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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1932/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II sezione civile nella persona della dott. ssa Matilde Boccia ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.2.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1932/2024 promossa a seguito di ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pendente
TRA
1) , nata a [...] il [...], C.f. Parte_1
, residente in [...]
Minzoni, n. 29, in proprio e nella qualita' di genitrice unica esercente la responsabilita' familiare e legale sui propri figli minori
[...]
nato a Caserta il 17.04.2010 C.F. Per_1 CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...], C.F. CP_1 [...]
nonché 2) nato a [...] il [...] C.F._3 CP_2
c.f. tutti elettivamente dom.ti in CodiceFiscale_4
GI , alla Via Roma n. 266, presso lo studio dell'avv. Antonio Pezone (C.F. ), nella presente CodiceFiscale_5 procedura in virtu' di procura alle liti concessa in calce all'atto introduttivo del giudizio, con fogli separati,
-parte attrice-
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_3 legale in Milano, al Corso di Porta Vigentina n. 9 ( PEC :
) C.F. – P.IVA : Email_1 P.IVA_1
). P.IVA_2 -parte convenuta contumace-
***
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.2.2025.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 6.3.2024 la ricorrente in proprio e nella dispiegata qualità, e Parte_1 Pt_2 hanno convenuto in giudizio la compagnia assicurativa
[...] [...] in persona del legale rapp.te p.t., innanzi CP_3
l'intestato Tribunale, esponendo che :
- essi ricorrenti costituiscono il nucleo familiare residuo del sig.
(doc n. 1 Stato di Famiglia e Doc n. 2 – 3 Atto Controparte_4 notarile di successione e accettazione con beneficio di inventario), specificando che ella dal sig. aveva avuto tre figli: Controparte_4
attualmente maggiorenne, e CP_2 Persona_1 CP_1
minorenni ;
[...]
- nell'anno 2012, il sig. , marito della signora , Controparte_4 Pt_1 sottoscriveva un contratto di mutuo (doc n. 4) per l'acquisto dell'abitazione in Caivano, sottoscrivendo il contratto presso l'istituto di credito BPM, Filiale di CASORIA (NA) e contemporaneamente, a garanzia del mutuo medesimo, una polizza assicurativa sulla vita (doc n. 5) con la società Avipop Vita S.p.a. (oggi confluita in “
[...]
in particolare dalla - Gruppo CP_5 Controparte_3
Cattolica;
- il mutuo stipulato ammontava ad un totale di euro 131.633,21 (particolare doc n. 4 – piano di ammortamento) regolarmente assolto in rate mensili sino al giugno del 2018 dal sig per un totale Per_1 residuo di 112.583,36 euro cui si aggiungeva l'importo di € 25.283,21 corrisposto dalla dopo la morte del coniuge ( all. 12 ); Pt_1
- la polizza, inizialmente sottoscritta con la Controparte_6
confluita per una percentuale del 100% nel gruppo
[...] CP_7 ed in particolare in Controparte_8 CP_3
( all. 21 pag. 68 Visura CCIAA ), che ne aveva CP_3 rilevato la titolarità, confermandone l'integrale contenuto;
-tale polizza riportava la dicitura “Polizze collettive associate a mutui prestiti”, ed aveva quale oggetto la copertura, in caso morte (oltre ad una serie di coperture tese a garantire il titolare delle obbligazioni del mutuo dalla eventuale perdita temporanea del lavoro o da infortuni temporaneamente invalidanti), di una somma utile alla copertura del finanziamento del mutuo medesimo ( all. n. 6 );
- quali beneficiari di tale polizza sottoscritta dal Sig. figuravano Per_1
“gli eredi legittimi dell'assicurato”( all.n. 5 ), vale a dire la moglie, l'istante signora , ed i figli;
Pt_1
- purtroppo, in drammatiche circostanze, il 21 giugno 2018, il sig.
