Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2013, n. 43425
CASS
Sentenza 3 luglio 2013

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Massime1

È configurabile il delitto di estorsione aggravata ex art. 7 D.L. n. 203 del 1991 (conv. in l. n. 203 del 1991), nelle due forme dell'agevolazione di un'associazione mafiosa e dell'utilizzo del metodo mafioso, nella condotta di chi, presentatosi al titolare di un esercizio commerciale come "amico" delle locali cosche, pretenda il versamento continuativo e/o periodico di somme di denaro e l'utilizzazione gratuita dei servizi prestati dal commerciante.

Commentario1

  • 1Reato di estorsione e aggravante del metodo mafioso
    Giovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 15 aprile 2019

    di Giovanni Tringali - Dalla relazione del primo semestre del 2018 della Direzione Investigativa Antimafia emerge come l'estorsione, reato sintomatico della criminalità organizzata, sia il delitto più frequente non solo in Sicilia, in Calabria, in Campania, in Puglia, ma in pratica in tutte le regioni italiane. Fa eccezione solamente il Friuli Venezia Giulia dove il reato più frequente è il riciclaggio. Vai alla guida Il reato di estorsione Il reato di estorsione La minaccia di usare un diritto Estorsione aggravata dall'utilizzo del "metodo mafioso" Il metodo mafioso La giurisprudenza sull'aggravante del "metodo mafioso" La giurisprudenza sull'estorsione aggravata dal metodo mafioso La …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2013, n. 43425
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43425
Data del deposito : 3 luglio 2013

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