Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/2003, n. 14774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14774 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
" 1 47 74 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto l'utilisation fill co SEZIONE SECONDA CIVILE comime or frate on cuper Comotomin in fresume car ton for Solleraug Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11190/00 Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA o nedo Cron. 23863 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere - Rep. 35.44. Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere - Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud.26/11/02 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Me Juli Romain est. ha pronunciato la seguente 48 SE NTENZA sul ricorso proposto da: OR UC, elettivamente domiciliato in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato D'ALESSIO, che lo difende, giusta delega inANTONIO atti;
ricorrente
contro
OR ND, OR IA, OR EN, OR TE, HI IT, AN DO, OR RA;
- intimati 2002 avvers0 la sentenza n. 2390/99 della Corte d'Appello 1535 di ROMA, depositata il 21/07/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato D'ALESSIO Antonio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per accoglimento del 1° motivo e assorbimento del 2°. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 23 e 24.12.1992 NI NO conveniva in giudizio NI DR, RR DO, NI TI, NI OR, CH AN, NI FA e t NI SS, esponendo che il proprio padre NI MI aveva acquistato per sé e per i suoi aventi causa, ai sensi del D.P.R. n.2/59 e della legge n.231/62, l'alloggio dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Roma, sito in località Appio II, via La Spezia 69, che il proprio padre scala F, piano sotterraneo;
lasciando eredi, oltre era deceduto il 26.1.1971, esso attore, gli altri figli NI RG, GI e DR;
che, versato integralmente il prezzo di vendita, il predetto Istituto aveva - trasferito la proprietà del bene agli eredi di NI MI;
che esso attore abitava nell'immobile fin dall'anno 1971 ed aveva sempre provveduto a tutte le spese e agli oneri ad esso relativi;
che gli altri eredi non avevano mai avanzato pretese in ordine alla proprietà del bene;
che sussistevano, pertanto, i requisiti per l'acquisto dell'intero immobile in virtù di usucapione. L'attore chiedeva quindi che si 3 - accertasse la proprietà esclusiva del bene a proprio favore per l'indicato titolo. I convenuti, ad eccezione di NI SS, si costituivano in giudizio, assumendo di aver consentito per mera tolleranza, all'attore, il quale era privo di altra abitazione, di occupare l'immobile, e che comunque si era instaurato tacitamente con il medesimo un rapporto di comodato precario;
di non aver mai abbandonato il diritto reale sul bene;
di aver stipulato con l'attore, nell'anno 1991, un contratto di locazione di lire 100.000 annue;
dell'immobile al canone sussistevano i requisiti aggiungevano che non dell'invocata usucapione, per il mancato decorso del termine ventennale, atteso che l'atto di trasferimento della proprietà, stipulato nell'anno 1975 con l'Istituto Autonomo delle case popolari, costituiva riconoscimento del diritto, ex art. 2944 c.c., idoneo ad interrompere il decorso del periodo necessario all'usucapione; che inoltre non sussisteva l'elemento soggettivo dell'usucapione, non essendo intervenuto nei confronti di essi compossessori un mutamento del titolo del possesso. Con sentenza in data 12.6-25.9.1996 il tribunale di Roma respingeva la domanda proposta da NI NO. Costui proponeva impugnazione avverso detta sentenza. Con sentenza in data 15.4-21.7.1999 la corte il gravame e d'appello di Roma respingeva confermava la sentenza impugnata. Il NI NO ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello con due motivi di gravame, illustrati con memoria. Le controparti non hanno partecipato al giudizio di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della normativa dettata in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al D.P.R. n.2 del 17.1.1959 ed alla legge 27.4.1962 n.231 con riferimento specifico all'acquisto della proprietà a seguito di assegnazione, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in tema di usucapione in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.; nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360 n.5 c.p.c., per avere la corte d'appello erroneamente affermato che non poteva essere ritenuto compreso nel periodo necessario ad usucapire il periodo che iniziava a partire dal quale il ricorrentedall'anno 1971, - aveva dichiarato di abitarvi, al 25.2.1975, data dell'atto di trasferimento della proprietà da parte dell'IACP agli eredi di NI MI, risultando proprietario prima di quell'atto il predetto Istituto ed non avendo il ricorrente, almeno fino a quella data, posseduto nel suo esclusivo interesse il bene ma nomine alieno. Deduce il ricorrente che egli aveva prodotto in originale il contratto di vendita, con cessione dilazionata, stipulato in data 27.6.1966 tra il de cuius MI NI e lo IACP;