, si toglieva la vita, come riportato anche dal referto Controparte_4
(doc n 7) del medico legale e dalle conclusioni dell'autorità giudiziaria del Tribunale di Napoli Nord ingerendo volontariamente una dose fatale di farmaci che hanno portato ad un arresto cardiaco;
- la tragica fatalità, consumatasi nel Comune di Casal di Pricipe ( all. 9), era oggetto di indagini delle autorità giudiziarie, la quale disponeva l'esame autoptico sulla salma del fu sig. e sulla scorta di tale Per_1 approfondito esame ha potuto affermare, nel decreto di archiviazione,
“…è emerso come il decesso di sia dovuto ad azione suicida Controparte_4
” ( all. 8);
- sulla scorta di tali circostanze la sig.ra il 09.10.2018, chiedeva Pt_1 come da condizioni generali l'attivazione della garanzia alla societa' assicuratrice ( all. 10 ) che a sua volta chiedeva - con nota del 08.11.2028 ( all. 11 ) ulteriore documentazione;
- nelle more la sig,ra onorava le rate del mutuo scadute, Pt_1 corrispondendo, la somma di € 25.283,31 fino al 30.11.2021 ( all.n. 12 ) dovute secondo la prospettazione di chi scrive dalla compagnia assicurativa;
da quella data la stessa era costretta a fermarsi non riuscendo piu' ad onorare il gravoso impegno cosicche' alla data del 06. 03.2024 residua – come da certificazione rilasciata da BPM – la somma di € 106.123,88 ( all. n. 20 ), residuando la somma di
€131.407,19 ;
- intanto, la società negava la risarcibilità del Controparte_9 sinistro agli eredi appellandosi ad uno dei casi di esclusione dalle condizioni di polizza, in particolare l'art. 26 che prevedeva l'esclusione della garanzia “ in conseguenza “ … dell'uso di medicine in dosi non prescritte dal medico …” ( all n. 13 ). Al riguardo parte ricorrente specificava che invero, la relazione del medico legale afferma essersi trattato di azione deliberata e volontaria per determinare lo scopo : il sig. purtroppo, volontariamente Per_1 aveva ingerito enormi quantitativi di farmaci al fine di procurarsi la morte, come avvenuto. Cio' e' confermato dal medico legale che nella sua disamina, prosegue, affermando che nel sangue del fu sig. Per_1
e negli altri liquidi biologici: “l'attenzione è stata focalizzata sulla Amitriplina, in quanto le altre molecole, l'amlodipina farmaco vasodilatatore utilizzato per la cura di patologie cardiovascolari lo Zofenopril, anti ipertensivo, che il assumeva per controllare la patologia caridaca su Per_1 base ipertensiva, sono stati rinvenuti in dosi terapeutiche e non in grado di determinare l'exitus”. Ancora: “L'amitriplina farmaco antidepressivo è stato rinvenuto in elevato dosaggio ed è ben noto che ciò può determinare gravi aritmie e condurre all'exitus (evento morte). Nei liquidi della salma è stato trovata una concentrazione di 0.55-16.1 ng/ml quando la dose terapeutica va da 0.1 a 0.2 ng/ml”. Dunque, un quantitativo di farmaco eccezionale che andava dalle 5 alle 20 volte in più rispetto alla dose terapeutica. Più precisamente il medico legale ha rilevato e che l'altro farmaco quello assunto per preservare da patologie cardiache, si trovava in tracce nel sangue in quantitativi normali. Dunque, il Per_1 ha assunto solo uno dei farmaci in dosi elevatissime, l'antidepressivo, e non l'altro, proprio al fine di provocare l'exitus. Tale esposizione, tragica e al tempo stesso lineare nel suo svolgersi, non è stata però condivisa dalla Compagnia assicurativa, tanto che la ricorrente, a mezzo procuratore, provvedeva a contestare la linea assunta dalla compagnia. In seguito, in mancanza di qualsiasi risposta positiva, la difesa della ricorrente, in fase stragiudiziale, chiedeva l'intervento dell'IVASS ( all. 15 ), ma senza esito ( all. n. 16 ) dal momento che la societa' confermava il diniego con Controparte_3 propria nota del 04.07.2023 ( all.n. 17). Inoltre, essa ricorrente in data 24.11.2023 adiva la procedura di mediazione presso l'Organismo Accorda e Concilia con sede in GI, ma la Compagnia assicuratrice declinava l'invito non aderendo alla richiesta ( all. n. 18 e 19 ), cosicche' si redigeva verbale negativo. Con riguardo al fondamento della dispiegata domanda, la parte ricorrente argomentava che, nel caso di specie, la polizza assicura una copertura anche per morte suicidio (purche' verificatasi dopo il secondo anno dalla sottoscrizione) con una serie di esclusioni, ovvero tutti gli eventi “fortuiti” che però sono stati causati da comportamento imprudente e pericoloso, tuttavia al tempo stesso fa espressa menzione della copertura dell'evento riferibile al suicidio, atto che viene compiuto volontariamente da un soggetto che intende porre fine alla propria vita. Nella polizza in esame l'evento morte viene coperto per qualunque tipologia di decesso (si badi: avvenuta per auto soppressione, per sinistro fortuito, per aver subito una aggressione violenta ecc), ad esclusione di una serie di condotte che esponga il contraente ad un “rischio” eccessivo di perdere la vita. Si badi bene tali modalità vengono indicate per il contraente che non abbia in animo alcuna volontà di togliersi la vita, ma che “sottovaluta” il rischio connesso ad alcune condotte, come partecipare a conflitti, a gare sportive estreme e non in condizioni di sicurezza, oppure tenere condotte caratterizzate da colpa grave omissiva, come ad esempio assumere farmaci prescritti in dosi superiori, laddove, evidentemente, si è omesso di controllare le indicazioni mediche. Viceversa, il suicidio, da intendersi quale atto totalmente diverso, è escluso da una sola norma: quella relativa al momento in cui si verifica, se prima o dopo i due anni. A ben vedere, proseguiva la ricorrente la norma invocata dalla Compagnia Assicurativa in realtà non serve ad escludere o a limitare una ipotesi di suicidio, ma, bensì, rientra in tutta quella serie di condotte caratterizzate da colpa o dolo, che aumentano in maniera esponenziale e non sopportabile per la Compagnia il rischio che si verifichi l'evento morte, non applicabile al casso del suicidio, laddove, nelle condizioni generali di polizza, l'unica norma che esclude o limita l'operatività della norma è quella del vincolo temporale (quando si è verificato l'atto di auto soppressione), non ricorrente nel caso di specie. Pertanto, avanzava domanda di risarcimento pari