Cass. civ., sez. III, sentenza 10/06/2005, n. 12324
CASS
Sentenza 10 giugno 2005

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Qualunque sia l'entità del debito pecuniario, non può prescindersi dal consenso espresso o presunto del creditore al fine di estinguere il debito in modo diverso dal pagamento in moneta; in particolare, non contrastano con questo principio né la previsione contenuta nell'art. 1 del d.l. 3.5.1991, n.143, convertito in legge 5.7.1991, n.197, che impone una modalità di trasferimento del denaro tramite intermediario autorizzato quando l'importo da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro, in quanto esso introduce solo una parziale deroga al principio di cui all'art. 1182, terzo comma, cod.civ., poiché in questi casi il contante non dovrà essere portato dall'intermediario presso il domicilio del creditore, ma questi avrà il diritto di ricevere il pagamento del denaro presso uno stabilimento bancario posto nella provincia ove ha il domicilio, né la previsione contenuta nell'art. 12 del d.P.R. n. 45 del 1981, in base alla quale l'assicuratore, se vi è il consenso del danneggiato sull'entità del risarcimento, provvede al pagamento inviandogli un vaglia postale o un assegno di pari importo, in quanto vi è un consenso tacito del danneggiato che, accettando l'offerta risarcitoria effettuatagli, accetta anche la peculiare modalità estintiva prevista dal predetto art. 12.

Nelle obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, l'estinzione del debito consegue al pagamento dell'importo in moneta avente corso legale presso il domicilio del creditore. Qualora il pagamento venga effettuato mediante corresponsione di un assegno circolare, che, diversamente dalla cambiale, costituisce un mezzo di pagamento, la consegna o la trasmissione di esso non ha l'immediato effetto estintivo del debito che discende dalla consegna di denaro contante, salvo diversa volontà delle parti.Ne consegue che il principio, secondo il quale il creditore di una somma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito ( sia pure assistiti da particolari garanzie di solvibilità dell'emittente, quali gli assegni circolari emessi da un istituto di credito a ciò autorizzato ex art. 82 r.d. n.1736 del 1933), si fonda su una norma ( l'art. 1277 cod.civ.) di carattere dispositivo che cessa di operare quando esista una manifestazione di volontà, espressa o presunta, del creditore in tal senso, ovvero: a) quando esiste un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario; b) quando preesiste una pratica costante tra le parti nel senso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di assegni circolari; c) quando la "datio pro solvendo" dell'assegno in luogo del contante sia consentita da usi negoziali.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/06/2005, n. 12324
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12324
Data del deposito : 10 giugno 2005

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