Sentenza 23 maggio 2016
Massime • 2
Il promissario acquirente che, a norma dell'art 2932 c.c., chieda l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) risulti dovuto all'atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l'obbligazione, e l'eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà, rende applicabile l'istituto della risoluzione per inadempimento ma non la condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.
Nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, quando il pagamento mediante offerta reale deve avvenire entro un determinato termine, è sufficiente che entro tale termine intervenga l'offerta, non essendo necessario che entro il predetto termine intervengano anche gli adempimenti previsti dall'art. 1212 c.c. (in particolare, la notifica al creditore del giorno e dell'ora in cui la somma sarà depositata e, in caso di mancata comparizione di quest'ultimo, la notifica del processo verbale di deposito), atteso che le formalità relative al deposito sono solo eventuali e successive alla mancata accettazione dell'offerta reale, ben potendo perciò il debitore procedere alla suddetta offerta nell'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento.
Commentario • 1
- 1. PPT: pignorabile il credito relativo al pagamento del prezzo del preliminare di venditaAvv. Lucia Cocozza · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2016, n. 10605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10605 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2016 |
Testo completo
001 0605/1 6 h ITALIANA Oggetto REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *VENDITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 21974/2011 Cron. 10695 SECONDA SEZIONE CIVILE Rep. 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 01/03/2016Presidente Dott. IPPOLISTO PARZIALE Dott. LORENZO ORILIA Consigliere PU Dott. ANTONINO SCALISI - Rel. Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA Consigliere ConsigliereDott. MAURO CRISCUOLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21974-2011 proposto da: LL RI [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA VESALIO 22, presso lo studio dell'avvocato NATALINO IRTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO DE MAIO;
- ricorrente -
contro 2016 PUNTA LUNGA SRL 00436810717, elettivamente domiciliato 474 in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CARBONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANPIERO BALENA;
controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 378/2010 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 09/09/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito 1'Avvocato ARNAUD Francesco con delega depositata in udienza dell'Avvocato IRTI Natalino, difensore della ricorrente che ha insistito nell'accoglimento delle difese depositate;
udito l'Avvocato BALENA Francesco, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento delle difese in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Svolgimento del processo Con scrittura privata del 29.11.1979, intitolata "opzione", PI NG propose di vendere alla UN LU s.r.l. per il prezzo complessivo di lire 1.200.000.000, da corrispondersi in una unica soluzione al momento dell'acquisto (previa rivalutazione relativamente al periodo intercorso tra la data di sottoscrizione della scrittura privata e quella della stipulazione del contratto definitivo di compravendita), un terreno di sua proprietà sito in Vieste, località Defensola, della superficie di ettari cinque ed are sessanta, già concesso in locazione alla medesima UN LU con atto in pari data. La NG precisò che per una piccolissima porzione (la particella n. 69) essa agiva, però, quale gestore di affari, essendo stata a ciò, comunque, autorizzata dalla proprietaria. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione da parte della UN LU s.r.l. venne fissato al 31.5.1981. Gli anni successivi furono caratterizzati da una serie di trattative tra le parti per varie questioni tra loro insorte fino a quando, con citazione del 19 giugno 1989, la s.r.l. UN LU convenne in giudizio davanti al Tribunale di Foggia AT OR, quale erede della NG, esponendo di aver comunicato la propria accettazione della proposta di cui alla scrittura suddetta mediante una lettera raccomandata spedita il giorno 22 maggio 1981 al domicilio dell'altra parte in Roma, ma di aver ricevuto una missiva datata 19 A giugno 1981, con cui la NG aveva comunicato di non voler addivenire più alla vendita, sostenendo - pretestuosamente, a dire della UN LU - che l'opzione era stata esercitata dopo la scadenza del termine del 31 maggio 1 1981. Nel corso delle trattative che ne erano seguite le parti a dire dell'attrice - avevano concordato di rinviare il trasferimento, in attesa che la promittente venditrice ottenesse la disponibilità della particella intestata a tale Ornella Butini, oggetto anch'essa della proposta di alienazione (trattasi della particella n. 69). La UN LU chiese, quindi, che fosse accertato e dichiarato che essa aveva acquistato il fondo e che la convenuta era tenuta al trasferimento anche della porzione appartenente alla Butini, con sua condanna, altrimenti, al risarcimento dei danni. La TR, costituendosi in giudizio, contestò la fondatezza di tali domande, argomentando che l'esercizio del diritto di opzione non era avvenuto tempestivamente, tanto che la stessa attrice aveva riconosciuto la sopravvenuta inefficacia del relativo patto. Il Tribunale adito, con sentenza del 24 febbraio 1994, condivisa la tesi della convenuta, respinse le domande attoree. La Corte di Appello di Bari, invece, su ricorso della UN LU s.r.l., con sentenza del 21 gennaio 1998, in accoglimento del gravame, dispose il trasferimento alla società UN LU del terreno in contestazione, subordinandolo al pagamento, entro otto mesi dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, del prezzo del bene, pari a lire 1.200.000.000, da rivalutare a tale data secondo gli indici Istat;
ma dichiarò AT TR obbligata anche a trasferire entro lo stesso termine alla s.r.l. UN LU la particella intestata a Ornella Butini, stabilendo, in mancanza, la sua condanna al risarcimento dei danni. 2 La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 22.2.2001, rigettò il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che passò così in giudicato. Il 15 ottobre successivo, quindi, la società UN LU provvide a notificare alla TR atto di comunicazione del fatto che il 18 ottobre il notaio incaricato avrebbe proceduto ex artt. 1206 ss. c.c. alla offerta reale della somma di lire 3.862.060.000, corrispondente a dire della società - -alla somma da essa dovuta, ma il notaio, non avendo rinvenuto la TR presso la sua residenza di Perugia ed, avendo conseguentemente ritenuto l'offerta non accettata, aveva redatto processo verbale e provveduto ai successivi necessari adempimenti, depositando, infine, la somma presso l'Agenzia di Vieste sul Gargano della Banca Apulia. Successivamente, la UN LU s.r.l., con citazione del 3.1.2002, conveniva in giudizio la OR dinanzi al Tribunale di Perugia, chiedendo che venisse accertato che essa società aveva adempiuto all'obbligazione derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Bari e che la convenuta, in mora credendi, venisse condannata al risarcimento dei danni. Costituendosi in giudizio, la OR contestava la domanda e ne chiedeva la reiezione. Dispiegava, a sua volta, domanda riconvenzionale per sentir dichiarare risolto, per l'inadempimento della UN LU, il rapporto conseguente alla sentenza della Corte di Appello di Bari. Assumeva la convenuta l'invalidità dell'offerta reale, in quanto tardiva ed} incompleta: tardiva, perché eseguita oltre il termine del 22 ottobre 2001; insufficiente, in quanto l'importo dovuto era stato incrementato della rivalutazione sulla base degli indici ISTAT a decorrere dal maggio 1981 alla data di passaggio in giudicato della 3 sentenza, anziché dalla data della scrittura privata del 29 novembre 1979, così come aveva stabilito la Corte di Appello di Bari. A fronte della domanda riconvenzionale formulata dalla OR, la UN LU s.r.l., con memoria ex art. 183 c.p.c., eccepiva, a propria volta, l'inadempimento della prima dal momento che non aveva provveduto a procurarle l'acquisto della particella intestata a terzi, che pure era obbligata a fare in base alla stessa sentenza della Corte di Appello di Bari;
comunque osservava che il valore della particella della quale la OR non le aveva procurato l'acquisto era tale (trattandosi di una particella determinante per lo svolgimento dell'attività alla quale era destinato tutto il compendio oggetto del contratto, dovendo essere utilizzata per accedere al mare) da giustificare la riduzione del prezzo complessivamente da essa società dovuto. Svolta l'istruttoria, il Tribunale di Perugia, con sentenza del 18.2.2006 (depositata il 14.3.2006), rigettava la domanda attrice e, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali della convenuta, dichiarava l'inefficacia del rapporto negoziale costituito tra le parti con la sentenza n. 63/1998 della Corte di Appello di Bari, per il mancato avveramento della condizione sospensiva (il pagamento del prezzo) a cui era stato subordinato, anche se rilevava che il venir meno dell'effetto traslativo della sentenza per| tale motivo rendeva priva di interesse per la convenuta la risoluzione del rapporto per inadempimento. Avverso questa sentenza, ha proposto appello la UN LU s.r.l., la) TR si è costituita in giudizio, proponendo, a propria volta, appello incidentale. La Corte d'Appello di Perugia, con sentenza n. 378/2010 del 9.6.2010, ha, in 4 accoglimento parziale dell'appello principale, dichiarato che la mancata convalida dell'offerta reale non ha fatto venir meno la validità ed efficacia del rapporto negoziale, sulla base delle seguenti considerazioni: era più corretto operare secondo la disciplina propria della risoluzione per inadempimento, piuttosto che della mancata verificazione di una condizione sospensiva, dal momento che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. rappresentava l'attuazione di un rapporto che, comunque, all'origine era di natura contrattuale;
il dispositivo adottato dalla stessa corte nell'altro giudizio, soltanto se considerato nel suo complesso sarebbe stato idoneo a soddisfare l'attuazione della scrittura privata del 29.11.1979, con la conseguenza che sarebbe stato errato leggere i vari punti del dispositivo come pronunce del tutto autonome tra di loro;
la Corte d'appello di Bari, aveva chiaramente ritenuto il trasferimento della particella n. 69 indispensabile per la realizzazione "coattiva" dell'assetto di interessi voluto e concordato dalle parti nella citata scrittura privata;
l'assegnazione del medesimo termine (otto mesi dal passaggio in giudicato della sentenza) sia per il pagamento del prezzo da parte della punta LU sia per il trasferimento della particella n. 69 confermava la reciproca integrazione di tali punti del dispositivo (non incidendo in senso ostativo la previsione, per il caso di mancato trasferimento nel termine assegnato della proprietà della particella n. 69, della condanna al risarcimento del danno); a fronte dell'inadempimento della predetta obbligazione di trasferimento, trovava obiettiva giustificazione il mancato pagamento dell'intero prezzo da parte pt della UN LU, in virtù dell'eccezione di inadempimento tempestivamente sollevata;
5 l'offerta reale del prezzo era avvenuta con un minimo ritardo e la somma versata non era trascurabile, discutendosi solo di pochi mesi di differenza di rivalutazione. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da OR AT, con ricorso affidato a cinque motivi. La UN LU s.r.l. ha resistito con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, per un unico motivo. Motivi della decisione A. Ricorso Principale 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c., non avendo alcuna delle parti chiesto di accertarsi se il rapporto fosse valido ed efficace, nonostante la mancata convalida dell'offerta reale.
1.1. La doglianza è palesemente infondata, se solo si considera che la stessa OR aveva chiesto in primo grado, in via riconvenzionale, la risoluzione per inadempimento del rapporto venutosi a creare per effetto della sentenza ex art. 2932 c.c. in altro giudizio emessa, e non anche l'accertamento della sopravvenuta inefficacia del rapporto conseguente al mancato avveramento della condizione (sospensiva) rappresentata dal pagamento del corrispettivo dovuto. Era inevitabile, quindi, che la Corte di merito, nel momento in cui si è pronunciata sulla richiesta di convalida dell'offerta reale fatta dalla UN LU, accertasse, altresì, se il, a dire della OR, tardivo ed incompleto pagamento effettuato dalla prima avesse, in un'ottica comparativa degli inadempimenti che le parti si erano reciprocamente contestate, ripercosso i 6 suoi effetti sulla validità ed efficacia del rapporto negoziale.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 ss., 1362 ss., 1453, 1455, 1460, 2909 e 2932 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte analizzato il rapporto dal punto di vista della risoluzione per inadempimento, anziché della mancata verificazione di una condizione sospensiva, e per aver il Tribunale già accertato, con statuizione passata in giudicato, che l'offerta eseguita dalla controparte era, oltre che incompleta, tardiva;
per aver il mancato avveramento della condizione determinato la definitiva inefficacia del rapporto.
