Sentenza breve 8 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 08/11/2021, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2021
N. 01346/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00984/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 984 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Ferraretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco n. 63;
nei confronti
per l'annullamento
del decreto della Questura di -OMISSIS-n. Cat.-OMISSIS- del 17.06.2021, notificato al ricorrente in data 23.06.2021, di rigetto della domanda di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno, e istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento n. Cat.-OMISSIS- del 17.06.2021, notificato al ricorrente in data 23.06.2021, la Questura di -OMISSIS-ha dichiarato irricevibile l’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, presentata dal ricorrente sulla scorta dei seguenti motivi:
- la Questura, con provvedimento del 4.5.2021, ha provveduto alla revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari in titolarità al ricorrente, facendo venir meno l'atto presupposto che avrebbe potuto giustificare l’accoglimento la sua istanza di rinnovo/conversione del titolo autorizzatorio;
- la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, è stata omessa stante la natura vincolata provvedimento, a fronte dell'assenza del titolo autorizzatorio da rinnovare/convertire.
Con il provvedimento datato 4 maggio 2021, infatti, la Questura di -OMISSIS-ha revocato al ricorrente il permesso di soggiorno nr. -OMISSIS- per motivi umanitari rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- il 20.6.2018 e ha contestualmente respinto l'istanza, dallo stesso presentata il 15 luglio 2020, di rinnovo/conversione del titolo autorizzatorio summenzionato, per motivi di lavoro subordinato.
A fondamento del provvedimento la Questura di -OMISSIS-ha sottolineato che:
- con sentenza nr. -OMISSIS- emessa dalla Corte d'Appello di -OMISSIS-in data 30/06/2020 è stato accolto l'appello proposto dal Ministero dell'Interno e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di -OMISSIS-del 14 aprile 2018, è stato respinto il ricorso del ricorrente avverso il provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale;
- non risulta che il ricorrente abbia proposto ricorso in Cassazione avverso alla succitata sentenza della Corte d'Appello, circostanza confermata telefonicamente, dal relativo difensore, così come previsto dall'art. 35, comma 14, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25;
- di conseguenza sono venuti meno i presupposti che hanno consentito il rilascio del permesso di soggiorno in suo possesso;
- la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari nr. -OMISSIS- è stata omessa in quanto il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, così come previsto dall'art. 21 octies della legge 241/90;
- allo stato attuale la posizione giuridica del cittadino straniero non appare suscettibile di valutazioni positive in relazione alla normativa vigente in materia di soggiorno in territorio nazionale.
Avverso il solo provvedimento n. Cat.-OMISSIS- del 17.06.2021 parte ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 21 settembre 2021, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. sussisterebbe la violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata da l. 24 luglio 1954, n. 722 e l’art. 1, d.l. n. 416/89 (conv. con mod. in l. n. 39 del 1990), norma ripresa anche dall’art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 251/2007, stante la condizione di -OMISSIS-dello straniero e la situazione di ostilità culturale presente in -OMISSIS-, con conseguente rischio per l’incolumità dello stesso;
2. la Questura, nel negare il permesso di soggiorno per lavoro autonomo sulla scorta del ritiro del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avrebbe errato non avendo considerato l’attività lavorativa precedentemente svolta dal ricorrente e non avendo valutato la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contestando l’ammissibilità e rilevanza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 3 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
Nel corso della suddetta udienza il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, u.c. c.p.a. questione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad impugnare.
Infatti, il provvedimento impugnato costituisce una “mera conferma” del precedente provvedimento datato 4 maggio 2021 – non impugnato - con il quale, come sopra ricordato, la Questura di -OMISSIS-non solo ha revocato il permesso di soggiorno per motivi umanitari nr. -OMISSIS-, rilasciato al ricorrente dalla Questura di -OMISSIS- il 20.6.2018, ma ha anche contestualmente respinto l'istanza, presentata il 15 luglio 2020, di rinnovo/conversione del titolo autorizzatorio summenzionato, per motivi di lavoro subordinato.
Con il provvedimento in esame in questo giudizio la Questura si è pronunciata non su una domanda relativa al rilascio di un nuovo permesso di soggiorno, ma sulla riproposizione di una domanda di rinnovo/conversione, del medesimo tenore, quindi, di quella respinta già con il provvedimento del 4 maggio 2020: la Questura, infatti, ha nuovamente fondando il rigetto sulla sola intervenuta revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Come noto, ricorre un atto meramente confermativo nel caso in cui l'Amministrazione ribadisca la decisione assunta nei suoi precedenti atti, senza né rivalutare gli interessi coinvolti né compiere un nuovo apprezzamento dei fatti con una nuova istruttoria; ricorre invece un provvedimento di conferma quando l'amministrazione stessa procede ad un riesame delle proprie precedenti decisioni, valutando nuovamente gli elementi di fatto acquisiti, acquisendone di nuovi, oppure riconsiderando gli interessi coinvolti. Di conseguenza, il provvedimento di conferma, a differenza dell'atto meramente confermativo ha autonoma efficacia lesiva e qualora non impugnato nei termini comporta improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso diretto avverso il provvedimento che, in pendenza del giudizio, sia stato da esso sostituito, il cui annullamento non sarebbe più di alcuna utilità per l'interessato (si veda recentemente, Cons. Stato, sez. IV, 07 maggio 2021, n. 3579) Applicando i principi delineati al caso di specie, il provvedimento in esame va qualificato come atto di conferma in senso proprio, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Peraltro, il ricorso risulta, altresì, infondato nel merito.
Va ribadito, infatti, che l’istanza presentata dal ricorrente è una istanza di rinnovo/conversione di un permesso, quello umanitario, precedentemente revocato con provvedimento del 4 maggio 2021 - non impugnato da parte ricorrente -: al momento della presentazione dell’istanza respinta con il provvedimento impugnato, quindi, il ricorrente era già privo di un valido ed efficace titolo, sicché in nessun modo la sua richiesta di rinnovo/conversione avrebbe potuto essere accolta.
Né la domanda in questione avrebbe potuto essere valutata ed accolta come richiesta di rilascio di “nuovo permesso di soggiorno”, in ordine alla quale inoltre parte attrice non ha dedotto e dimostrato la sussistenza dei relativi presupposti di accoglibilità.
Spese di lite compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.