alla somma ancora dovuta all'istituto di credito per l'estinzione del mutuo pari ad € 131.407,00, somma costituita dal residuo certificato rilasciato dallo stesso istituto ( all. n. 20 ) oltre alla somma di € 25.283,31 corrisposta dalla sig.ra dopo la morte del marito per evitare di essere inserita Pt_1 nelle “ liste “ di soggetti inadempienti, oltre interessi e rivalutazione sulla somma sin dal giugno 2018 alla pronuncia. I ricorrenti nella dispiegata qualità avanzavano anche domanda di risarcimento per la sofferenza che il diniego della compagnia ha instillato nell'attrice e nella sua famiglia. Chiedevano pertanto accogliersi le seguenti conclusioni : “1) In via principale: accertare e dichiarare il diritto dell'attrice a vedersi riconoscere le somme di cui alla garanzia prevista dalla Polizza Vita n. 6079679, in corso di validità, emessa da poi confluita in Controparte_6 in relazione all'evento morte, rappresentato dal suicidio Controparte_3 del defunto marito sottoscrittore della polizza, in quanto Controparte_4 beneficiaria unitamente ai propri figli (nella qualità di eredi universali del
), avvenuto nel giugno del 2018; 2) In conseguenza di ciò condannare Per_1
l in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 al pagamento della somma complessiva di € 131. 407,19 oltre interessi e rivalutazione dal giugno 2018, o in alternativa dall'aprile 2022; 3) In subordine: accertare e dichiarare il diritto della attrice a vedersi riconosciuto, anche valutato in via equitativa, un danno per il diniego della Compagnia assicurativa alla liquidazione delle somme dovute, comportante un aggravio economico, costituente l'obbligo di versare le rate del mutuo mensilmente, a seguito della scomparsa del defunto marito, oltre che ad incidere sulle relazioni di vita e familiari dell'attrice medesima;
4) Condannare la convenuta al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al difensore antistatario”. Benchè ritualmente evocata in giudizio rimaneva contumace la compagnia assicurativa resistente. All'udienza del 27.6.2024 tenutasi in modalità cartolare, ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio processuale tra le parti e matura per la decisione, la controversia è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. per la decisione all'udienza del 17.2.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. In punto di diritto, si impone una necessaria precisazione. È stato efficacemente osservato in dottrina ed in giurisprudenza che la prova dei fatti posti dall'istante a sostegno della domanda, e che deve sorreggere la relativa decisione giurisdizionale, pur nell'ambito del rito semplificato di cognizione, non deve possedere un livello di certezza e/o verosimiglianza inferiore a quella che deve sorreggere una analoga decisione adottata all'esito di un procedimento ordinario. Ed invero, la sommarietà che caratterizza il prescelto rito speciale non deve influenzare la qualità dell'istruttoria che deve sorreggere la decisione, potendo essa, tutt'al più, incidere sulla mera deformalizzazione che caratterizzi il suo svolgimento, cosicché, il fatto che l'istruttoria possa essere condotta in regime di libertà di forme non significa che essa debba essere svolta in modo superficiale o frettoloso e raggiungere un grado di certezza probatoria meno elevato o rigoroso rispetto a quanto richiesto nel procedimento ordinario;
invero, la qualità della decisione assunta all'esito dei due giudizi non è diversa, essendo essa, in entrambi i casi, idonea al giudicato — processuale e sostanziale — ed idonea a regolare in maniera definitiva tra le parti il rapporto controverso dedotto in lite. Per quanto attiene, invece, all'onere probatorio gravante sulle parti ed ai poteri istruttori del giudice nell'ambito del procedimento sommario di cognizione, di recente la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare in merito che la necessità di “un'istruzione non sommaria” non può ravvisarsi nella mancanza di prove offerte dalle parti nella fase sommaria, posto che gli elementi per decidere se sia o meno necessaria la conversione del rito (da sommario a ordinario) devono risultare dalle difese svolte da attore e convenuto, non invece dalle carenze delle stesse. Ebbene, facendo buon governo dei principi di diritto innanzi esposti
— ed ai quali il Tribunale intende prestare adesione — non può che osservarsi come dalle fonti di prova offerte dalla parte ricorrente sin dall'introduzione del giudizio risulti fondata la domanda dispiegata.
3. Ciò posto, ritiene la scrivente giudicante che la domanda avanzata dai ricorrenti sia infondata e meriti accoglimento per le ragioni in appresso indicate. Tralasciando ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) —, va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata fondata nel merito e nei limiti indicati per quanto in appresso osservato. Ed invero, la domanda avanzata dalla parte ricorrente in proprio e nella dispiegata qualità\ è qualificabile come azione di adempimento contrattuale diretta al conseguimento dell'indennizzo previsto dalle condizioni di polizza per il verificarsi dell'evento concretizzante il rischio oggetto della copertura assicurativa.
A fronte di ciò l' convenuta, al fine di escludere CP_6
l'operatività dell'obbligazione indennitaria azionata, avrebbe dovuto eccepire l'esclusione della garanzia assicurativa in ragione della mancata prova del fatto storico generatore del pregiudizio subito dall'assicurato e comunque dell'esclusione dello stesso dalla protezione assicurata mediante la polizza.
In punto di riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art. 1218 c.c., si può innanzitutto richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Dunque, con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei contratti di assicurazione, è opportuno premettere che secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, come da ultimo riaffermati con la pronuncia della Suprema Corte n. 1558 del 2018, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa.
Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore (cfr. anche Cass. n. 30656/2017; n. 6548/2013; ex multis, più di recente Sez. 3 - , Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023 (Rv. 669464 - 01).
