Sentenza 7 aprile 2010
Massime • 1
Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o bianche, il coltello a scatto, detto "molletta, il cui porto, vietato in modo assoluto, integra non già il reato p. e p. dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen..
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Il comune coltello a serramanico (cioè l'utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4; mentre è arma propria (bianca), sicché il porto abusivo è punito ai sensi dell'art. 699 c.p., quella particolare specie di coltello a serramanico" detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico (senza la manovra …
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ART. 699 DEL CODICE PENALE E ART. 4 DELLA LEGGE N.110/1975 Il porto abusivo di un coltello può integrare un illecito penale sanzionato rispettivamente dagli artt. 699 c.p. e 4. L. 110/1975. Nello specifico, l'art. 699 c.p. stabilisce la pena dell'arresto da 3 a 18 mesi per chiunque, senza la licenza dell'autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori dalla propria abitazione; è punito altresì con l'arresto da 18 mesi a 3 anni chi, fuori della propria abitazione, porta un'arma per cui non è ammessa licenza (es. coltello). Diversamente, l'art. 4 della legge 110/1975 sancisce che, “senza giustificato motivo, non possono portarsi fuori dalla propria abitazione o dalle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2010, n. 16785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16785 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/04/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1016
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 42131/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Corte di Appello di Ancona;
nei confronti di:
NT ES n. il 15 febbraio 1954;
avverso la sentenza 14 maggio 2009 - Tribunale di Macerata;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. BARBARISI Maurizio;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza in data 14 maggio 2009, depositata in cancelleria il 14 maggio 2009, il Tribunale di Macerata applicava a NT ES, ex art. 444 c.p., in relazione al reato di cui all'art. 699 c.p., per avere portato fuori dalla propria abitazione un coltello a scatto, la pena di mesi uno e giorni dieci di arresto (pena detentiva convertita in Euro 1.520,0 di ammenda) cui perveniva avendo stabilito la pena base di mesi tre di arresto con la diminuzione delle applicate attenuanti generiche e della diminuente del rito eletto. 2. - Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Il primo giudice aveva per vero applicato una pena illegale, posto che l'art. 699 c.p., comma 2 prevede per il reato di porto ingiustificato di un coltello a scatto (la fattispecie contestata al NT) la pena edittale intercorrente tra i diciotto mesi a tre anni di arresto, il che non avrebbe potuto consentire, anche con le diminuzioni applicate in sede di accordo, di pervenire alla pena in concreto inflitta. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti restituiti al Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso.
3.1. - In tema di reati concernenti le armi bianche, il coltello a scatto, detto "molletta", va classificato come arma bianca propria, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 699 c.p., comma 2 in caso di porto del medesimo fuori della abitazione o delle sue appartenenze, dal momento che detto oggetto è munito di lama azionata meccanicamente, mediante congegno a molla, che gli fa assumere le caratteristiche di pugnale o stiletto e non di semplice coltello, che è quello la cui lama ripiegata nel manico è estraibile soltanto con manovra manuale e non è munito di meccanismo per il quale, una volta che la lama sia estratta, la fissi rigidamente al manico (Cass., Sez. 1, 4 ottobre 1996, n. 4938, P.M. in proc. Giuliani, rv. 207720).
Il legislatore, nello stabilire per questo tipo di arma la sanzione prevista dall'art. 699 c.p., comma 2, ha evidentemente tenuto ben presente la particolare pericolosità delle armi per le quali non è ammessa licenza, mentre la L. n. 497 del 1974, art. 14, che ha triplicato le pene stabilite nel codice penale per tutte le contravvenzioni concernenti le armi non contemplate in detta legge, risponde al preciso intendimento del legislatore di inasprire le sanzioni per tutti quei reati che, secondo il suo prudente apprezzamento, rendono maggiormente pericolose per la collettività le relative condotte criminali (Cass., Sez. 1, 11 febbraio 2000, n. 5388, Tornabene, rv. 216219). 3.2. - Ciò posto deve osservarsi che, essendo stata fissata con la norma citata la pena edittale per il reato in questione da mesi uno e mesi sei di arresto a tre anni di arresto, la pena irrogata in concreto dal giudice è illegale in quanto anche operando le diminuzioni ritenute in sede concordata, non è matematicamente possibile pervenire alla pena finale inflitta.
3.3. - Occorre peraltro qui richiamare il principio di diritto già espresso da questa Corte, e che questo Collegio intende condividere, secondo cui la illegalità della pena implica l'esclusione della validità dell'accordo concluso fra le parti del processo e ratificato dal giudice. L'annullamento peraltro deve avvenire senza rinvio in quanto le parti del processo potranno o meno rinegoziare l'accordo su altre basi e nel caso contrario - se ad es., con riguardo al caso in esame, l'imputato non ritenesse di patteggiare data la maggiore entità della sanzione pecuniaria - il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario. Questa conclusione, rigorosamente rispettosa della volontà negoziale delle parti, (conforme a Cass., Sez. 5, n. 1411 del 2007 ed alla prevalente giurisprudenza di questa Corte Suprema) si fa preferire a quella di un indirizzo minoritario di questa stessa Corte che opta invece per la possibilità della rettificazione della sentenza ex art. 619 c.p.p., comma 2 e a quella di altro indirizzo che è nel senso dell'annullamento con rinvio (Cass., Sez. 3, 14 giugno 2007, n. 34302, P.G. in proc. Catuogno, rv. 237124). 4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010