Articolo 1 della Legge 27 giugno 1957, n. 449
Articolo 2
Versione
1 luglio 1957
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1957, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1957-58 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 30 gennaio 1957.
Entrata in vigore il 1 luglio 1957