto prima della scadenza del termine di 90 giorni, previsto per la decisione sul ricorso amministrativo, proposto in data 8.5.2025, in mancanza del pagamento di cui sopra, lo stesso sarebbe stato dichiarato improcedibile ex art. 443 c.pc.. Tale circostanza induce a ritenere sussistente una ragione oggettiva per compensare per due terzi le spese di lite, anche alla stregua del criterio della c.d. soccombenza virtuale, tenuto conto che la proposizione anticipata del ricorso giudiziario CP_ ha precluso all la facoltà di adempiere nell'ambito del procedimento amministrativo e, dall'altro, dagli atti si desume la verosimile fondatezza della pretesa attorea.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 237,00 per esborsi da contributo unificato e in euro 700,00 per onorario oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 9/12/2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo