Sentenza 3 luglio 2013
Massime • 1
È configurabile il delitto di estorsione aggravata ex art. 7 D.L. n. 203 del 1991 (conv. in l. n. 203 del 1991), nelle due forme dell'agevolazione di un'associazione mafiosa e dell'utilizzo del metodo mafioso, nella condotta di chi, presentatosi al titolare di un esercizio commerciale come "amico" delle locali cosche, pretenda il versamento continuativo e/o periodico di somme di denaro e l'utilizzazione gratuita dei servizi prestati dal commerciante.
Commentario • 1
- 1. Reato di estorsione e aggravante del metodo mafiosoGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 15 aprile 2019
di Giovanni Tringali - Dalla relazione del primo semestre del 2018 della Direzione Investigativa Antimafia emerge come l'estorsione, reato sintomatico della criminalità organizzata, sia il delitto più frequente non solo in Sicilia, in Calabria, in Campania, in Puglia, ma in pratica in tutte le regioni italiane. Fa eccezione solamente il Friuli Venezia Giulia dove il reato più frequente è il riciclaggio. Vai alla guida Il reato di estorsione Il reato di estorsione La minaccia di usare un diritto Estorsione aggravata dall'utilizzo del "metodo mafioso" Il metodo mafioso La giurisprudenza sull'aggravante del "metodo mafioso" La giurisprudenza sull'estorsione aggravata dal metodo mafioso La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2013, n. 43425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43425 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/07/2013
Dott. GENTILE EN - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 1767
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 9562/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA OC IF N. IL 11/01/1972;
ZI SS CA N. IL 06/04/1975;
IO EM N. IL 17/09/1972;
IO LV N. IL 06/01/1966;
DI CO ZO N. IL 07/11/1967;
TE SS N. IL 15/11/1972;
avverso la sentenza n. 18/2011 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 19/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA Alfredo Pompeo che ha concluso per l'annullamento con rinvio per BU EM, annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante di cui alla L. 203 del 1991, art. 7 per i ricorsi di RA OC FI, BU OR, Di AC EN RL AS e rigetto nel resto;
rigetto del ricorso di ZZ AS EL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RA LO SS, RA OC FI, ZI EL AS, IO EM, IO OR, CA LO, TE AS, DI CO EN, NO IA sono stati tratti a giudizio unitamente ad altre persone (qui non ricorrenti) per rispondere del reato:
"previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e L. n. 203 del 1991, art. 7, perche, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso e alternandosi fra loro e con altri nei cui confronti si procedere separatamente, nei periodi di impedimento per carcerazione, facendo parte dell'associazione "Cosa Nostra" con la minaccia diretta a AB EN, gestore del ristorante con denominazione commerciale "IL NO" sito in Gela, derivante dall'appartenenza alla predetta organizzazione e dalla forza intimidatrice della stessa, di frapporre gravi ostacoli all'attività commerciale del ristorante, se non si fosse "messo in regola" con la famiglia mafiosa di "Cosa Nostra" di Gela.
costringevano il predetto AT a somministrare gratuitamente e con regolarità pranzi e cene a favore degli affiliati ed ai loro ospiti, procurandosi così un ingiusto profitto con danno per il AT.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", in particolare della famiglia di Gela.
In Gela dal 1994 al 2002.
Condannati, a seguito di giudizio abbreviato, con sentenza 17.5.2010 del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Caltanissetta, gli imputati hanno proposto appello. All'esito del giudizio di impugnazione, con sentenza del 19.4.2012, la Corte di Caltanissetta, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha così statuito:
"Visto l'art. 599 c.p.p. ..... Concede a ZI AS EL la circostanza attenuante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 8 e, per l'effetto, tenuto conto del vincolo della continuazione interna e della riduzione del rito, riduce la pena inflitta al medesimo nella misura di anni tre e mesi quattro di reclusione e 760,00 Euro di multa;
sostituisce la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai Pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque ed elimina la pena accessoria dell'interdizione legale e della sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale.
Concede a NO IA la circostanza attenuante prevista L. n.203 del 1991, art. 8 e per l'effetto, tenuto conto del vincolo della continuazione interna e della riduzione per il rito, riduce la pena inflitta al medesimo nella misura di anni due, mesi due e giorni ventisei di reclusione e 725,00 Euro di multa;
elimina le pene accessorie infintegli in primo grado. Conferma nel resto l'impugnata sentenza...........".
Avverso la suddetta sentenza: RA OC FI, ZI AS EL, IO EM, IO OR, DI CO EN, TE AS, hanno proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della decisione, rispettivamente così deducendo:
RA OC FI.
L'imputato, condannato alla pena di anni uno e mesi dieci in continuazione con precedente condanna per analogo reato, lamenta: 1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), C) ed E), erronea applicazione dell'art. 629 c.p., dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza è illogica non avendo indicato il contributo causale del ricorrente alla commissione del delitto. In particolare la difesa, affermando che i fatti potrebbero integrare una diversa fattispecie di reato, sostiene che: a) la responsabilità dell'imputato (non appartenente ad alcuna cosca mafiosa - come affermato anche da collaboratori di giustizia) è fondata esclusivamente sul rapporto di parentela con il RA EM (fratello germano) componente dell'omonima consorteria mafiosa;
b) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono generiche ed è acclarato che l'imputato non ha mai speso il nome della consorteria mafiosa;
c) le dichiarazioni della persona offesa, in quanto testimone non indifferente, devono essere considerate con particolare attenzione tenuto conto delle discrasie emergenti. 2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), erronea applicazione della L. n. 303 del 1991, art. 7 e vizio di motivazione mancando la prova dell'uso di un "metodo mafioso" o di finalità mafiose. La difesa conclude che il fatto doveva essere riguardato come un agire sconsiderato di chi è dedito all'uso di stupefacenti. ZI AS EL.
L'imputato, condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e 760 Euro di multa lamenta:
1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), l'erronea applicazione degli artt. 133, 133 bis e 62 bis c.p., perché la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche sulla base del solo riferimento ai precedenti giudiziari dell'imputato senza prendere in adeguata considerazione il suo comportamento processuale.
2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), l'erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p., art. 81 cpv. c.p. e art. 125 c.p.p., perché la Corte territoriale ha ingiustificatamente negato la "continuazione" tra il reato contestato in questa sede e il delitto di associazione per delinquere già giudicato, con sentenza definitiva dalla Corte d'Appello di Caltanissetta 7.9.2001 (irrevocabile dal 20.11.2002) e quello, ulteriore di estorsione di cui alla sentenza 19.6.2007 della medesima Corte territoriale. La difesa sostiene che la Corte d'Appello non ha apprezzato la distanza cronologica fra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le circostanze di tempo e di luogo, elementi tutti che avrebbero dovuto indurre ad una diversa valutazione alla quale il giudice si è sottratto.
IO EM, IO OR, rispettivamente condannati alle pene di anni quattro e mesi otto di reclusione (ritenute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ritenuta la continuazione interna tra i reati contestati e applicata la diminuente per il rito) propongono separati ricorsi sviluppando motivi fra loro pienamente sovrapponibili, che possono essere pertanto illustrati congiuntamente attesa la sostanziale identità delle argomentazioni.
1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 192, 195, 191 e 125 c.p.p. e art.629 c.p. nella parte in cui sono state valutate le dichiarazioni rese dal AT EN alla polizia giudiziaria, e non anche quelle rese dalla stessa persona offesa nel corso di un incidente probatorio, diverse dalle prime nella loro portata accusatoria. La difesa sostiene che le propalazioni dei collaboratori ON GI e ON EM non hanno carattere risolutivo, perché i due riferiscono, "de relato" fatti appresi dallo stesso AT, e conclude sostenendo che deve darsi preminenza alle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell'incidente probatorio, perché è sede ove la prova è stata acquisita nella pienezza del contraddittorio fra le parti.
Da ultimo la difesa pone in evidenza che la situazione di contrasto tra le une e l'altra delle dichiarazioni, pur segnalata, non è stata risolta in modo adeguato dalla Corte d'Appello che ha lasciato senza risposta quanto dedotto con l'impugnazione.
La difesa lamenta che la Corte d'Appello non ha valutato quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia TE EM, IZ EL e NO IA i quali hanno riferito che il ricorrente si era recato presso il ristorante NO solo in occasione della festa per il matrimonio del IZ. 2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), vizio di motivazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 203 del 1991, art.
7. La difesa sostiene che, per entrambi i fratelli IO manca la prova dell'esistenza dell'aggravante indicata, atteso il carattere episodico del fatto (festa per il matrimonio del IZ); di qui la difesa sostiene che manca la prova: sia che la condotta dei germani IO abbia in qualche modo agevolato l'associazione mafiosa del IZ, sia che la suddetta condotta (unica) integri il cd. "metodo mafioso".
DI CO EN.
Ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), perché l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente si fonda sulle dichiarazioni del collaboratore ON EM il quale si limita a riferire "de relato" quanto confidatogli dalla persona offesa del delitto di estorsione;
tali dichiarazioni non risultano riscontrate, ne' dal ON GI ne' dal ON GI ne' dal IA.
La difesa afferma che l'epoca nella quale sarebbero stati commessi i fatti ascritti al DI CO, affiliato alla ID, non coincide con quello nel quale la suddetta organizzazione mafiosa avrebbe sottoposto il AT ad estorsione imponendo il pagamento di una somma di denaro in misura fissa, ne' parimenti vi sarebbe congruenza tra quanto dichiarato dalla persona offesa e i tempi durante i quali l'imputato è stato ristretto in esecuzione pena o ha abitato in quel di Pisa.
TE AS.
1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), la violazione degli artt. 192, 195, 191 e 125 c.p.p. e art. 629 c.p.. Il ricorrente sostiene il vizio di motivazione perché la Corte d'Appello, ha ritenendo più credibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa alla polizia giudiziaria rispetto a quelle riferite nel corso dell'incidente probatorio, pur essendo quest'ultimo caratterizzato da un più alto indice di tutela per l'imputato.
La difesa sostiene che la Corte d'Appello non ha adeguatamente apprezzato le dichiarazioni del ZI, del NO e del AV che hanno escluso, in particolare gli ultimi due, una presenza del TE all'interno del ristorante il NO;
sul punto, la difesa sostiene che depongono nello stesso senso le propalazioni del AT EN, del IA OS e del TE EM.
2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), violazione della L. n. 203 del 1991, art.
7. Il ricorrente sostiene che la motivazione relativa alla sussistenza della circostanza aggravante è fondata su elementi generici, che non tengono contro del quadro probatorio emergente dagli atti del processo, basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa che offre uno scenario diverso rispetto a quello descritto dalla stessa Corte di merito.
3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), erronea applicazione dell'art. 81 cpv. c.p., perché con motivazione illogica non è stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti di cui all'odierno procedimento penale e quelli già giudicati con la sentenza 4/2004 della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta. RITENUTO IN FATTO
Dalla lettura della decisione impugnata si rileva quanto segue. Dalle dichiarazioni di sabato EN, gestore del ristorante NO in Gela, persona offesa (sentita in data 29.12.2007 e dall'Autorità Giudiziaria tedesca in sede di rogatoria il 25.6.2008) è emerso che, dal 1994 al 2002, era stata sottoposta ad estorsione sai da esponenti di "Cosa Nostra" che della "ID" attraverso l'imposizione di pagamenti in denaro con la minaccia dell'intervento ritorsivo dell'associazione mafiosa di appartenenza, ovvero mediante la consumazione di pasti senza corresponsione del relativo compenso. Secondo quanto riferito nella sentenza della Corte di Merito, si evince che il Tribunale ha attribuito la penale responsabilità ai singoli imputati sulla base delle seguenti fonti di prova:
A) ZI EL AS. L'affermazione di responsabilità trova la sua fonte nelle dichiarazioni della persona offesa e dei collaboratori ON EM, ON GI, ON GI, AR EM che hanno indicato l'imputato come avventore abituale del ristorante che aveva l'abitudine di non pagare. B) TE AS. La responsabilità emerge dalle dichiarazioni della persona offesa corroborate da quelle del ON GI e del ON GI.
C) IO OR. È indicato dalla persona offesa come "cliente non pagante", deponendo nello stesso senso le propalazioni di ON EM, ON GI, ON GI e TE EM. Il Tribunale afferma che l'imputato è persona gravità nte in Cosa Nostra, nel gruppo Rinzivillo essendo stato anche condannato, in riferimento a tale fatto, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. D) IO EM. È indicato dalla persona offesa come "cliente non pagante", deponendo nello stesso senso i dichiaranti ON EM, ON GI, ON GI e TE EM. Il Tribunale pone altresì in evidenza che l'imputato gravità in Cosa Nostra, nel gruppo Rinzivillo essendo stato condannato, in relazione a tale atto, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. E) DI CO EN. È indicato dalla persona offesa come cliente non pagante, deponendo nello stesso senso i dichiaranti ON EM, ON GI.
F) RA OC FI. È indicato dalla persona offesa come cliente non pagante, deponendo nello stesso senso i dichiaranti ON EM, ON GI.
Condannati in primo grado, gli imputati hanno proposto appello adeducendo, tutti l'insufficienza o la genericità delle dichiarazioni della persona offesa nonché di quelle dei collaboratori di giustizia, nonché la difformità fra le varie dichiarazioni. La difesa degli imputati IO in particolare, metteva in evidenza la sostanziale differenza delle deposizioni della persona offesa rese rispettivamente alla polizia giudiziaria e nel corso dell'incidente probatorio, mettendo ancora in rilevo che il TE EM aveva affermato la presenza del IO EM nel locale NO, solo in occasione della festa organizzata per il ZI, sostenendo inoltre la sostanziale inutilità delle dichiarazioni del ON GI e del ON EM, perché si erano limitati a riferire quanto appreso dal DI AT. TE AS. Sosteneva che le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell'incidente probatorio, superavano le altre dichiarazioni.
Gli appellanti IO e TE chiedevano inoltre l'eliminazione della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 non ricorrendone gli estremi oggettivi soggettivi.
L'imputato DI CO a sua volta poneva in evidenza la discrasia fra le dichiarazioni rese dalla persona offesa e quelle dei collaboratori di giustizia, nonché la incongruenza dei tempi individuati dal Tribunale che non aveva tenuto conto che una parte dei fatti ascritti all'imputato non potevano essere riferibili alla ID o non potevano essere riferibili all'imputato stesso, che per un apprezzabile lasso di tempo era stato ristretto per altro, o era in località lontana da Gela, luogo del commesso reato. La Corte d'Appello respingeva tutte le impugnazioni pronunciando la sentenza di cui in epigrafe.
RITENUTO IN DIRITTO
La disamina dei motivi di ricorso proposto dagli imputati impone una breve esposizione dei limiti propri del giudizio di legittimità alla luce della giurisprudenza che si è formata nel tempo. Con riferimento al tema del sindacato del vizio della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (censura comune a tutti i ricorsi), si deve rammentare che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre v. Cass. SU 13.12.1995 n. 930; Cass. Sez. 6 5.11.1996 n. 10751;
Cass. Sez. 1 6.6.1997 n. 7113; Cass. 10.2.1998 n. 803; Cass. Sez. 1 17.12.1998 n. 1507; Cass. Sez. 6 10.3.1999 n. 863. Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende, in primo luogo che esula dai poteri della Cassazione, la formulazione di nuove e diverse valutazioni degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito;
infatti il giudizio di legittimità consiste solo nella verifica dell'"iter" argomentativo della decisione di merito, accertando se in questa sia sia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che hanno condotto ad emettere la decisione Cass. Sez. 6 14.4.1998 n. 1354. Va aggiunto che la specificità della disposizione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) esclude che la norma possa essere dilatata, per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c); l'espediente non è consentito: sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali (considerate solo se stabilite "a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza"), sia perché la puntuale indicazione contenuta nella lett. e), riferita al "testo del provvedimento impugnato", collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale. Tantomeno può costituire motivo di ricorso sotto il profilo dell'omessa motivazione il mancato riferimento a dati probatori acquisiti. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito Cass. Sez. 1 11.11.1998 n. 13528. Va poi osservato che in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
ne' l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità Cass. Sez. 5 6.5.1999 n. 7588. Passando al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" (richiamato in taluno dei ricorsi) della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il compito della Corte di Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito Cass. SU 30.4.1997 n. 6402; Cass. Sez. 1 21.9.1999 n. 12496; Cass. Sez. 4 2.12.2003 n. 4842. Infatti il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento Cass. 30.11.1999 n. 1004; Cass. Sez. 4 2.12.2003 n. 4842. Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione Cass. Sez. 2 22.4.2008 n. 18163. Passando al tema del travisamento va osservato che, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto" Cass. Sez. 6 14.2.2012 n. 25255, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentita la deduzione del vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano Cass. Sez. 2 23.5.2007 n. 23419; Cass. Sez. 4 10.7.2007 n. 35683; Cass. Sez. 5,
25.7.2007 n. 39048. Sul tema va ancora precisato che la novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, nel riconoscere la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad "atti processuali" (che devono essere specificamente indicati nei motivi di impugnazione, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso medesimo), non ha comunque mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Cass. Sez. 2 11.1.2007 n. 7380. In consonanza con quanto fin qui richiamato, va ancora osservato che qualora la prova che si assume essere stata travisata provenga da una fonte dichiarativa (deposizione testimoniale, dichiarazione di un collaboratore di giustizia per es.), l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile in tal senso Cass. sez. 4 12.2.2008 In ced Cass. rv 239533 ove in motivazione si è affermato che al di fuori degli evidenziati limiti, dovendosi considerare la deposizione sempre il frutto della percezione soggettiva del testimone, la sua valutazione ha inevitabilmente chiamato il giudice di merito a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, operazione che per essere apprezzata dal giudice di legittimità presuppone la contezza non del singolo atto processuale, bensì dell'intero compendio probatorio, nonché una analisi comparativa che rimane preclusa a suddetto giudice).
Così enucleati i limiti del giudizio di legittimità, con riferimento al più specifico contenuto dei singoli ricorsi, in diritto devono essere formulate le seguenti ulteriori considerazioni. Le dichiarazioni rese dal DI AT censurate con argomentazioni fra loro sostanzialmente sovrapponibili dai ricorrenti: RA 1.C); IO EM e IO OR 1.); TE AS 1.) sono state oggetto di doglianza sotto tre diversi profili fra loro collegati. In primo luogo è stata posta in evidenza la divergenza fra il contenuto delle affermazioni rese dal testimone alla polizia giudiziaria e quelle rese nell'incidente probatorio, di portata meno grave per gli imputati. Tale aspetto incide sul giudizio di credibilità del testimone e, in secondo luogo la scelta della Corte d'Appello è criticabile perché privilegia una fonte probatoria (dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria) che si è realizzata al di fuori delle regole del contraddittorio (dichiarazioni rese in incidente probatorio). In terzo luogo, sarebbe privo di riscontri quanto asserito dal AT EN, che è persone offesa "non indifferentè. Tutte le cesure indicate devono essere rigettate. Le difese degli imputati avevano sollevato queste stesse tematiche già con i rispettivi atti di appello e la Corte di merito, affermando la piena utilizzabilità di tutto il materiale probatorio raccolto, alla luce della scelta processuale fatta dagli imputati (rito abbreviato) ha posto in rilievo che le dichiarazioni rese dal AT EN nel corso dell'incidente probatorio sono conformi a quelle rese dalla medesima parte offesa in sede di indagini preliminari in data 29.12.007 dinnanzi la Squadra Mobile di Caltanissetta e in data 25.6.2008 dinanzi la Polizia di Stoccarda a seguito di richiesta di rogatoria pag. 16 della sentenza. La stessa Corte d'Appello ha ritenuto la persona offesa pienamente credibile, e quindi il relativo narrato coerente e logico, riferito con toni distaccati, senza alcun margine di risentimento personale nei confronti degli imputati.
La Corte di merito ha inoltre aggiunto pag. 17 che dal complesso di tutte le dichiarazioni traspare una non comune lucidità e precisione dei ricordi e nei distinguo da parte della medesima parte offesa, considerato il notevole numero di immagini che sono state sottoposte alla sua attenzione, oltre che il notevole intervallo di tempo trascorso dall'epoca degli stessi al momento in cui le dichiarazioni sono state rese;
il giudicante nel valutare la deposizione ha rilevato come l'"onestà" nel ricordo "essenzialmente consistita nel sapere separare le responsabilità di ciascun singolo imputato ..... - è da valutare in termini ancor più positivi ove si consideri di un soggetto del tutto lontano dagli ambienti criminali gelesi, che non aveva mai avuto aliunde una conoscenza diretta degli esponenti e del soggetti vicini alle consorterie mafiose...".
Da ultimo la Corte di merito ha apprezzato le dichiarazioni rese dal AB attraverso un confronto dato dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia escussi in sede di incidente probatorio alle udienza del 29.4.2009, 9.5.2009 e 30.5.2009.
Premesso che l'apprezzamento nel merito delle dichiarazioni rese dal AB non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, in diritto va osservato che la Corte d'Appello ha risposto in modo esauriente alle doglianze mosse dalle difese con i rispettivi atti di gravame e la motivazione sul punto appare esauriente, coerente e non manifestamente illogica;
inoltre la Corte d'Appello ha condotto un'approfondita valutazione della persona offesa in piena coerenza con i principi affermati in sede di legittimità. Infatti deve essere qui ribadito che le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone Cass. SU 19.7.2012 n. 41461; Cass. Sez. 6 14.4.2008 n. 27322. Nel caso in esame la Corte territoriale ha sviluppato il giudizio di credibilità del testimone, in piena aderenza ai suddetti principi, procedendo ad una lettura del contenuto delle dichiarazioni rese nelle varie sedi processuali in modo sinottico, nonché ad una loro valutazione correlata alla condotta processuale del testimone e al suo atteggiamento nei confronti degli imputati e procedendo infine ad una rilettura delle medesime dichiarazioni in relazione ad altri elementi di prova. L'indagine è completa, la motivazione adeguata e sfugge alle censure che si pongono ai limiti dell'ammissibilità. Infatti l'asserzione formulata dai ricorrenti circa la divergenza dei contenuti delle dichiarazioni rese nelle diverse sedi (polizia italiana, polizia tedesca e incidente probatorio) dal AT EN è di contenuto del tutto generico ed indimostrato, sfumando verso una diversa valutazione di merito senza mettere in evidenza l'erroneità o la contraddittorietà della motivazione. A tal proposito sarebbe stato onere delle difese illustrare attraverso la produzione degli atti e la specificazione dei passi le diversità o contraddizioni dei dichiarati testimoniali, sì da poter inferire, in modo diretto il denunciato vizio della motivazione.
Per le suddette ragioni le doglianze: 1.) lett. B) del RA;
1.) dei germani IO;
1.) del TE AS, devono essere rigettate. Passando alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia oggetto di doglianza nei motivi: 1.) di IO EM e IO OR;
1.) di DI CO EN;
1.) di TE AS va osservato che la Corte d'Appello ha reso un giudizio adeguato ai principi di diritto ormai fissati da plurime pronunce in sede di legittimità. La Corte territoriale da pag. 18 a pag. 27 della sentenza ha passato in rassegna le dichiarazioni rese dai collaboratori ON GI, TE EM (udienza 9.5.2009), ON GI (udienza 9.5.2009), ON EM, IA OS (udienza 30.5.2009), ZI AS EL (udienza 13.10.2011), NO IA (udienza 20.10.2011), AV LO (udienza 20.10.2011); ha indicato il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori nei loro aspetti essenziali, pervenendo nella sostanza ad un giudizio di attendibilità e di credibilità, rinvenendo una nucleo centrale comune fra tutti e la congruenza con le plurime dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa.
In particolare va osservato che la decisione della Corte d'Appello trova il suo fulcro nella testimonianza della persona offesa che è stata oggetto di rigoroso vaglio, nonché nelle conferme date dai collaboratori, apprezzati in consonanza con il principio per il quale "un collaboratore di giustizia, anche se non coimputato o non indagato nello stesso procedimento, può essere credibile quando ha acquisito le notizie propalate nell'ambito della sfera della criminalità organizzata in cui sia inserito, purché sia accertata l'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, nonché la sussistenza di riscontri esterni, i quali, in caso di più chiamate convergenti, possono anche consistere nella circostanza che le dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponbile, il fatto all'imputato, essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l'idoneità delle dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente nell'ambito della cosiddetta "convergenza del molteplice" Cass. Sez. 1 23.6.2010 n. 31695; Cass. Sez. 1 18.4.2012 n. 35627, dovendosi dare atto che dalla lettura della decisione impugnata si evince che taluni dei collaboratori (TE EM, IA OS, NO IA), ammettendo una propria responsabilità diretta avevano provveduto direttamente alla riscossione del "pizzo" estorsivo (in denaro o in natura), conferendo reciproco riscontro (v. Pag. 22 dichiarazioni ZI - IA).
Le censure mosse dalle difese in questa sede, sono pertanto generiche e spingono ad una valutazione di merito rispetto al contenuto della puntuale motivazione della sentenza.
In particolare la Corte di merito ha ravvisato a carico del:
A) RA OC FI: la dichiarazione resa dalla persona offesa e la convergente dichiarazione dei collaboratori di giustizia ON GI pp. 18 e 19, ZI AS EL p. 23. La stessa Corte non ha ravvisato alcuna contraddizione nelle affermazioni dei collaboratori i quali hanno escluso l'"appartenenza" dell'imputato alla consorteria mafiosa, e nel contempo affermato che l'imputato era "inserito" nella relativa "famiglia" avendo operato "nell'orbita satellitare della stessa, essendo peraltro fratelli del più noto RA EM ed agendo in virtù della forza persuasiva che derivava da tale legame". Considerazione quest'ultima che, non smentita dalla stessa difesa, costituisce risposta adeguata alla reiterata osservazione che l'imputato non avrebbe mai "speso" il nome della consorteria. Nel contempo, a fronte della ampia e non illogica motivazione sul punto, va osservato che la censura di cui al 1.a) del RA perde di significato, posto che è evidente come la penale responsabilità non sia stata ricollegata dai giudici di merito al solo fatto della esistenza di un rapporto di parentela fra il ricorrente e il RA EM.
B) IO OR e IO EM: la dichiarazione rese dalla persona offesa convergente con quella dei collaboratori ON GI, TE EM, ON GI valutati anche in forza delle dichiarazioni rese in sede di controesame p 37. C) TE AS: dichiarazioni rese dalla persona offesa e da ON EM. La Corte territoriale ha proceduto anche alla valutazione del fatto che IA e TE EM nulla abbiano saputo riferire in proposito, ritenendo comunque l'esistenza di una prova sufficiente fondata sulla testimonianza della persona offesa, avendo quest'ultima superata ogni giudizio di credibilità. D) Di CO: dichiarazioni rese dalla persona offesa che ha trovato ulteriore conferma nelle propalazione del ON EM appositamente valutato nei suoi aspetti di attendibilità rispetto alle dichiarazioni rese dal ON GI, ON ER e IA OS pag. 44 della sentenza. Anche in questo caso la motivazione è pienamente adeguata e sfugge alle critiche mosse. Per le suddette ragioni anche questo gruppo di doglianze deve essere rigettato.
I Ricorrenti RA OC FI (motivo 2); IO OR e IO EM (motivo 2.); TE AS (motivo 2) lamentano l'erroneità dell'affermazione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 2006, art. 7, sostenendo che nella specie mancherebbe la prova "dell'uso del metodo mafioso" (ricorso RA), mancherebbe la prova "dell'agevolazione dell'associazione mafiosa" (ricorsi IO OR e IO EM), essendo la motivazione della sentenza impugnata comunque "generica", (ricorso TE AS). Le censure sono infondate. Dalla motivazione della sentenza impugnata si apprende che gli imputati hanno sottoposto l'esercizio commerciale del AT EN a vessazione estorsiva attraverso il sistema della imposizione del "pizzo", cioè del pagamento di somme di denaro, o attraverso il metodo dell'utilizzazione dei servizi prestati dalla azienda senza pagarli. Entrambe le forme adottate sono state accompagnate, in forma diretta o indiretta dalla minaccia di ritorsioni se la persona offesa non si fosse sottoposta ai voleri degli appartenenti di due diverse consorterie mafiose che si sono succedute nel tempo ("cosa nostra" e "stidda").
La Corte d'Appello ha ravvisato nei fatti (imposizione del pizzo e/o somministrazione di pasti consumati dagli imputati senza pagare) condotte di contenuto estorsivo, siccome accompagnate da "arroganza minacciosa" da ritenersi idonea ad integrare nella vittima il timore di conseguenze pregiudizievoli tipiche di determinati contesti mafiosi. La Corte d'Appello ha inoltre ravvisato nella condotta dei singoli imputati, caso per caso, la aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, esteriorizzata nelle sue due diverse forme:
"agevolazione dell'associazione" e "utilizzo del metodo mafioso". La Corte d'Appello pag. 26 afferma, in relazione al profilo agevolativo dell'associazione, che la vicenda si colloca al di fuori degli schemi di una comune estorsione atteggiandosi come richiesta promanante da un'organizzazione criminale di tipo mafioso, considerando in particolare il suo carattere non isolato e la sua proiezione temporale, nonché le causali della stessa /tipica "messa in regola") rapportate alla posizione economica della vittima. La motivazione è adeguata e coerente con il resto della decisione dalla quali si evince che la persona offesa, in quanto operatore commerciale, è stato sottoposto a vessazione sistematica non solo attraverso la dazione di un contributo in "natura" (consistente nel dare pasti gratuiti ad uomini appartenenti alle organizzazioni mafiose), ma anche attraverso il pagamento del più classico "pizzo" versato nelle mani di emissari della consorteria criminale. La consumazione di pasti senza pagamento da parte di singoli appartenenti al sodalizio, se in modo evidente è da ricondursi alla soddisfazione di un'esigenza squisitamente individuale, in modo altrettanto evidente, per le modalità dell'azione, essa deve essere valutata come forma di tracotanza vessatoria tipicamente mafiosa, volta a dare testimonianza di fisica presenza del sodalizio al quale non si può sfuggire, e i cui appartenenti devono essere oggetto di particolare riguardo e servile ossequio.
