Sentenza 10 giugno 2005
Massime • 2
Qualunque sia l'entità del debito pecuniario, non può prescindersi dal consenso espresso o presunto del creditore al fine di estinguere il debito in modo diverso dal pagamento in moneta; in particolare, non contrastano con questo principio né la previsione contenuta nell'art. 1 del d.l. 3.5.1991, n.143, convertito in legge 5.7.1991, n.197, che impone una modalità di trasferimento del denaro tramite intermediario autorizzato quando l'importo da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro, in quanto esso introduce solo una parziale deroga al principio di cui all'art. 1182, terzo comma, cod.civ., poiché in questi casi il contante non dovrà essere portato dall'intermediario presso il domicilio del creditore, ma questi avrà il diritto di ricevere il pagamento del denaro presso uno stabilimento bancario posto nella provincia ove ha il domicilio, né la previsione contenuta nell'art. 12 del d.P.R. n. 45 del 1981, in base alla quale l'assicuratore, se vi è il consenso del danneggiato sull'entità del risarcimento, provvede al pagamento inviandogli un vaglia postale o un assegno di pari importo, in quanto vi è un consenso tacito del danneggiato che, accettando l'offerta risarcitoria effettuatagli, accetta anche la peculiare modalità estintiva prevista dal predetto art. 12.
Nelle obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, l'estinzione del debito consegue al pagamento dell'importo in moneta avente corso legale presso il domicilio del creditore. Qualora il pagamento venga effettuato mediante corresponsione di un assegno circolare, che, diversamente dalla cambiale, costituisce un mezzo di pagamento, la consegna o la trasmissione di esso non ha l'immediato effetto estintivo del debito che discende dalla consegna di denaro contante, salvo diversa volontà delle parti.Ne consegue che il principio, secondo il quale il creditore di una somma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito ( sia pure assistiti da particolari garanzie di solvibilità dell'emittente, quali gli assegni circolari emessi da un istituto di credito a ciò autorizzato ex art. 82 r.d. n.1736 del 1933), si fonda su una norma ( l'art. 1277 cod.civ.) di carattere dispositivo che cessa di operare quando esista una manifestazione di volontà, espressa o presunta, del creditore in tal senso, ovvero: a) quando esiste un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario; b) quando preesiste una pratica costante tra le parti nel senso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di assegni circolari; c) quando la "datio pro solvendo" dell'assegno in luogo del contante sia consentita da usi negoziali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/06/2005, n. 12324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12324 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL DM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GRECO SALVINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RAS ASSICURAZIONI SPA, Riunione Adriatica di Sicurtà, in persona dei legali rappresentanti Dott. Mario Vatta e ing. Filippo Ceccarini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 17787/01 del Tribunale di ROMA, sezione quarta, emessa il 2 maggio 2001, depositata il 15/05/01; RG. 28826/2000.
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/04/05 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato GIUSEPPE MIUCCIO (per delega avv. GIORGIO SPADAFORA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. RAS proponeva, davanti al giudice di pace di Roma, opposizione al precetto notificatogli da ON TE, al fine di far dichiarare nullo l'atto di precetto notificatole il 17.7.1999, sostenendo di aver estinto l'obbligazione pecuniaria con l'invio di assegno circolare di L.
1.336.493. Resisteva l'opposto. Il giudice di pace di Roma accoglieva l'opposizione, ritenendo che l'assegno circolare era mezzo idoneo estinguere debiti di denaro. Proponeva appello il TE.
Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 15.5.2003, rigettava l'appello, per la parte che ancora interessa. Riteneva il tribunale che era ammissibile l'appello, in quanto la somma precettata era superiore a L. 2 milioni;
che il pagamento con assegno circolare è idoneo strumento per di pagamento di debito pecuniario, se il creditore non dimostra che il rifiuto dell'assegno non è contrario alla buona fede correttezza;
che nella fattispecie non era stata fornita tale prova dal creditore.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione ON TE. Resiste con controricorso la Ras s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1181, 1277, 1197 e 2004 c.c, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché principi generali dell'ordinamento che riservano allo Stato il potere di emissione della moneta.