Sulla base di tale assunto la giurisprudenza ha avuto quindi modo di precisare che “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass. 30656/2017); analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081); mentre, sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (Cass. 7242/2005, 19734/ 2011). Ancora piu' di recente con motivazioni cui il Tribunale intende prestare adesione si è convincentemente ribadito che (cfr. cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1469 del 21/01/2025 (Rv. 673658 - 01) “La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare”. In definitiva, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto e, una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, grava sull'assicuratore l'onere di provare un fatto impeditivo della pretesa attorea che come tale, rappresentando il fatto costitutivo dell'eccezione sollevata, rientra nel suo onere probatorio.
Inoltre, - considerato che l'individuazione del rischio può essere effettuata con indicazioni positive ovvero con indicazioni negative e talvolta con indicazioni positive e negative, in quanto solitamente nelle polizze sono contemporaneamente indicate sia le circostanze in cui l'evento deve manifestarsi (c.d. rischi assunti) sia quelle la cui ricorrenza esclude la copertura (c.d. rischi esclusi) - se il rischio viene individuato anche negativamente mediante eccezioni, allora le circostanze impedienti l'esigibilità della prestazione d'indennizzo debbono essere provate dal preteso obbligato, ovvero dall'assicuratore.
Tornando al caso di specie, mette conto evidenziare come parte ricorrente abbia, indubbiamente, assolto l'onere probatorio su di sé incombente fornendo piena prova, mediante la documentazione depositata in atti, del contratto di polizza assicurativa intercorso tra il de cuius e la predetta compagnia (cfr. all.
5-6 proc ricorrente), la stessa legittimazione attiva in capo ad essa ricorrente in proprio e nella dispiegata qualità (cfr. (cfr. doc. 1,2,3, prod ricorrente), nonché il verificarsi dell'evento morte (cfr. certificato all.n.9) in data 21.6.2018, peraltro avvenuto in una delle condizioni previste (art. 25 e 26 condizioni di Polizza -all.6 prod. ricorrente) e coperte da assicurazione, ovvero l'exitus avvenuto per suicidio in data successiva ai due anni dalla sottoscrizione della polizza (cfr. all.8 decreto archiviazione GIP nonché all.7 relazione peritale pg.6 e 7). Più precisamente, CP_11 da tali dati documentali, in assenza di benchè minima contestazione giudiziale, si può con tranquillante certezza inferire che il decesso del de cuius dei ricorrenti sia riconducibile al suicidio. Ciò posto, a fronte di tali univoci dati documentali, nessuna contestazione parte resistente, assumendo il contegno processuale della contumacia, ha ritenuto di dover sollevare in sede giudiziale, né la stessa (sulla quale incombeva il relativo onere ex art. 1218 c.c.) ha provato in giudizio la sussistenza di un fatto impeditivo della pretesa attorea che come tale, rappresentando il fatto costitutivo dell'eccezione da sollevarsi, rientrava, come detto, nel suo onere probatorio ovvero la sussistenza di determinato evento che rendeva non indennizzabile l'evento suicidio nel caso di odierno scrutinio (cd. rischio non compreso) o comunque la sussistenza di una data condizione che rendeva non indennizzabile un rischio pur compreso dalle condizioni. Sotto altro profilo, mette conto evidenziare che dalle condizioni di polizza prodotta, emerge che (art. 3 e 26 condizioni di polizza) che la
“prestazione assicurata è pari al debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del decesso, al netto di eventuali rate insolute, che residua dal rapporto di finanziamento contratto dall'assicurato verso la banca.” Applicando tale condizione contrattuale se ne inferisce che il debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del decesso del per come documentato dagli stessi ricorrenti ammontava ad Per_1 euro 112.583,36, di guisa che alla predetta somma deve essere condanna la compagnia convenuta oltre agli interessi alla data della messa in mora (cfr. all. 10 denuncia di sinistro -9-10-2018) sino al soddisfo.
Alcun ulteriore indennizzo appare riconoscibile ai ricorrenti essendo rimasto sfornito del tutto prova documentale.
Pertanto, la domanda dei ricorrenti merita accoglimento nei limiti indicati.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo al decisum ed ai parametri del relativo DM in vigore ed avuto riguardo al tenore dell'attività difensiva prestata con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord II sezione civile, pronunciando definitivamente nel procedimento r.g.n. n 1932/2024, così ha deciso:
- accerta e dichiara il diritto in capo a , nata a [...] Parte_1 il 08.04.1980, C.f. ) in proprio e nella qualita' C.F._1 di genitrice unica esercente la responsabilita' familiare e legale sui propri figli minori nato a Caserta il Persona_1
17.04.2010 C.F. e CodiceFiscale_2 CP_1 nato a [...] il [...], C.F. nonché CodiceFiscale_3 in capo a nato a [...] il [...] c.f. CP_2 [...] , all'indennizzo di cui alla garanzia prevista dalla Polizza C.F._4
Vita CP08 n. 6079679, in corso di validità, emessa da
[...] poi confluita in;
Controparte_6 Controparte_3
-condanna la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei predetti ricorrenti in proprio e nella dispiegata qualità della somma complessiva di € 112.583,36, oltre interessi dalla data della messa in mora (cfr. all. 10 denuncia di sinistro -9-10-2018) sino al soddisfo;
-condanna la resistente in persona del Controparte_3 legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in euro 380,00 per spese vive ed euro 7.052,00, oltre rimborso spese forfetario in ragione del 15%, iva e cap come per legge con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 19.3.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II sezione civile nella persona della dott. ssa Matilde Boccia ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.2.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1932/2024 promossa a seguito di ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pendente
TRA
1) , nata a [...] il [...], C.f. Parte_1
, residente in [...]
Minzoni, n. 29, in proprio e nella qualita' di genitrice unica esercente la responsabilita' familiare e legale sui propri figli minori
[...]
nato a Caserta il 17.04.2010 C.F. Per_1 CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...], C.F. CP_1 [...]
nonché 2) nato a [...] il [...] C.F._3 CP_2
c.f. tutti elettivamente dom.ti in CodiceFiscale_4
GI , alla Via Roma n. 266, presso lo studio dell'avv. Antonio Pezone (C.F. ), nella presente CodiceFiscale_5 procedura in virtu' di procura alle liti concessa in calce all'atto introduttivo del giudizio, con fogli separati,
-parte attrice-
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_3 legale in Milano, al Corso di Porta Vigentina n. 9 ( PEC :
) C.F. – P.IVA : Email_1 P.IVA_1
). P.IVA_2 -parte convenuta contumace-
***
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.2.2025.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 6.3.2024 la ricorrente in proprio e nella dispiegata qualità, e Parte_1 Pt_2 hanno convenuto in giudizio la compagnia assicurativa
[...] [...] in persona del legale rapp.te p.t., innanzi CP_3
l'intestato Tribunale, esponendo che :
- essi ricorrenti costituiscono il nucleo familiare residuo del sig.
(doc n. 1 Stato di Famiglia e Doc n. 2 – 3 Atto Controparte_4 notarile di successione e accettazione con beneficio di inventario), specificando che ella dal sig. aveva avuto tre figli: Controparte_4
attualmente maggiorenne, e CP_2 Persona_1 CP_1
minorenni ;
[...]
- nell'anno 2012, il sig. , marito della signora , Controparte_4 Pt_1 sottoscriveva un contratto di mutuo (doc n. 4) per l'acquisto dell'abitazione in Caivano, sottoscrivendo il contratto presso l'istituto di credito BPM, Filiale di CASORIA (NA) e contemporaneamente, a garanzia del mutuo medesimo, una polizza assicurativa sulla vita (doc n. 5) con la società Avipop Vita S.p.a. (oggi confluita in “
[...]
in particolare dalla - Gruppo CP_5 Controparte_3
Cattolica;
- il mutuo stipulato ammontava ad un totale di euro 131.633,21 (particolare doc n. 4 – piano di ammortamento) regolarmente assolto in rate mensili sino al giugno del 2018 dal sig per un totale Per_1 residuo di 112.583,36 euro cui si aggiungeva l'importo di € 25.283,21 corrisposto dalla dopo la morte del coniuge ( all. 12 ); Pt_1
- la polizza, inizialmente sottoscritta con la Controparte_6
confluita per una percentuale del 100% nel gruppo
[...] CP_7 ed in particolare in Controparte_8 CP_3
( all. 21 pag. 68 Visura CCIAA ), che ne aveva CP_3 rilevato la titolarità, confermandone l'integrale contenuto;
-tale polizza riportava la dicitura “Polizze collettive associate a mutui prestiti”, ed aveva quale oggetto la copertura, in caso morte (oltre ad una serie di coperture tese a garantire il titolare delle obbligazioni del mutuo dalla eventuale perdita temporanea del lavoro o da infortuni temporaneamente invalidanti), di una somma utile alla copertura del finanziamento del mutuo medesimo ( all. n. 6 );
- quali beneficiari di tale polizza sottoscritta dal Sig. figuravano Per_1
“gli eredi legittimi dell'assicurato”( all.n. 5 ), vale a dire la moglie, l'istante signora , ed i figli;
Pt_1
- purtroppo, in drammatiche circostanze, il 21 giugno 2018, il sig.
