Sentenza 12 febbraio 2009
Massime • 1
La cauzione imposta nel procedimento di prevenzione, quale strumento di garanzia del rispetto delle prescrizioni sia delle misure personali che di quelle patrimoniali, va mantenuta quando nel giudizio di appello sia revocata la confisca disposta in primo grado, sempre che sia confermata la misura personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2009, n. 11834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11834 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 12/02/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 584
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 037533/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL TO N. IL 30/05/1962;
avverso DECRETO del 22/05/2008 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IZZO G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1. Con ordinanza del 22.05.2008 la Corte di Appello di Bari, giudicando in ordine: a) all'impugnazione proposta da MA AT avverso il decreto del tribunale barese del 12.10.2005 con cui in suo danno è stata applicata la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel luogo di residenza per la durata di anni due e mesi sei, nonché b) in ordine all'impugnazione proposta dallo stesso MA avverso il decreto del medesimo tribunale del 4.4.2007, con il quale è stato disposto sia l'aggravamento della misura personale per l'ulteriore durata di un anno con imposizione della cauzione di Euro 5000,00, sia la misura della confisca di tre appezzamenti di terreno agricolo e di due autoveicoli, parzialmente accogliendo i gravami revocava la confisca mobiliare ed immobiliare di cui innanzi, rigettando nel resto ogni diversa istanza.
A sostegno della decisione il giudice territoriale deduceva: che l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale di cognizione consente di dedurre indizi di pericolosità sociale del proposto anche da fatti storici in relazione ai quali sia intervenuta sentenza assolutoria;
che il ricorrente, sulla base delle dichiarazioni accusatorie raccolte nell'ambito del processo penale a suo carico conclusosi con la sentenza assolutoria pronunciala dalla Corte distrettuale di Bari il 13.10.2006, dichiarazioni rese da quattro collaboratori di giustizia, risulta abbia concorso con altri nell'attività di coltivazione illecita e spaccio di marijuana, attività protrattasi per anni;
che il MA ha subito una condanna definitiva per ricettazione e detenzione illecita di armi clandestine e che è pendente altro processo per ricettazione;
che siffatti elementi appaiono idonei a dimostrare la pericolosità sociale del ricorrente ed a giustificare, di conseguenza, la misura di prevenzione adottata in suo danno ed il successivo aggravamento;
che, per converso, le esposte considerazioni non consentono di ritenere esistenti sufficienti indizi a carico del proposto con riferimento alla sua partecipazione ad una associazione a delinquere del tipo previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, di guisa che, in difetto di una comprovata pericolosità sociale qualificata, viene meno il presupposto giuridico giustificativo della confisca.
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il suddetto MA AT, assistito dal suo difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento nella parte a sè sfavorevole, perché viziata, secondo prospettazione di parte, da violazione di legge, tesi questa sostenuta attraverso la illustrazione di due motivi di ricorso. Lamenta in particolare il ricorrente col primo motivo di doglianza che il tribunale dopo aver ammesso l'insussistenza nel caso in esame della pericolosità qualificata dei MA, tanto da annullare la disposta confisca, ha confermato il decreto impugnato dispositivo del versamento della cauzione di Euro 5000,00, con ciò violando la norma di riferimento che disciplina la cauzione come misura accessoria a quella principale della confisca. Lamenta altresì il ricorrente col secondo motivo di ricorso la violazione delll'art. 392 c.p., commi 3 e 4, art. 133 c.p., nonché la motivazione apparente posta dal Tribunale a sostegno della decisione, là dove ha richiamato dichiarazioni di collaboratori di giustizia ritenuti dal giudice della cognizione inattendibili e prive di riscontri tanto da condurre ad una sentenza di assoluzione, al fine di desumere da dati siffatti elementi indiziari a giustificazione del giudizio di pericolosità espresso. Ad avviso del ricorrente, per contro, proprio la pronuncia assolutoria, ormai definitiva, priverebbe di sostegno giuridico la misura di sorveglianza ed il suo aggravamento Depositava motivata requisitoria scritta il P.G. in sede, chiedendo il rigetto dei ricorso.
3. La doglianza appare infondata.
3.1 Quanto al primo motivo di censura osserva la Corte che erroneamente il ricorrente connette l'accessorietà dell'istituto della cauzione disciplinato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 bis, alla misura di prevenzione patrimoniale, dappoiché in forza del chiaro testo normativo detto istituto è disciplinato come strumento di garanzia in ordine al rispetto delle prescrizioni proprie sia delle misure di prevenzione personali sia di quelle patrimoniali, di guisa che, nel caso di specie, pur essendo venuta meno la confisca di cui al decreto impugnato in sede di gravame di merito, la conferma della misura di prevenzione personale ben giustifica il mantenimento della disposta cauzione.
3.2 Altresì infondato si appalesa la seconda censura. In tenia di misure di prevenzione, infatti, in base al principio dell'autonomia dei procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice può trarre elementi di convincimento, ai fini del giudizio circa la pericolosità del proposto, dagli stessi dati probatori considerati in giudizi definiti con sentenza irrevocabile, indipendentemente dagli esiti di questi, e quindi anche in caso di pronuncia assolutoria ("a fortiori", in caso di assoluzione per insufficienza e contraddittorietà della prova ex art. 530 c.p.p., comma 2), e sempre che, ovviamente, il giudice della prevenzione, a tali fini, effettui un puntuale esame critico di dette risultanze (Cass., Sez. 6^, 29/04/2004, n. 33141; Cass., Sez. 5^, 17.1.2006, n. 9505; 11.7.2006, 40731). Nel caso di specie il Tribunale ha utilizzato ed interpretato le dichiarazioni di quattro collaboratori di giustizia che il giudice della cognizione ordinaria non ha valutato probatoriamente efficaci ai fini della condanna dell'imputato il quale, infatti, è stato assolto in quel procedimento. Ma quelle stesse dichiarazioni, in quanto fatti storici, legittimamente possono essere considerati nel processo di prevenzione, che da quello ordinario differisce anche per la valenza attenuata del sistema probatorio, che consente di suffragare il giudizio di pericolosità su elementi indiziari, tali potendosi ritenere le dichiarazioni dei collaboratori di cui innanzi. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2009