Ritiene il ricorrente che il pagamento di debiti pecuniari va effettuato con moneta a corso legale e non con assegno, norma dell'art. 1277, c. 1, c.c, presso il domicilio del creditore, a norma dell'art. 1182 c.c.; che l'assegno, anche circolare, non può essere equiparato a moneta.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dei suddetti già citati articoli nonché degli artt. 112 e 342 c.p.c. Assume il ricorrente di non aver incassato l'assegno inviatogli;
di avere restituito lo stesso in data 16.6.1999 di aver notificato il precetto solo in data 23.7.1999. Ritiene il ricorrente che l'assegno bancario non è idoneo ad estinguere l'obbligazione pecuniaria e che non può neppure integrare gli effetti dell'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 c.c.; che, in ogni caso, l'obbligazione estinta solo con l'effettivo incasso dell'assegno e solo qualora la somma portata dall'assegno onori la sorte del credito, gli interessi e la rivalutazione dalla data della monetizzazione dello stesso;
che nella specie, nessun assegno era stato incassato;
che tale punto non era stato valutato dal giudice.
3.1. Ritiene questa Corte che i due motivi di ricorso, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi vanno accolti per quanto di ragione.
Osserva preliminarmente questa Corte che, in tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie, nell'economia contemporanea si assiste ad una cosiddetta smaterializzazione del debito di denaro, che, anzicché pezzi monetari, viene piuttosto assumendo, quale oggetto, l'astratta disponibilità dello stesso, con conseguente equiparazione al pagamento in denaro di altre forme di soddisfacimento del credito, quali pagamenti con assegni, carte di credito, bonifici, pagamenti per via telematica, ecc.
Il riflesso giuridico di tale situazione economica è la questione se l'obbligazione pecuniaria possa ritenerci adempiuta attraverso uno di detti mezzi e segnatamente, con riferimento alla questione oggetto del presente giudizio, attraverso la consegna di un assegno circolare, di cui il creditore risulti beneficiario.
3.2. Lo stato attuale della giurisprudenza sul punto contrastante. Secondo un orientamento, per così dire tradizionale, l'invio di assegni (non solo bancari ma anche circolari) da parte debitore obbligato al pagamento di somme di danaro si configura come datio in solutum o, più precisamente, come proposta di una datio pro solvendo, la cui efficacia liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore (che può essere manifestato anche con comportamento concludente), ovvero dalla sua accettazione, che è configurabile quando trattenga e riscuota l'assegno inviatogli. In quest'ultima ipotesi la prestazione diversa da quella dovuta è accettata con riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell'esito della condizione "salvo buon fine" o "salvo incasso", di norma inerente all'accettazione di un credito, anche cartolare, in pagamento dell'importo dovuto in numerario (Cass. 03/04/1998, n. 3427; Cass. 10/02/200:, n. 1939; Cass. 24/06/1997, n. 5638; Cass. 21/12/2002, n.
18240; Cass. 24/06/1997, n. 5638; Cass. 3 luglio 1980, n. 4205).
3.3. Secondo altro orientamento la consegna di assegni circolari, pur non equivalendo a pagamento a mezzo di somme di denaro, estingue l'obbligazione di pagamento quando il rifiuto del creditore appare contrario alle regole della correttezza che impongono allo stesso creditore l'obbligo di prestare la sua collaborazione all'adempimento dell'obbligazione, a norma dell'art. 1175 c.c. (Cass. 07/07/2003, n. 10695; Cass. 10/02/1998, n. 1351, con spunti anche in Cass. 13.1.1982, n. 186). Rileva quest'ultimo orientamento che, premesso che l'assegno circolare può avvenire solo da parte di una banca a ciò autorizzata, la quale a sua volta deve avere presso la Banca d'Italia un deposito cauzionale a garanzia di tutti gli assegni che emette (art. 82 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 ed art. 49 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) e che quindi gli assegni circolari assicurano al legittimo portatore la sicurezza di conseguire la somma di danaro in essi indicata, la facilità della loro circolazione e la sicurezza che tendenzialmente presentano possono rendere illegittimo il loro rifiuto da parte del creditore, se si tratta di rifiuto contrario a buona fede. Pertanto se il creditore non ha ragione di dubitare della regolarità e dell'autenticità dei titoli e non ha un apprezzabile interesse a ricevere il danaro anziché i titoli, la consegna di assegni circolari estingue l'obbligazione di pagamento sia pure con l'implicita clausola del buon fine dell'assegno. Nè vale obbiettare che tali titoli comportano per ili portatore l'onere di recarsi presso la banca per riscuotere il danaro, mentre il creditore, di regola, ha diritto di ricevere la prestazione al suo domicilio. Osserva ancora detto orientamento che la crescente considerazione sociale che oggi accompagna la circolazione degli assegni circolari ed il fatto che il creditore, normalmente, ha un proprio conto bancario presso il quale deposita il proprio danaro ed i propri titoli, delegando la banca depositarla alla loro riscossione, rende assai difficilmente condivisibili le obbiezioni sopra indicate, che in passato sono state condivise anche dalla giurisprudenza di questa Corte, dalla quale, tuttavia, è consentito discostarsi in ragione della mutata realtà sociale. In definitiva detto orientamento, pur non attribuendo in assoluto efficacia liberatoria ai pagamenti effettuati con assegni circolari, in assenza del consenso del creditore tuttavia introduce a carico di questi, per escludere il carattere solutorio del pagamento con assegno, l'onere di provare che, in considerazione delle circostanze del caso concreto, il rifiuto di pagamento con assegni circolari non contrario alla correttezza ed alla buona fede.
4.1. Ritiene questa Corte, che pur condividendo e osservazioni di carattere economico-sociale suddette, che, come si diceva, hanno portato nella pratica commerciale alla progressiva smaterializzazione dell'obbligazioni pecuniarie, dovendo - tuttavia - in questa sede limitarsi ad individuare quale sia la disciplina vigente voluta dal legislatore in tema di adempimento di debito di somme di denaro, non possa disconoscere che il dato letterale dell'art. 1277, c. 1, c.c. comporta che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato, allorché essi non superino _. 12.500 (coordinando detta norma dell'art. 127 c. 1, per il tramite dell'art. 1281, c. 1, con l'art. 1 del d.l. 3.5.1991, n. 143, come successivamente modificato e da ultimo da d.lgv. 20.2.2004, n. 56).
4.2. Va, preliminarmente, rilevato in proposito che non possa anzitutto sostenersi che detto art. 1277 c.c. costituisca norma datata, che non tiene conto dell'evoluzione socioeconomica, in quanto, poiché il legislatore è intervenuto anche nel 2004, come meglio si vedrà in seguito, confermarne implicitamente la validità e la funzionalità, non può l'interprete non tener conto di ciò. Inoltre, e soprattutto, qui si discute della disciplina vigente in tema di estinzione satisfattiva tramite pagamento delle obbligazioni pecuniarie. Invece i casi in cui l'estinzione del debito pecuniario avviene attraverso assegni (bancari o circolari, ovvero attraverso bonifici, carte di credito o altri sistemi telematici), non si ha l'estinzione satisfattiva del debito di denaro tramite pagamento dello stesso, e quindi non è più in rilievo quale sia la disciplina applicabile a questa forma di estinzione, ma l'estinzione è realizzata attraverso l'intreccio di delegazione, di dazione in pagamento, di compensazione e probabilmente anche di altri istituti specialmente quando ai fini dell'acquisto finale da parte del creditore destinatario del pagamento entrino in considerazione più istituti di credito. Segnatamente per l'assegno bancario - ad avviso degli orientamenti teorici ampiamente predominanti - l'ordire contenuto nell'assegno bancario al trattario da luogo alla configurazione di una delegazione di pagamento qualificata ma non obbligatoria, atteso il divieto a carico del trattario di accettazione del titolo (art. 4 1.a.) e di avallo (art. 28 1.a.), valendo la girata in suo favore come quietanza ed essendo infine nulla la girata del trattario medesimo (art. 18 1.a.), con esclusione di novazione, come emerge dall'art. 58 1.a., che enuncia il principio della permaneva dell'azione causale. L'assegno circolare ha una struttura simile al pagherò cambiario a vista, ma se ne distingue per essere, non uro strumento di credito, ma di pagamento, e realizza secondo alcuni un'ipotesi di accollo di pagamento e secondo altri mandato di pagamento.