, si toglieva la vita, come riportato anche dal referto Controparte_4
(doc n 7) del medico legale e dalle conclusioni dell'autorità giudiziaria del Tribunale di Napoli Nord ingerendo volontariamente una dose fatale di farmaci che hanno portato ad un arresto cardiaco;
- la tragica fatalità, consumatasi nel Comune di Casal di Pricipe ( all. 9), era oggetto di indagini delle autorità giudiziarie, la quale disponeva l'esame autoptico sulla salma del fu sig. e sulla scorta di tale Per_1 approfondito esame ha potuto affermare, nel decreto di archiviazione,
“…è emerso come il decesso di sia dovuto ad azione suicida Controparte_4
” ( all. 8);
- sulla scorta di tali circostanze la sig.ra il 09.10.2018, chiedeva Pt_1 come da condizioni generali l'attivazione della garanzia alla societa' assicuratrice ( all. 10 ) che a sua volta chiedeva - con nota del 08.11.2028 ( all. 11 ) ulteriore documentazione;
- nelle more la sig,ra onorava le rate del mutuo scadute, Pt_1 corrispondendo, la somma di € 25.283,31 fino al 30.11.2021 ( all.n. 12 ) dovute secondo la prospettazione di chi scrive dalla compagnia assicurativa;
da quella data la stessa era costretta a fermarsi non riuscendo piu' ad onorare il gravoso impegno cosicche' alla data del 06. 03.2024 residua – come da certificazione rilasciata da BPM – la somma di € 106.123,88 ( all. n. 20 ), residuando la somma di
€131.407,19 ;
- intanto, la società negava la risarcibilità del Controparte_9 sinistro agli eredi appellandosi ad uno dei casi di esclusione dalle condizioni di polizza, in particolare l'art. 26 che prevedeva l'esclusione della garanzia “ in conseguenza “ … dell'uso di medicine in dosi non prescritte dal medico …” ( all n. 13 ). Al riguardo parte ricorrente specificava che invero, la relazione del medico legale afferma essersi trattato di azione deliberata e volontaria per determinare lo scopo : il sig. purtroppo, volontariamente Per_1 aveva ingerito enormi quantitativi di farmaci al fine di procurarsi la morte, come avvenuto. Cio' e' confermato dal medico legale che nella sua disamina, prosegue, affermando che nel sangue del fu sig. Per_1
e negli altri liquidi biologici: “l'attenzione è stata focalizzata sulla Amitriplina, in quanto le altre molecole, l'amlodipina farmaco vasodilatatore utilizzato per la cura di patologie cardiovascolari lo Zofenopril, anti ipertensivo, che il assumeva per controllare la patologia caridaca su Per_1 base ipertensiva, sono stati rinvenuti in dosi terapeutiche e non in grado di determinare l'exitus”. Ancora: “L'amitriplina farmaco antidepressivo è stato rinvenuto in elevato dosaggio ed è ben noto che ciò può determinare gravi aritmie e condurre all'exitus (evento morte). Nei liquidi della salma è stato trovata una concentrazione di 0.55-16.1 ng/ml quando la dose terapeutica va da 0.1 a 0.2 ng/ml”. Dunque, un quantitativo di farmaco eccezionale che andava dalle 5 alle 20 volte in più rispetto alla dose terapeutica. Più precisamente il medico legale ha rilevato e che l'altro farmaco quello assunto per preservare da patologie cardiache, si trovava in tracce nel sangue in quantitativi normali. Dunque, il Per_1 ha assunto solo uno dei farmaci in dosi elevatissime, l'antidepressivo, e non l'altro, proprio al fine di provocare l'exitus. Tale esposizione, tragica e al tempo stesso lineare nel suo svolgersi, non è stata però condivisa dalla Compagnia assicurativa, tanto che la ricorrente, a mezzo procuratore, provvedeva a contestare la linea assunta dalla compagnia. In seguito, in mancanza di qualsiasi risposta positiva, la difesa della ricorrente, in fase stragiudiziale, chiedeva l'intervento dell'IVASS ( all. 15 ), ma senza esito ( all. n. 16 ) dal momento che la societa' confermava il diniego con Controparte_3 propria nota del 04.07.2023 ( all.n. 17). Inoltre, essa ricorrente in data 24.11.2023 adiva la procedura di mediazione presso l'Organismo Accorda e Concilia con sede in GI, ma la Compagnia assicuratrice declinava l'invito non aderendo alla richiesta ( all. n. 18 e 19 ), cosicche' si redigeva verbale negativo. Con riguardo al fondamento della dispiegata domanda, la parte ricorrente argomentava che, nel caso di specie, la polizza assicura una copertura anche per morte suicidio (purche' verificatasi dopo il secondo anno dalla sottoscrizione) con una serie di esclusioni, ovvero tutti gli eventi “fortuiti” che però sono stati causati da comportamento imprudente e pericoloso, tuttavia al tempo stesso fa espressa menzione della copertura dell'evento riferibile al suicidio, atto che viene compiuto volontariamente da un soggetto che intende porre fine alla propria vita. Nella polizza in esame l'evento morte viene coperto per qualunque tipologia di decesso (si badi: avvenuta per auto soppressione, per sinistro fortuito, per aver subito una aggressione violenta ecc), ad esclusione di una serie di condotte che esponga il contraente ad un “rischio” eccessivo di perdere la vita. Si badi bene tali modalità vengono indicate per il contraente che non abbia in animo alcuna volontà di togliersi la vita, ma che “sottovaluta” il rischio connesso ad alcune condotte, come partecipare a conflitti, a gare sportive estreme e non in condizioni di sicurezza, oppure tenere condotte caratterizzate da colpa grave omissiva, come ad esempio assumere farmaci prescritti in dosi superiori, laddove, evidentemente, si è omesso di controllare le indicazioni mediche. Viceversa, il suicidio, da intendersi quale atto totalmente diverso, è escluso da una sola norma: quella relativa al momento in cui si verifica, se prima o dopo i due anni. A ben vedere, proseguiva la ricorrente la norma invocata dalla Compagnia Assicurativa in realtà non serve ad escludere o a limitare una ipotesi di suicidio, ma, bensì, rientra in tutta quella serie di condotte caratterizzate da colpa o dolo, che aumentano in maniera esponenziale e non sopportabile per la Compagnia il rischio che si verifichi l'evento morte, non applicabile al casso del suicidio, laddove, nelle condizioni generali di polizza, l'unica norma che esclude o limita l'operatività della norma è quella del vincolo temporale (quando si è verificato l'atto di auto soppressione), non ricorrente nel caso di specie. Pertanto, avanzava domanda di risarcimento pari alla somma ancora dovuta all'istituto di credito per l'estinzione del mutuo pari ad € 131.407,00, somma costituita dal residuo certificato rilasciato dallo stesso istituto ( all. n. 20 ) oltre alla somma di € 25.283,31 corrisposta dalla sig.ra dopo la morte del marito per evitare di essere inserita Pt_1 nelle “ liste “ di soggetti inadempienti, oltre interessi e rivalutazione sulla somma sin dal giugno 2018 alla pronuncia. I ricorrenti nella dispiegata qualità avanzavano anche domanda di risarcimento per la sofferenza che il diniego della compagnia ha instillato nell'attrice e nella sua famiglia. Chiedevano pertanto accogliersi le seguenti conclusioni : “1) In via principale: accertare e dichiarare il diritto dell'attrice a vedersi riconoscere le somme di cui alla garanzia prevista dalla Polizza Vita n. 6079679, in corso di validità, emessa da poi confluita in Controparte_6 in relazione all'evento morte, rappresentato dal suicidio Controparte_3 del defunto marito sottoscrittore della polizza, in quanto Controparte_4 beneficiaria unitamente ai propri figli (nella qualità di eredi universali del
), avvenuto nel giugno del 2018; 2) In conseguenza di ciò condannare Per_1
l in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 al pagamento della somma complessiva di € 131. 407,19 oltre interessi e rivalutazione dal giugno 2018, o in alternativa dall'aprile 2022; 3) In subordine: accertare e dichiarare il diritto della attrice a vedersi riconosciuto, anche valutato in via equitativa, un danno per il diniego della Compagnia assicurativa alla liquidazione delle somme dovute, comportante un aggravio economico, costituente l'obbligo di versare le rate del mutuo mensilmente, a seguito della scomparsa del defunto marito, oltre che ad incidere sulle relazioni di vita e familiari dell'attrice medesima;
4) Condannare la convenuta al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al difensore antistatario”. Benchè ritualmente evocata in giudizio rimaneva contumace la compagnia assicurativa resistente. All'udienza del 27.6.2024 tenutasi in modalità cartolare, ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio processuale tra le parti e matura per la decisione, la controversia è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. per la decisione all'udienza del 17.2.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. In punto di diritto, si impone una necessaria precisazione. È stato efficacemente osservato in dottrina ed in giurisprudenza che la prova dei fatti posti dall'istante a sostegno della domanda, e che deve sorreggere la relativa decisione giurisdizionale, pur nell'ambito del rito semplificato di cognizione, non deve possedere un livello di certezza e/o verosimiglianza inferiore a quella che deve sorreggere una analoga decisione adottata all'esito di un procedimento ordinario. Ed invero, la sommarietà che caratterizza il prescelto rito speciale non deve influenzare la qualità dell'istruttoria che deve sorreggere la decisione, potendo essa, tutt'al più, incidere sulla mera deformalizzazione che caratterizzi il suo svolgimento, cosicché, il fatto che l'istruttoria possa essere condotta in regime di libertà di forme non significa che essa debba essere svolta in modo superficiale o frettoloso e raggiungere un grado di certezza probatoria meno elevato o rigoroso rispetto a quanto richiesto nel procedimento ordinario;
invero, la qualità della decisione assunta all'esito dei due giudizi non è diversa, essendo essa, in entrambi i casi, idonea al giudicato — processuale e sostanziale — ed idonea a regolare in maniera definitiva tra le parti il rapporto controverso dedotto in lite. Per quanto attiene, invece, all'onere probatorio gravante sulle parti ed ai poteri istruttori del giudice nell'ambito del procedimento sommario di cognizione, di recente la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare in merito che la necessità di “un'istruzione non sommaria” non può ravvisarsi nella mancanza di prove offerte dalle parti nella fase sommaria, posto che gli elementi per decidere se sia o meno necessaria la conversione del rito (da sommario a ordinario) devono risultare dalle difese svolte da attore e convenuto, non invece dalle carenze delle stesse. Ebbene, facendo buon governo dei principi di diritto innanzi esposti
— ed ai quali il Tribunale intende prestare adesione — non può che osservarsi come dalle fonti di prova offerte dalla parte ricorrente sin dall'introduzione del giudizio risulti fondata la domanda dispiegata.
3. Ciò posto, ritiene la scrivente giudicante che la domanda avanzata dai ricorrenti sia infondata e meriti accoglimento per le ragioni in appresso indicate. Tralasciando ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) —, va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata fondata nel merito e nei limiti indicati per quanto in appresso osservato. Ed invero, la domanda avanzata dalla parte ricorrente in proprio e nella dispiegata qualità\ è qualificabile come azione di adempimento contrattuale diretta al conseguimento dell'indennizzo previsto dalle condizioni di polizza per il verificarsi dell'evento concretizzante il rischio oggetto della copertura assicurativa.
A fronte di ciò l' convenuta, al fine di escludere CP_6
l'operatività dell'obbligazione indennitaria azionata, avrebbe dovuto eccepire l'esclusione della garanzia assicurativa in ragione della mancata prova del fatto storico generatore del pregiudizio subito dall'assicurato e comunque dell'esclusione dello stesso dalla protezione assicurata mediante la polizza.
In punto di riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art. 1218 c.c., si può innanzitutto richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Dunque, con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei contratti di assicurazione, è opportuno premettere che secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, come da ultimo riaffermati con la pronuncia della Suprema Corte n. 1558 del 2018, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa.
Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore (cfr. anche Cass. n. 30656/2017; n. 6548/2013; ex multis, più di recente Sez. 3 - , Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023 (Rv. 669464 - 01).