2.1. Il primo rilievo è infondato. Il contraente che chiede, a norma dell'art 2932 cod. civ., l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge, se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) risulti dovuto all'atto della stipulazione del contratto definitivo. In tale ipotesi, al rapporto originato dalla sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica, è applicabile l'istituto della risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che il mancato pagamento del saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà, può portare alla risoluzione del rapporto (Cass. n. 8212 del 2006). In tema di contratto preliminare, le sentenze emesse ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. producono dal momento del passaggio in giudicato gli effetti del negozio, comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo sancito con una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento;
si origina, così, un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica suscettibile di risoluzione nel casi di inadempimento che, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. sia di non scarsa importanza, il che può verificarsi, anche, nel caso di ritardo (rispetto al termine eventualmente fissato nella sentenza o altrimenti in relazione alla data del suo passaggio in giudicato) che risulti eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all'entità della somma da pagare (in assoluto e in riferimento all'importo in ipotesi già versato) e, ad ogni altra circostanza, utile ai fini della valutazione dell'interesse dell'altra parte (Cass. n. 690 del 2006). Nell'ipotesi in cui la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. imponga all'acquirente di versare il prezzo della compravendita, l'obbligo diviene attuale al momento del passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce il bene o allo spirare del termine ulteriore da essa eventualmente stabilito, sicché il ritardo nel pagamento, ove qualificabile come grave, può essere causa della risoluzione del rapporto sorto con la sentenza sostitutiva del negozio non concluso, non essendo a tal fine necessario che il creditore chieda al giudice la fissazione, ex art. 1183 cod. civ., del termine per l'adempimento, oppure, costituisca in mora il debitore (Cass. n. 690 del 2006). Con riguardo al rapporto che si costituisce per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo a concludere una compravendita, il pagamento del prezzo, cui è subordinato il 8 trasferimento della proprietà, se è vero che assolve alla funzione di condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo, non perde, peraltro, la sua natura di prestazione essenziale destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, con la conseguenza che l'inadempimento della correlativa obbligazione, può - nel concorso dei relativi presupposti essere fatta valere dalla controparte, come- ragione di risoluzione del rapporto o "ipso iure" o "ope iudicis", e, non già, come causa di automatica inefficacia del rapporto medesimo, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ. (Cass. n. 10827 del 2001; n. 25364 del 2006). A ben vedere, le pronunce di questa Corte menzionate dalla ricorrente a pagina 28 del ricorso non si pongono in antinomia con i principi in precedenza riportati. Invero, tali pronunce si riferiscono al tenore della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., nel senso di stabilire che il pagamento del prezzo (o della parte residua) debba essere imposto dal giudice quale condizione per il verificarsi del richiesto effetto traslativo della proprietà del bene da essa derivante, ma non si occupano (e, dunque, sul punto non rappresentano dei precedenti di segno contrario) delle conseguenze del| mancato adempimento dell'obbligo in tal guisa posto con la sentenza. Le prestazioni eventualmente imposte con il provvedimento giudiziale costituiscono, invece, il contenuto di obbligazioni di carattere prettamente negoziale, a prescindere dal fatto che siano stabilite in forma di accertamento, di condanna o, come nel caso di specie, di condizione di efficacia. L'isolato orientamento di segno contrario che funditus si è occupato della questione risale ormai a circa venti anni orsono. Ne è un esempio Cass. n. 11195 del 27/12/1994, a tenore della quale, nel rapporto giuridico che si costituisce per effetto della sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di 9 concludere il contratto preliminare di compravendita, il pagamento del prezzo ancora dovuto (dal promittente compratore), pur conservando la sua originaria natura di prestazione essenziale del compratore, assume anche il valore e la funzione di una condizione sospensiva dell'effetto traslativo, destinata ad avverarsi, nel caso di adempimento, o a divenire irrealizzabile, precludendo l'effetto condizionato, nel caso di omesso pagamento nel termine fissato dalla sentenza, o, in mancanza, nel congruo lasso di tempo necessario perché la mora del promittente compratore assuma i caratteri dell'inadempimento di non scarsa importanza per il creditore rendendo non più possibile l'adempimento tardivo contro la volontà di quest'ultimo 2.2. Quanto al rilievo, secondo cui il Tribunale avrebbe già accertato, con statuizione passata in giudicato, che l'offerta eseguita dalla controparte era, oltre che incompleta, tardiva, è evidente che, a fronte della precisa doglianza sollevata in proposito dalla UN LU (secondo motivo di gravame), la Corte d'appello era abilitata a valutare nel suo complesso il comportamento delle parti rispetto alle statuizioni adottate con la sentenza ex art. 2932 c.c.. E' chiaro, invece, che, una volta inquadrato il pagamento del prezzo nell'ambito della natura sinallagmatica del rapporto negoziale, anziché qualificato lo stesso come condizione sospensiva, giammai il mancato avveramento di quest'ultima avrebbe potuto determinare di per sè la definitiva inefficacia del rapporto. 3.- Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1375, 1453, 1455 e 1460 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per aver la corte erroneamente reputato fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'attore, nonostante il pagamento del prezzo 10 dovesse precedere il trasferimento della proprietà di un'altra particella di terreno posto a suo carico.
3.1. Il motivo è infondato. E' vero che una parte inadempiente all'obbligazione a suo carico non può fondatamente avvalersi dell'eccezione di inadempimento, in quanto l'art. 1460 cod. civ. esclude che nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sia pattiziamente prevista la diversità dei termini di adempimento, il contraente tenuto per primo alla prestazione e, resosi inadempiente, possa giovarsi dell"exceptio inadimpleti contractus" (Cass. n. 12609 del 2002). Ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, la sentenza n. 83 emessa dalla Corte d'appello di Bari il 21.1.1998 ha, nel trasferire coattivamente alla UN LU la proprietà del terreno in Vieste, ha, da un lato, subordinato tale trasferimento al pagamento, entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato, da parte della UN LU della somma di lire 1.200.000.000 (da rivalutarsi) e, dall'altro lato, dichiarato la OR obbligata a trasferire, entro lo stesso identico termine, alla promissaria acquirente la ulteriore p.lla n. 69 di proprietà aliena. Il principio "inadimplenti non est adimplendum", sancito dall'art. 1460 cod. civ., trae fondamento dal nesso di interdipendenza tra le contrapposte prestazioni nei contratti sinallagmatici e risponde alla esigenza della simultaneità di esecuzione delle reciproche obbligazioni, per cui, quando in un contratto di compravendita sia stata convenuta la contestualità del pagamento del (residuo) prezzo con la consegna della merce, non può legittimamente pretendersi dal venditore il preventivo adempimento o la preventiva offerta di adempimento da parte dell'acquirente, bastando che quest'ultimo si sia 11 dimostrato pronto ad eseguire la prestazione a proprio carico (Cass. n. 4531 del 1987). Pertanto, non ha alcun fondamento logico e giuridico l'assunto della ricorrente, secondo cui il pagamento del prezzo avrebbe dovuto precedere il trasferimento procurato della ulteriore particella.
4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 1460 e 2909 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver la Corte valorizzato il suo inadempimento nel trasferimento dell'aliena particella, nonostante nella sentenza ex art. 2932 c.c. fosse già previsto, in mancanza, il risarcimento del danno, da richiedere, se del caso, in separato giudizio.
4.1.Il motivo è inammissibile. In proposito, la Corte perugina ha affermato (pag. 17 della sentenza impugnata) che la condanna al risarcimento del danno contemplata nella predetta sentenza per l'eventualità del mancato trasferimento della particella n. 69 non è incompatibile con la risoluzione del rapporto nel suo complesso, una volta riconosciuto come indispensabile il trasferimento stesso. In primo grado, la UN LU, a fronte della domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento formulata dalla OR, ha, con memoria ex art. 183 c.p.c., evidenziato che il valore della particella della quale la OR non le aveva procurato l'acquisto era tale (trattandosi di una particella determinante per lo svolgimento dell'attività alla quale era destinato tutto il compendio oggetto del contratto, dovendo essere utilizzata per accedere al mare) da giustificare la riduzione del prezzo complessivamente da essa società dovuto. 12 Non pertinenti sono le norme di diritto nella cui violazione sarebbe incorsa la corte di merito, atteso che, da un lato, non è rilevabile alcuna attinenza fra la censura formulata e gli artt. 1453 e 1455 c.c., laddove la presunta violazione| dell'art. 1460 c.c. è già stata analizzata in sede di scrutinio del terzo motivo;
dall'altro lato, nessuna delle parti ha posto in dubbio che le statuizioni contenute nella sentenza n. 83 emessa dalla Corte d'appello di Bari il 21.1.1998 siano, in mancanza di impugnazioni specifiche, passate in giudicato. Residuerebbe da valutare se, dal punto di vista della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, la sentenza qui impugnata sia o meno immune da censure. Tuttavia, la OR, pur avendo indicato nell'incipit del quarto motivo anche il n. 5 dell'art. 360 c.p.c., non esplicita nè in quel punto, né nello sviluppo del motivo se l'addebito mosso alle argomentazioni rese dalla Corte perugina sia sul piano della insufficienza o della contraddittorietà. D'altra parte, le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l'obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, e non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. n. 13067 del 2005; n. 18377 del 2006). Senza tralasciare che deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione 13 con il quale si censura come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Cass. n. 10385 del 2005; n. 9185 del 2011). In materia di procedimento civile, il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici di merito demandato alla Corte Suprema di Cassazione non è configurato come terzo grado di giudizio, nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito, ma è preordinato all'annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme sulla giurisdizione o sulla competenza o processuali o sostanziali, ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, e che le parti procedano a denunziare in modo espresso e specifico, con puntuale riferimento ad una o più delle ipotesi previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., nelle forme e con i contenuti prescritti dall'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. Ne consegue che è inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi, bensì volte esclusivamente ad acriticamente contrapporre, senza sviluppare alcuna argomentazione in diritto, soluzioni diverse da quelle desumibili dalla sentenza impugnata (Cass. n. 1317 del 2004). 5._ Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per aver la corte omesso di considerare che il tribunale aveva accertato, con statuizione passata in giudicato, che la somma offerta da controparte risultava 14 inferiore di lire 1.200.000.000 rispetto a quella dovuta.