4.3. Premesse queste considerazioni, va osservato che, sebbene l'assegno - sia bancario che circolare - costituisca, differenza della cambiale, un mezzo di pagamento, tuttavia la consegna o la trasmissione di esso, salva diversa volontà delle parti, si intende fatta "pro solvendo" e non "pro soluto" con esclusione, quindi di un immediato effetto estintivo del debito. Infatti l'assegno non può essere assimilato a denaro, sotto forma di banconota, che è l'unico che ha valore solutorio anche in assenza di una volontà del creditore. A tal fine il legislatore, per evitare la concorrenza da parte degli assegni circolari alla moneta, ha stabilito una serie di limitazione all'utilizzabilità dell'assegno circolare, sancendo che lo stesso non può mai essere s portatore o con il nome del prenditore in bianco (art. 82 c. 1 n. 3, e c. 2, 1.a.) e fissando un termine presentazione molto breve (art. 84 1.a.).
4.4. L'invio, quindi, al creditore, di un assegno circolare in luogo della somma di denaro, configura non solo la violazione dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 1197 c.c. (rappresentando una "datio pro solvendo", in assenza di consenso del creditore) ma anche dell'art. 1182 c.c. (secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore), in quanto implica la sostituzione del domicilio del creditore con la sede dell'istituto bancario presso cui l'assegno circolare è riscuotibile. Sennonché il principio di cui all'art. 1277, 1 c., c.c. non costituisce una norma inderogabile, con la conseguenza che con il consenso del creditore, ben può essere attribuito effetto liberatorio ad altre forme di dazione e segnatamente alla consegna di assegno (Cass. 3 aprile 1998, n. 3427).
4.5. Va quindi affermato che, in linea sistematica, il principio secondo il quale il creditore di somma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito (sia pure assistiti da particolari garanzie di solvibilità dell'emittente, quali gli assegni circolari emessi da un istituto di credito a ciò autorizzato ex art. 82 R.D. n. 1736 del 1933) si fonda su di una norma (art. 1227 c.c.) di carattere dispositivo che cessa di operare:
a) quando esiste un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario;
b) quando preesiste una pratica costante tra le parti senso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di assegni circolari (Cass. 3 luglio 1980, n. 4205);
c) quando la datio pro solvendo dell'assegno in luogo contante sia consentita da usi negoziali (art. 1340 c.c.), quali ben possono essere evocati a dimostrazione di una volontà contrattuale derogatoria della disciplina legislativa (dispositiva) ex artt. 1277 ss. c.c. (Cass. 24/06/1997 n. 5638; Cass. n. 2583 del 1980; Cass. n. 3470 del 1991). Come si vede, tutte le suddette ipotesi di deroga alla disciplina di cui all'art. 1277, c. 1, c.c., si fondano una volontà, espressa o presunta, del creditore.
Se detto consenso del creditore manca, il debitore non può adempiere alla propria obbligazione pecuniaria, se non con moneta avente corso legale.
