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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1394/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DE STEFANO ARTURO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12551/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250005188271000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1377/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in atti generalizzato ha proposto impugnazione avverso cartella di pagamento in epigrafe indicata ritualmente notificata da Agenzia delle Entrate SS di Napoli a titolo di Tassa Auto – Regione
Campania.
Deduceva fondamentalmente l'illegittimità in ragione della prescrizione del diritto, non avendo ricevuto alcun atto precedente in grado di interrompere il termine triennale previsto per il tributo in argomento.
Si è costituita la Regione convenuta depositando le relate di notifica degli atti presupposti a quello impugnato e rilevando pertanto l'assenza di qualsivoglia ipotesi di prescrizione.
Si è costituita Agenzia Società_1 eccependo carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Nella vicenda controversa, la Regione Campania ha depositato l'avvenuta notifica degli atti presupposti e prodromici a quello impugnato per cd “compiuta giacenza”, depositando in copia le relate con spedizione di raccomandata informativa.
In proposito, si evidenzia tuttavia secondo le Sezioni Unite della Cassazione, in caso di notifica di un atto fiscale o di un atto giudiziale tramite il servizio postale, qualora la raccomandata non venga consegnata al destinatario per temporanea assenza del destinatario (e di altre persone disposte a riceverlo), la prova del perfezionamento della notifica è costituita dall'avviso di ricevimento della cosiddetta raccomandata informativa, quella cioè che comunica l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
Non è quindi sufficiente la semplice prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima, in quanto solo la raccomandata informativa garantisce la conoscibilità del deposito dell'atto notificando.
Nello specifico, la S.C. ha sottolineato la necessità dell'avviso di ricevimento «al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso», giacché «la mera prova della spedizione di tale comunicazione non può […] considerarsi sufficiente» (cfr., ex multis, Cass.
Civ. Sez. Unite, sent. n. 10012/21 del 15.04.2021)
Spese compensate atteso l'accoglimento per motivi estranei al merito.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO.COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DE STEFANO ARTURO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12551/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250005188271000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1377/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in atti generalizzato ha proposto impugnazione avverso cartella di pagamento in epigrafe indicata ritualmente notificata da Agenzia delle Entrate SS di Napoli a titolo di Tassa Auto – Regione
Campania.
Deduceva fondamentalmente l'illegittimità in ragione della prescrizione del diritto, non avendo ricevuto alcun atto precedente in grado di interrompere il termine triennale previsto per il tributo in argomento.
Si è costituita la Regione convenuta depositando le relate di notifica degli atti presupposti a quello impugnato e rilevando pertanto l'assenza di qualsivoglia ipotesi di prescrizione.
Si è costituita Agenzia Società_1 eccependo carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Nella vicenda controversa, la Regione Campania ha depositato l'avvenuta notifica degli atti presupposti e prodromici a quello impugnato per cd “compiuta giacenza”, depositando in copia le relate con spedizione di raccomandata informativa.
In proposito, si evidenzia tuttavia secondo le Sezioni Unite della Cassazione, in caso di notifica di un atto fiscale o di un atto giudiziale tramite il servizio postale, qualora la raccomandata non venga consegnata al destinatario per temporanea assenza del destinatario (e di altre persone disposte a riceverlo), la prova del perfezionamento della notifica è costituita dall'avviso di ricevimento della cosiddetta raccomandata informativa, quella cioè che comunica l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
Non è quindi sufficiente la semplice prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima, in quanto solo la raccomandata informativa garantisce la conoscibilità del deposito dell'atto notificando.
Nello specifico, la S.C. ha sottolineato la necessità dell'avviso di ricevimento «al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso», giacché «la mera prova della spedizione di tale comunicazione non può […] considerarsi sufficiente» (cfr., ex multis, Cass.
Civ. Sez. Unite, sent. n. 10012/21 del 15.04.2021)
Spese compensate atteso l'accoglimento per motivi estranei al merito.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO.COMPENSA LE SPESE.