5.1.Il motivo è infondato. L'accertamento compiuto dal Tribunale (peraltro, in violazione del principio di autosufficienza, non adeguatamente attestato attraverso la riproduzione del relativo passaggio logico contenuto nella sentenza), con riferimento alla differenza di 1.200.000 tra la somma offerta dalla UN LU e quella effettivamente dovuta, è stato inevitabilmente superato dalla valutazione compiuta dalla Corte d'appello, una volta correttamente qualificata la domanda riconvenzionale della OR come di risoluzione per inadempimento del rapporto derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c., in ordine alla gravità dell'inadempimento ascritto alla promissaria acquirente, se comparato con quello addebitato alla promittente venditrice. In quest'ottica, nessuna censura può muoversi alla motivazione della Corte territoriale, secondo cui, a fronte dell'inadempimento dell'obbligazione di trasferimento gravante sulla OR, era obiettivamente giustificato il mancato pagamento dell'intero prezzo da parte della UN LU, in virtù dell'eccezione di inadempimento tempestivamente sollevata. D'altra parte, la corte perugina ha, altresì, precisato che l'offerta reale del prezzo era avvenuta con un minimo ritardo e la somma versata non era trascurabile, discutendosi solo di pochi mesi di differenza di rivalutazione. Per mera completezza, va soggiunto che il termine ultimo fissato nella sentenza per il pagamento del prezzo di lire 1.200.000 o, in alternativa, per l'offerta reale dello stesso, era quello del 22.10.2001 (tenuto conto che la sentenza della Corte di cassazione che ha determinato il passaggio in giudicato è stata depositata il 22.2.2001) e che la UN LU provvide a 15 notificare alla OR l'atto di messa in mora il 15.10.2001, laddove l'accesso infruttuoso del notaio avvenne il successivo 18 ottobre. Da ciò consegue che, poiché, ai sensi del terzo comma dell'art. 1207 c.c., gli effetti della mora (per escludere la mora credendi) si verificano dal giorno dell'offerta, nessun ritardo era in realtà imputabile alla UN LU. Nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, quando il pagamento mediante offerta reale deve avvenire entro un determinato termine, è sufficiente che entro tale termine intervenga l'offerta, non essendo necessario che entro il predetto termine intervengano anche gli adempimenti previsti dall'art. 1212 cod. civ. (in particolare, la notifica al creditore del giorno e dell'ora in cui la somma sarà depositata e, in caso di mancata comparizione di quest'ultimo, la notifica del processo verbale di deposito), atteso che le formalità relative al deposito sono solo eventuali e successive alla mancata accettazione dell'offerta reale, ben potendo perciò il debitore procedere alla suddetta offerta nell'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento (Sez. 3, Sentenza n. 3481 del 09/03/2001). In secondo luogo, la censura concernente l'incongruità dell'offerta reale, siccome determinata calcolando la rivalutazione secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di maggio del 1981, anziché dal mese di dicembre del 1979, da un lato, sarebbe inammissibile (in quanto, in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente non ha trascritto il tenore della scrittura privata del 29.11.1979) e, dall'altro, si scontrerebbe con la circostanza dell'avvenuto perfezionamento del contratto preliminare solo a seguito dell'opzione esercitata dalla punta LU con lettera raccomandata spedita il 22.5.1981. 16 B. Ricorso incidentale www 6.= Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato la controricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per non avere l'impugnata sentenza rilevato il vizio di extrapetizione in cui era incorso il giudice di primo grado, per aver dichiarato l'inefficacia del rapporto per mancato avveramento della condizione, nonostante la convenuta avesse formulato solo una domanda di risoluzione dello stesso.
6.1. Il rigetto del ricorso principale determina l'assorbimento di quello incidentale proposto solo in via condizionata. In definitiva, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese anche del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Per Questi Motivi
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, condanna OR AT a rimborsare alla società UN LU srl le spese del presente giudizio che liquida in €. 7.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge. La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'assistente di studio Dott. Andrea Penta. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 1 marzo 2016 Il Consigliere relatore Auburn Il Presidente Moluk Pavil °F 17 Il Funzionario Giudiziario Valeria NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 23 MAG. 2016 Il Fazionato Giudiziario Valen NERI