4.6. Nè può sostenersi, come ritiene il contrario orientamento giurisprudenziale, che la consegna di assegni circolari, pur non equivalendo al pagamento in contanti, estingue l'obbligazione "quando il rifiuto del creditore appare contrario alle regole di correttezza, che impongono al stesso creditore l'obbligo di prestare la sua collaborazione, ai sensi dell'art. 1175 c.c.". Infatti detta collaborazione è dovuta solo per riceverne l'oggetto della prestazione e non un oggetto differente, per il quale non è dovuta alcuna collaborazione, ma sussiste solo la facoltà del creditore di prestare il proprio consenso (art. 1197 c.c.).
5.1. Quanto sopra detto è valido, se il debito pecuniario non è superiore ad E. 12.500,00.
Se detto limite è superato, vige una disciplina particolari che tuttavia conserva piena valenza all'art. 1227, c. 1, c.c., per cui il creditore ha il diritto di essere pagato in moneta, sia pure attraverso un intermediario abilitato, che subentra nella posizione del debitore.
Infatti l'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito in l. 5 luglio 1991, n. 197 - Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli e portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, statuisce che "1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore c'a trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro, il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati;
per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter 1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediarie, previa consegna allo stesso della somma in contanti, decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere del pagamento nella provincia del proprio domicilio.
1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.".
5.2. Da detta norma emerge che il legislatore ha ritenuto di conservare piena valenza al disposto del primo comma dell'art. 1277, che quindi non può essere svalorizzato dall'interprete, tant'è che è stato necessario equiparare con apposito comma (1 ter) l'effetto estintivo conseguente pagamento in denaro, di cui al cit. art. 1277, a quello conseguente alla comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione dell'intermediario abilitato. Infatti, in questi casi, poiché ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, L. n. 197 del 1991, alla comunicazione dell'accettazione consegue la liberazione del debitore, ai verifica un'ipotesi di accollo del debito da parte del terzo liberatorio "ex lege" per il debitore originario (art. 1273 c.c.). Tuttavia il credito originario non ha avuto un'estinzione satisfattiva conseguente all'avvenuto pagamento, ma un'estinzione non satisfattiva per novazione soggettiva della persona del debitore con l'intermediario abilitato, che dovrà effettuare il pagamento di un debito divenuto esclusivamente proprio.
5.3. Ma questa equiparazione ope legis degli effetti estintivi, ed in assenza del consenso del creditore, opera solo nel caso legislativamente previsto (art. 1281, c. c.c.) e cioè per pagamenti superiori ad E. 12500,00. Anzi, oltre il suddetto limite, e pacificamente ritenuto in dottrina che, in deroga al principio di cui all'art. 1277, c. 1, non solo la legge consenta allo stesso creditore di rifiutare al debitore legittimamente il pagamento offertogli direttamente in contante, senza l'osservanza del procedimento predetto, ma addirittura glielo imponga.
Non è possibile, invece, ritenere che le limitazioni al a circolazione del contante, nei termini suddetti, costringano il creditore ad accettare in pagamento titoli di credito d luogo della moneta;
la legge, infatti, non ha inteso vietale il trasferimento del contante, ma si è limitata ad imporre una modalità di trasferimento (tramite intermediario). L'intermediario è tenuto, pertanto, a consegnare al creditore il contante, a norma dell'art. 1277, c. 1, c.c., salvo che questi non accetti un assegno (generalmente circolare dell'intermediario stesso. Qui la legge introduce solo una parziale deroga al principio di cui all'art. 1182, c. 3, in quanto il contante non dovrà essere portato dall'intermediario presso il domicilio del creditore, ma questi ha solo il diritto di riceversi il pagamento del denaro nella provincia dove ha il domicilio, il che lascia intendere che il pagamento dovrà di norma avvenire presso uno stabilimento bancario posto in detta provincia. Ove il pagamento avvenga con assegno (sia esso bancario, perché emesso dal debitore, sia esso circolare, perché emesso dall'intermediario), l'assegno deve essere recapitato presso il domicilio del creditore, salvo diverso accordo delle parti, e ciò sempre ai sensi dell'art. 118;, comma 3, c.c.. 5.4. In definitiva, qualunque sia l'entità del debito pecuniario (salve le peculiarità suddette, se tale debito supera il limite di E. 12500,00), non può prescindersi dal consenso espresso o presunto del creditore, al fine di estinguere il debito in modo diverso dal pagamento con moneta.
