Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1095
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Sentenza 19 marzo 2025

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Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II Civile, ha pronunciato sentenza nel procedimento promosso da una madre, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, e dai figli stessi, contro una compagnia assicurativa. I ricorrenti, quali eredi del defunto marito e padre, hanno agito per ottenere l'indennizzo previsto da una polizza vita stipulata a garanzia di un mutuo ipotecario. Il mutuo era stato contratto dal defunto nel 2012 e la polizza, originariamente emessa da una compagnia poi confluita nella resistente, prevedeva la copertura del debito residuo in caso di morte dell'assicurato. Il decesso del marito e padre è avvenuto il 21 giugno 2018 a causa di suicidio, come accertato dall'autorità giudiziaria e confermato dalla relazione medico-legale, che ha evidenziato l'assunzione volontaria di un dosaggio elevato di farmaci antidepressivi. La compagnia assicurativa aveva negato la risarcibilità invocando una clausola di esclusione relativa all'uso di medicine in dosi non prescritte, mentre i ricorrenti sostenevano che il suicidio, atto volontario, non rientrava in tale esclusione ma era coperto dalla polizza, salvo il limite temporale dei due anni dalla sottoscrizione, termine nel caso di specie rispettato. I ricorrenti chiedevano il pagamento del debito residuo del mutuo, pari a € 131.407,19, oltre a somme per le rate da loro pagate e per il danno morale patito a causa del diniego. La compagnia assicurativa, benché regolarmente evocata, è rimasta contumace.

Il Tribunale, dopo aver preliminarmente chiarito che la sommarietà del rito non incide sulla qualità dell'istruttoria e sulla certezza probatoria richiesta, ha ritenuto la domanda fondata nel merito, accogliendola nei limiti di quanto provato. In applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere probatorio nei contratti di assicurazione, il giudice ha affermato che spetta all'assicurato provare la fonte del diritto e l'avverarsi del rischio coperto, mentre sull'assicuratore grava l'onere di provare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa, quali le clausole di esclusione del rischio. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno fornito prova del contratto di polizza, della loro legittimazione attiva, dell'evento morte per suicidio avvenuto dopo i due anni dalla sottoscrizione, e che tale evento rientrava nelle condizioni di polizza. La compagnia assicurativa, rimasta contumace, non ha provato alcun fatto impeditivo alla pretesa. Pertanto, il Tribunale ha accertato il diritto dei ricorrenti all'indennizzo e ha condannato la compagnia assicurativa al pagamento della somma di € 112.583,36, corrispondente al debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del decesso, come documentato, oltre interessi dalla messa in mora. Non è stato riconosciuto alcun ulteriore indennizzo per mancanza di prova documentale. Le spese di lite sono state poste a carico della convenuta soccombente e liquidate in dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1095
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 1095
    Data del deposito : 19 marzo 2025

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