che egli aveva altresì prodotto copia dell'atto di voltura e quietanza del prezzo per cessione alloggio, stipulato con l'IACP in data 12.2.1975, dando atto dell'avvenuto e integrale pagamento del prezzo di vendita da parte degli eredi NI alla data del 30.6.1972, così come previsto e disciplinato dall'atto di cessione dilazionata;
che tra la data del pagamento integrale del prezzo (30.6.1972) C quella della notifica dell'atto di citazione (23- 24.12.1972) erano decorsi venti anni e sei mesi. my Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi di diritto vigenti in materia di acquisto della proprietà per usucapione delle quote della comunione pro-indiviso, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e • contraddittoria motivazione circa un punto fondamentale della controversia, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., per avere la corte di merito erroneamente considerato che il possesso esercitato da lui non fosse uti dominus, perché il ricorrente nel contratto di locazione stipulato con gli altri coeredi viene indicato soltanto quale proprietario di un quarto dell'immobile medesimo, così manifestando di detenere i rimanenti tre quarti nomine alieno. Deduce il ricorrente che il detto contratto di locazione era stato puntualmente ed espressamente disconosciuto dalla difesa del ricorrente, sia nella firma che nella stessa autenticità, senza che gli altri eredi NI attivassero le necessarie istanze per superare gli effetti del disconoscimento. Il primo motivo è infondato e va respinto. 7 Il giudice di merito ha ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto, che a norma dell'art. 1102 cod. del diritto sul bene da parteciv. la estensione di uno dei partecipanti in danno degli altri non produce alcun effetto se non siano compiuti atti 9 idonei a mutare il titolo del possesso;
che la mera detenzione del bene da parte di uno solo dei compossessori non vale a mutare il titolo del possesso, se ad essa non si unisca anche una dimanifestazione inequivoca della volontà 41 possedere l'intero bene "uti dominus", perché l'utilizzazione della cosa comune da parte di uno dei partecipanti alla comunione si presume compiuta per tolleranza degli altri. esattamente rilevato la Corte diCome ha merito, nella fattispecie l'unico elemento incontestato è la detenzione dell'immobile da parte dell'attore, avvenuta fin dall'origine con il consenso dei convenuti. Indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di comodato, ovvero di locazione, come sostenuto dai convenuti, ciò che rileva ai fini della domanda, è che nessuna prova è stata dedotta, né tantomeno offerta dall'attore in ordine al compimento da parte sua di un atto 8 individuale e of diretto all'apprensione esclusiva del bene, che ritenersi idoneo a mutare l'originariopossa compossesso in possesso la perdita del conseguentemente a determinare compossesso da parte degli altri comproprietari non * detentori . 量 Il secondo motivo è generico essendo privo di quelle indicazioni specifiche necessarie a conferire autonomia alla doglianza e a porre questa Corte Suprema in condizioni di decidere senza esaminare gli atti del processo. Il ricorrente, infatti, non specifica in quale atto processuale e in quali termini abbia effettuato, durante il giudizio di primo grado, il formale disconoscimento della sottoscrizione presente in calce al contratto di locazione in questione con riferimento sia alla necessità d'una chiara ed inequivoca negazione dell'autenticità sia alla Suadella firma (art.214 c.p.c.) tempestività (art.215 comma 1 n.2 c.p.c.) sia al motivo di impugnazione col quale la questione sia stata a suo tempo portata al riesame del giudice d'appello sì che l'omessa motivazione in cui questo è incorso nella sentenza oggi impugnata possa dirsi ingiustificata e quindi censurabile. 9 Respinto il ricorso, nulla va deciso sulle spese, non avendo le controparti partecipato al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 26.11.2002 HIl Coungliere est. Il Presidente V. lift Re Julio Rosario IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico Lelanico DEPOSITATO IN CANCELLERIA -3 OTT. 2003. Roma IL CANCELLIERE C1 10