5.5. Non incrina questa conclusione la disposizione dell'art. 12 del DPR 16/01/1981 n. 45 (Modificazioni al regolamento sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973), secondo cui "l'assicuratore, entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della somma offerta per il risarcimento del danno, provvede al pagamento della somma stessa inviando al danneggiato, all'indirizzo da questi indicato nella denuncia del sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, vaglia postale od assegno di pari importo" ovvero mediante accredito su conto corrente del danneggiato.
Infatti, anzitutto, ciò attiene esclusivamente alla specifica ipotesi in cui il titolo del pagamento sia costituito dall'accordo negoziale raggiunto tra assicuratore danneggiato in merito al risarcimento e non è quindi estensibile al di fuori di detta ipotesi, per il regime della specialità della norma rispetto a quella generale (mentre la fattispecie in esame non ricade in questa ipotesi normativa, tenuto conto che, vertendosi in ipotesi di opposizione a precetto, la somma precettata - la cui causai neppure è stata indicata dalle parti - era contenuta necessariamente in un titolo esecutivo). Inoltre anche in questa ipotesi vi è pur sempre un consenso tacito del creditore (danneggiato): infatti, accettando egli l'offerta risarcitoria effettuatagli, accetta anche la peculiare modalità prevista dall'art. 12 d.p.r. n. 45/1981 per l'estinzione del debito.
6.1. Sulla questione, pure sostenuta in termini negativi da ricorrente, se l'offerta di un assegno circolare, a titolo d pagamento, possa valere come offerta non formale, escludendo in tale modo la mora del debitore, ai sensi dell'art. 122 c.c., questa Corte, con ripetute affermazioni, ha mutato i precedente indirizzo giurisprudenziale (di cui alla decisione 27 luglio 1973 n. 2200), stabilendo che l'offerta d pagamento mediante assegno circolare deve ritenersi eseguito secondo gli usi e quindi integrante la fattispecie di cui all'art. 1220, per cui, pur non costituendo adempimento costituisce un'offerta non formale, che esclude la mora del debitore (ex multis Cass. 21/12/2002, n. 18240; Cass. 28/07/1997, n. 7051;
Cass. 23 agosto 1986 n. 5143; Cass. gennaio 1982 n. 186, Cass. 9 febbraio 1979 n. 902).
6.2. Il principio dell'esclusione della mora del debitore - via condiviso in simile fattispecie, sia pure con in inquadramento sistematico diverso rispetto a quello proposto della "offerta non formale", di cui all'art. 1220 c.c. Tale ultima norma statuisce che "Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, senza osservare le forme indicato nella sezione 3^ del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo" A tal fine va rilevato che la giurisprudenza e la dottrina hanno riconosciuto gli effetti della valida offerta non formale di cui all'art. 1220 C.C. in ogni manifestazione concreta da parte del debitore di seria volontà di pronto ed esatto adempimento, ponendo la prestazione dovuta disposizione del creditore (Cass. n. 12922 del 1992; Cass. n 2283 del 1991). Quindi il presupposto per l'applicazione dell'art. 1220 c.c. è che il debitore offra pur sempre la prestazione effettivamente dovuta: il che significa che nella fattispecie di debito pecuniario il debitore deve offrire moneta a corso legale e non assegni.