In tale contesto il mangiare a scrocco è esteriorizzazione di radicamento della consorteria sul territorio e manifestazione di forza intimidatrice. Parimenti congruamente motivata è il diverso aspetto dell'aggravante in esame, traducentesi nell'uso del metodo mafioso. Sul punto la Corte afferma che caratteristica della condotta degli imputati è stata quella di presentarsi come "amici" delle cosche criminali mafiose così denotando un atteggiamento di aperta soperchieria e di esplicita arroganza minacciosa volta ad ingenerare nella vittima il timore di conseguenze pregiudizievoli tipiche di determinati ambienti mafiosi. Anche sotto questo profilo la motivazione del provvedimento impugnato è corretta e non è suscettibile di censure in diritto, ne' nel merito.
I motivi in esame vanno quindi rigettati.
Passando infine in rassegna i singoli motivi residui si osserva quanto segue. L'imputato ZI si duole del trattamento sanzionatorio, vuoi per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, vuoi perché non è stata riconosciuta la continuazione fra i fatti di cui al presente procedimento penale e altri già giudicati. Il ricorso va rigettato. La Corte d'Appello ha escluso di poter riconoscere le attenuanti generiche tenuto conto della "gravità della condotta posta in essere e dello spessore criminale". La valutazione sul punto attiene ad aspetti di merito e non è sindacabile nella presente sede. In diritto va ribadito che il giudizio sulla concedibilità delle attenuanti generiche può tenere conto anche di uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 c.p., essendo sufficiente che il giudicante ne dia piena contezza con adeguata motivazione: la decisione in diritto è corretta. Va infine osservato che l'avvenuto riconosciuto della attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 non si pone in termini di contraddittorietà
con la negazione delle attenuanti generiche, essendo diversa la sfera di influenza delle due fattispecie, sì che il riconoscimento dell'una non implica il necessario ed indefettibile riconoscimento dell'altra.
Con riferimento al negato riconoscimento dell'applicazione dell'art.81 cpv. c.p., va rilevato che anche in questo caso la Corte
territoriale ha reso ampia ed adeguata motivazione. Il giudice dell'appello ha messo in evidenza che non sono ravvisabili elementi per poter ritenere che i vari reati (già giudicati e quelli oggetto del presente giudizio) siano riconducibili ad un unico disegno criminoso pag. 57, in ciò valorizzando la natura peculiare dell'estorsione in esame da ritenersi espressione di scelte di volta in volta maturate dagli imputati, collegate alla occasionale decisione di recarsi o meno a pranzo presso il ristorante della persona offesa. Insindacabile nel merito, corretta in diritto, scevra da vizi, la motivazione sul punto la motivazione sfugge alle censure mosse.
Il ricorso va rigettato.
L'imputato TE AS, con il terzo motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., tra i fatti di cui al presente giudizio e quelli già giudicati. Sul punto pag. 54, la Corte d'Appello ha affermato che non sono ravvisabili elementi positivi che possano far ritenere che i fatti concernenti il procedimento già definito dalla Corte d'Appello di Caltanissetta con sentenza 19.5.2004 ritrovino un comune disegno criminoso con quelli oggetto del presente giudizio. Ed invero, insindacabile nel merito, la valutazione espressa non appare manifestamente illogica, posto che i fatti di cui alla richiamata sentenza del 19.5.2004 riguardano una vicenda di tentato omicidio in danno di AN EM, commesso il 18.4.1999, e non presentano alcun dato di comunanza con l'estorsione commessa in danno del AT. Anche in questo caso il motivo va rigettato.
Per tutte le suddette ragioni i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013