Sulla base di tale assunto la giurisprudenza ha avuto quindi modo di precisare che “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass. 30656/2017); analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081); mentre, sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (Cass. 7242/2005, 19734/ 2011). Ancora piu' di recente con motivazioni cui il Tribunale intende prestare adesione si è convincentemente ribadito che (cfr. cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1469 del 21/01/2025 (Rv. 673658 - 01) “La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare”. In definitiva, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto e, una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, grava sull'assicuratore l'onere di provare un fatto impeditivo della pretesa attorea che come tale, rappresentando il fatto costitutivo dell'eccezione sollevata, rientra nel suo onere probatorio.
Inoltre, - considerato che l'individuazione del rischio può essere effettuata con indicazioni positive ovvero con indicazioni negative e talvolta con indicazioni positive e negative, in quanto solitamente nelle polizze sono contemporaneamente indicate sia le circostanze in cui l'evento deve manifestarsi (c.d. rischi assunti) sia quelle la cui ricorrenza esclude la copertura (c.d. rischi esclusi) - se il rischio viene individuato anche negativamente mediante eccezioni, allora le circostanze impedienti l'esigibilità della prestazione d'indennizzo debbono essere provate dal preteso obbligato, ovvero dall'assicuratore.
Tornando al caso di specie, mette conto evidenziare come parte ricorrente abbia, indubbiamente, assolto l'onere probatorio su di sé incombente fornendo piena prova, mediante la documentazione depositata in atti, del contratto di polizza assicurativa intercorso tra il de cuius e la predetta compagnia (cfr. all.
5-6 proc ricorrente), la stessa legittimazione attiva in capo ad essa ricorrente in proprio e nella dispiegata qualità (cfr. (cfr. doc. 1,2,3, prod ricorrente), nonché il verificarsi dell'evento morte (cfr. certificato all.n.9) in data 21.6.2018, peraltro avvenuto in una delle condizioni previste (art. 25 e 26 condizioni di Polizza -all.6 prod. ricorrente) e coperte da assicurazione, ovvero l'exitus avvenuto per suicidio in data successiva ai due anni dalla sottoscrizione della polizza (cfr. all.8 decreto archiviazione GIP nonché all.7 relazione peritale pg.6 e 7). Più precisamente, CP_11 da tali dati documentali, in assenza di benchè minima contestazione giudiziale, si può con tranquillante certezza inferire che il decesso del de cuius dei ricorrenti sia riconducibile al suicidio. Ciò posto, a fronte di tali univoci dati documentali, nessuna contestazione parte resistente, assumendo il contegno processuale della contumacia, ha ritenuto di dover sollevare in sede giudiziale, né la stessa (sulla quale incombeva il relativo onere ex art. 1218 c.c.) ha provato in giudizio la sussistenza di un fatto impeditivo della pretesa attorea che come tale, rappresentando il fatto costitutivo dell'eccezione da sollevarsi, rientrava, come detto, nel suo onere probatorio ovvero la sussistenza di determinato evento che rendeva non indennizzabile l'evento suicidio nel caso di odierno scrutinio (cd. rischio non compreso) o comunque la sussistenza di una data condizione che rendeva non indennizzabile un rischio pur compreso dalle condizioni. Sotto altro profilo, mette conto evidenziare che dalle condizioni di polizza prodotta, emerge che (art. 3 e 26 condizioni di polizza) che la
“prestazione assicurata è pari al debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del decesso, al netto di eventuali rate insolute, che residua dal rapporto di finanziamento contratto dall'assicurato verso la banca.” Applicando tale condizione contrattuale se ne inferisce che il debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del decesso del per come documentato dagli stessi ricorrenti ammontava ad Per_1 euro 112.583,36, di guisa che alla predetta somma deve essere condanna la compagnia convenuta oltre agli interessi alla data della messa in mora (cfr. all. 10 denuncia di sinistro -9-10-2018) sino al soddisfo.
Alcun ulteriore indennizzo appare riconoscibile ai ricorrenti essendo rimasto sfornito del tutto prova documentale.
Pertanto, la domanda dei ricorrenti merita accoglimento nei limiti indicati.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo al decisum ed ai parametri del relativo DM in vigore ed avuto riguardo al tenore dell'attività difensiva prestata con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord II sezione civile, pronunciando definitivamente nel procedimento r.g.n. n 1932/2024, così ha deciso:
- accerta e dichiara il diritto in capo a , nata a [...] Parte_1 il 08.04.1980, C.f. ) in proprio e nella qualita' C.F._1 di genitrice unica esercente la responsabilita' familiare e legale sui propri figli minori nato a Caserta il Persona_1
17.04.2010 C.F. e CodiceFiscale_2 CP_1 nato a [...] il [...], C.F. nonché CodiceFiscale_3 in capo a nato a [...] il [...] c.f. CP_2 [...] , all'indennizzo di cui alla garanzia prevista dalla Polizza C.F._4
Vita CP08 n. 6079679, in corso di validità, emessa da
[...] poi confluita in;
Controparte_6 Controparte_3
-condanna la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei predetti ricorrenti in proprio e nella dispiegata qualità della somma complessiva di € 112.583,36, oltre interessi dalla data della messa in mora (cfr. all. 10 denuncia di sinistro -9-10-2018) sino al soddisfo;
-condanna la resistente in persona del Controparte_3 legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in euro 380,00 per spese vive ed euro 7.052,00, oltre rimborso spese forfetario in ragione del 15%, iva e cap come per legge con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 19.3.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..