Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2003, n. 7918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7918 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
MARCDA HOLLO C.C. 65179 VINYINGINE S N 1 TIV AVL IS 'N 9801/8/98 32 THE INSTV ENCZYCISION TO VINHVE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZNE Oggetto gistrati07. 918/03 SEZNE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Il Dott. Enrico APA R.G.N. 10535/99 Cron. 17370 Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Ud. 03/10/02 INCALCE ANNOTAZNE Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZNE ha pronunciato la seguente CAMPNE CIVILE N. 65179 SEN TENZA sul ricorso proposto da: AL NE DO CE, CE AGNESE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FRANCESCO CRISPI 36, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO BIANCHI, difesi CORTE SUPPEHA DI CASSAZNE UFFICIO COPIE dall'avvocato CE EMILIO, giusto mandato a margine;
Rilasciata copie legale al Sig. per diriti 7723+2 - ricorrente
contro
UFFICIO DEL REGISTRO SUCCESSIONI DI NAPOLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
1- avversO la sentenza n. 136/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 28/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato EMILIO CE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio del Registro- Successioni di Napoli notificava a ZA ES e ZA RE,la prima quale erede di RP NN, il secondo quale legatario, un avviso di accertamento in rettifica ai fini dell'imposta di successione e dell'invim - dei valori dichiarati in ordine ai beni immobili relitti( comprendenti sia fabbricati che terreni), siti in Napoli ed in S. Martino Sannita.Il ricorso avverso tale atto impositivo proposto da ZA ES e da GA ON,quale erede di ZA RE,veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Napoli con decisione n.786/12/95,con la quale venivano ridotti i valori finali dei fabbricati caduti in successione. L'appello principale proposto dalle contribuenti con riguardo peraltro al solo edificio sito in S. Martino e quello, incidentale, proposto dall'Ufficio impositore, venivano rigettati dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n.136 depositata il 28.7.1998. Ricorrono per cassazione,congiuntamente, ZA ES e GA ON,le quali,nell'evocare in giudizio l'Ufficio periferico, deducono violazione e falsa applicazione dell'art.20 DPR 637/1972 sotto il profilo della carenza di motivazione dell'avviso di accertamento nonché,in subordine,dell'art. 112 cpc,per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.Si sono costituiti e resistono con congiunto controricorso il Ministero delle Finanze e l'Ufficio del Registro-Successioni di Napoli. All'odierna udienza di discussione il difensore della ricorrente ha depositato,ex art.379 cpc, osservazioni scritte sulle conclusioni del PM. 1 Motivi della decisione Ritiene la Corte di dovere rilevare la inammissibilità del ricorso. Invero,il contraddittorio con l'Amministrazione non può ritenersi ritualmente instaurato,essendo stato evocato in giudizio un Ufficio periferico della Amministrazione Finanziaria( nella specie, l'Ufficio del Registro- Successioni di Napoli) - al quale soltanto il ricorso per cassazione è stato del resto poi notificato -e non il Ministero delle Finanze,in persona del Ministro in carica. Al riguardo va osservato che la facoltà attribuita dall'art. 12 del D.Lgs.vo 31.12.1992 n.546 ai singoli Uffici Finanziari di curare relativamente ai tributi di rispettiva competenza la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione innanzi alle Commissioni Tributarie si esaurisce con il giudizio di secondo grado : non è infatti prevista per il giudizio di cassazione alcuna deroga a quanto stabilito dagli artt. 11 RD 30.10.1993 n.1611 e 9 L.
3.4.1979 n.103 circa la rappresentanza e difesa dello Stato da parte della Avvocatura dello Stato( Cass.6034/1998). Sicchè,gli Uffici periferici della Amministrazione Finanziaria, in quanto privi - nei termini anzidetti di soggettività esterna,devono correlativamente - ritenersi carenti di legittimazione sia attiva che passiva in ordine al giudizio di cassazione conseguente alla impugnazione delle sentenze delle Commissioni Tributarie: dovendosi soggettività e legittimazione riconoscersi unicamente Finanze( al Ministero delle Cass.8714/2001;1217/2001;657/2000;2807/1999) al quale il ricorso deve essere notificato ai sensi dell'art. 1444 cpc,presso l'Avvocatura generale : dello Stato,in Roma). N L'accertata inammissibilità del ricorso preclude ovviamente,per il suo carattere assorbente, l'esame dei motivi posti a sostegno dello stesso. Quanto alle spese del presente giudizio,non vi è luogo a provvedere sulle stesse,attesa la inammissibilità del controricorso. Invero, il Ministero delle Finanze - unico soggetto legittimato a contraddire nel presente giudizio - non è stato evocato in causa( e del resto il ricorso neppure risulta essergli stato notificato): sicchè, la circostanza della spontanea costituzione( e cioè dell'avvenuto deposito dell'atto difensivo,ex art.370 cpc)della anzidetta Amministrazione centrale non può esplicare effetti sfavorevoli per i ricorrenti. Quanto alla partecipazione al contraddittorio dell'Ufficio periferico, attuatasi in questa sede per via del controricorso proposto in unione al Ministero delle Finanze,la stessa è da considerare tamquam non esset per le ragioni in precedenza esposte e che qui si intendono richiamate.
PQM
La Corte,dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 ottobre 2002 Il Consignere estensore Il Presidente - Приводили IL CANCELLIERE C naldo Gagano, DEPOSITO CANCELLERIA 20 MAG. 2003 Oggi ... L ANDELIERECT MU TO АР селошь 3 La Corte Suprema di Cassazione Con sentense 5854/05 dichiare inammissibe il Ricorso per челосоніже Rome 17-03-2005 IL COLLABORATORE CANCELLERIA Antonella Fontana башаgon