6.3. Ciò che l'art. 1220 c.c. consente, ai fini delle esclusione della mora del debitore, non è che possa esser offerta una prestazione diversa in luogo di quella dovuta, in assenza di un legittimo motivo di rifiuto, perché in questo caso ogni qual volta il debitore proponga una prestazione in luogo di adempimento a norma dell'art. 1197 c.c., egli non sarebbe mai in mora. Inoltre, se si sostenesse ciò, si riporterebbe in campo, sia pure attraverso l'art. 1220 c.c., l'impossibilità per il creditore di rifiutare la diversa prestazione (assegno in luogo di moneta), se non in presenza di un motivo legittimo anzi la si riproporrebbe con maggior forza, poiché la possibilità di rifiuto della prestazione dell'assegno in luogo della moneta solo per un "motivo legittimo" ex art. 1220 assegna al creditore ambiti di rifiuto più ristretti di. quelli che la non condivisa giurisprudenza sopra citata (Cass. n. 1351 del 1998, Cass. n. 10695 del 2003) pone al creditore, ritenendo che questi non possa rifiutare la prestazione, se il rifiuto è contrario alle "regole di correttezza" ex art. 1175, c.c.
6.4. Il punto è che l'art. 1220 c.c. non deroga, in assenza del consenso del creditore, a che il debitore debba offrire la prestazione dovuta" e non altra, ma deroga espressamente ai fini della mora del debitore, solo alla forma dell'offerti della prestazione dovuta, e cioè alle forme dell'offerta previste nella sezione 3^ del precedente capo, e cioè alle forme ed ai requisiti dell'offerta di cui agli artt. 1208 segg. c.c..
6.5. Ciononostante l'approdo cui è giunto il richiamato orientamento giurisprudenziale (indicato al punto 6.1.), di non considerare in mora il debitore che offra il pagamento del debito pecuniario con assegno, è da condividere nei limiti in cui esso possa considerarsi un inadempimento incolpevole (spunti in questo senso si rinvengono in Cass. 20/01/1986, n. 345; Cass. 19.9.1980 n. 5310). Infatti, poiché il presupposto della mora è l'inadempimento colpevole del debitore (art. 1218 c.c., per quanto la noma parli di imputabilità), se gli usi, praticati in un certo luogo in relazione alla fonte ed all'entità dell'obbligazione pecuniaria, fanno presumere che il debitore, con la consegna dell'assegno, non intendesse sottrarsi alla propria prestazione, ma intendesse - invece - adeguarsi a dette pratiche commerciali, ragionevolmente presumendo la volontà del creditore di accettarsi in pagamento del debito di denaro un assegno, non può ritenersi che il debitore, consegnando l'assegno, versi in inadempimento colpevole, finché il creditore stesso non abbia espressamente manifestato la volontà di non accettare l'assegno come mezzo di pagamento ed abbia restituito lo stesso, se già trasmessogli.
6.6. Seguendo questo inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'incolpevolezza dell'inadempimento e quindi nello schema dell'art. 1218 c.c., deriva che non in ogni caso il pagamento con assegno esclude la colpevolezza dell'inadempimento della obbligazione pecuniaria, ma solo lì dove può ragionevolmente presumersi da parte del debitore sulla base della pratica commerciale o della fonte dell'obbligazione o dell'entità della somma - che il creditore l'avrebbe accettato (non, ad esempio, nell'acquisto di un giornale). Inoltre consegue che detto inadempimento diventa colpevole allorché il creditore (che non fosse già obbligato per contratto o per legge a riceversi l'assegno) ha manifestata la volontà di non accettarsi l'assegno come mezzo d pagamento, superando la contraria presunzione che potesse essere insorta nel debitore. Se, invece, l'inquadramento della questione viene conservato nell'ambito del paradigma di cui all'art. 1220 c.c. anche su il creditore rifiuta l'assegno, senza addurre un legittimo motivo, il debitore, per quanto edotto della contraria volontà del creditore, non va mai in mora.
7. Ne consegue che i suddetti motivi di ricorso vanno accolti per quanto di ragione e nei termini suddetti. L'accoglimento dei due motivi di ricorso, comporta l'assorbimento del terzo motivo. Va cassata, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Roma, che, nel riesaminare i fatti, si uniformerà ai principi di diritti sopra esposti (punti 4.5. e 6.5.).
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. Cassa, in relazione, l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2005