TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 979/2025 R.G.A.C.C., vertente tra
Parte_1
(C.F. - P. IVA
[...] P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano, via Fatebenefratelli n. 16, presso lo studio degli avv.ti Cesare Carlizzi e Valentina Resta, che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso, su foglio separato ricorrente e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
convenuto contumace
Motivi della decisione
1.1. Con atto ricorso depositato l'11/02/2025 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
ha convenuto in giudizio esponendo: Controparte_1
pagina 1 di 6 - che in data 1°/11/2020, concedeva in godimento a Controparte_1
in qualità di socio assegnatario, un alloggio sito in Sesto San Giovanni, via
Masaniello n. 66, consistente nell'appartamento n. B3SX 8.1 di 87 mq., ubicato al piano 8°, composto da 3 locali oltre servizi, classe energetica A, con annesso vano cantina identificato con il n. 30 sito al piano S1 e box ad uso autorimessa n. 17 ubicato al piano S1 (cfr. doc. 3);
- il canone annuo di godimento veniva fissato in €5.815,80 per l'appartamento e in €1.930,00 per il box, oltre IVA ed oneri accessori e servizi generali resi dalla (v. doc. 3); Parte_1
- che la suddetta parte convenuta, contravvenendo agli obblighi sociali statutariamente assunti, “rendendosi moroso per l'importo pari, ad oggi, ad euro 17.094,63 (doc. 4 - 5)”;
- che, con delibera del C.d.A. in data 20 gennaio 2025, la Parte_1
attrice, ai sensi di Statuto – preso atto del perdurante stato di morosità in violazione degli obblighi assunti con la qualità di socio – deliberava la sua esclusione da socio e la risoluzione dell'assegnazione in godimento dell'appartamento in atti meglio identificato (doc. 9);
- che, con lettera raccomandata a.r. del 28 gennaio 2025, il Presidente della Cooperativa informava della predetta deliberazione Controparte_1
di esclusione da socio;
- che, pertanto, ad oggi il convenuto occupa sine titulo l'alloggio.
La parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertata, per quanto esposto in narrativa, la risoluzione del rapporto mutualistico di assegnazione in godimento di alloggio intercorso con il signor e l'occupazione senza titolo da parte di Controparte_1
quest'ultimo dell'appartamento sito in Sesto San Giovanni (MI), Via
Masaniello n. 66, piano 8°, con annessa cantina e box n. 17 ad uso autorimessa: condannare il convenuto a rilasciare e a Controparte_1
restituire immediatamente nella disponibilità della Parte_1 pagina 2 di 6 l'appartamento identificato con il n. Parte_1
B3SX 8.1 di metri quadri 87, ubicato al piano 8° dello stabile sociale sito
Sesto San Giovanni (MI), via Masaniello n. 66, composto da 3 locali oltre servizi, classe energetica A, con annesso vano cantina identificato con il n. 30 sito al piano S1 (rif. catastali: foglio 6, particella 530, subalterno 734), e il box ad uso autorimessa n. 17 ubicato al piano S1 (rif. catastali: foglio 6, particella
530, sub 788), liberi da persone e cose sue.”.
1.2. Nessuno si è costituito per parte resistente, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo in data 10/03/2025 a mezzo servizio postale, nelle forme dell'art. 140 c.p.c. (v. relata di notifica in atti): ne va ribadita la declaratoria di contumacia.
1.3. La causa, di natura documentale, è stata quindi decisa dal Tribunale così come previsto dall'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
2. Nel merito, si evidenzia quanto segue.
2.1. La ricorrente è una cooperativa avente ad oggetto l'assegnazione ai soci in godimento, o in locazione a terzi, di immobili facenti parte del proprio patrimonio (cfr. docc. 1 e 2 della parte ricorrente).
2.2. Nel caso di specie, risultano sufficientemente accertate le seguenti circostanze dedotte dalla parte ricorrente:
- con scrittura privata del 19/10/2020 la Parte_1
ha assegnato al sig. l'immobile sito in Sesto San
[...] Controparte_1
Giovanni, via Masaniello n. 66, piano ottavo, contraddistinto con l'alloggio n.
B3SX 8.1 ed annessa cantina identificata al n. 30, oltre al box identificato al n.
17 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente);
- il canone mensile di godimento dell'immobile sociale posto a carico di era pari ad €5.815,80 annui per l'appartamento, oltre ad Controparte_1
€1.930,00 annui per il box, oltre al pagamento degli oneri accessori e dei servizi resi dalla Cooperativa assegnante;
pagina 3 di 6 - a far data dal mese di febbraio del 2024, il resistente cessava di corrispondere alla Cooperativa il canone per il godimento dell'immobile sociale e del box, comprensivo della quota delle spese (cfr. docc. 4 e 5 di parte ricorrente). Tale circostanza è stata allegata dalla parte ricorrente nel ricorso e il resistente, essendo rimasto contumace, non ha ovviamente dedotto né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte e, in particolare, dell'avvenuto pagamento
(totale o parziale) dei canoni in questione;
invero, secondo l'orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza, pienamente condiviso da questo
Tribunale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., sez. un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. 16.11.2020 n. 25872; Cass.
2.9.2020 n.
18200; Cass. 18.2.2020 n. 3996; Cass. 18.11.2019 n. 29871; Cass.
5.8.2019 n.
20891; Cass. 21.5.2019 n. 13685; Cass. 12.10.2018 n. 25584). Nel caso di specie, come si è detto, la parte ricorrente ha provato l'esistenza del titolo, la fonte negoziale del credito fatto valere nel presente giudizio, mentre la controparte, rimasta contumace, non ha ovviamente allegato né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte e, in particolare, dell'avvenuto pagamento (totale o parziale);
- stante il persistere dell'inadempimento e della morosità del resistente, con delibera assunta in data 20/01/2025, la Cooperativa deliberava l'esclusione del socio e, quindi, la sua decadenza dal Controparte_1
diritto di assegnazione in godimento dell'immobile sociale;
pagina 4 di 6 - con raccomandata a.r. in data 28/01/2025, il Presidente della
Cooperativa ricorrente trasmetteva a la predetta Controparte_1
deliberazione di esclusione da socio;
- dal mese di febbraio 2025 il resistente occupa sine titulo l'alloggio sociale. Anche tale circostanza è stata allegata dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo e la parte resistente, essendo rimasta contumace, non ha ovviamente dedotto né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva. Inoltre, la circostanza che la resistente sia rimasta, quantomeno sino alla data d'introduzione del giudizio, nella detenzione (senza titolo) del cespite per cui è causa, è documentata dallo stesso esito della notificazione dell'atto introduttivo della lite, eseguita ex art. 140 c.p.c., presso l'indirizzo in Sesto San Giovanni, via Masaniello n. 66, in cui si trova l'immobile del cui rilascio si controverte (v. relata di notificazione in atti);
- in definitiva, è rimasto inadempiente al pagamento Controparte_1
dei canoni di godimento a partire dal mese di febbraio 2024, nonché delle spese condominiali e di gestione, per l'importo complessivo di €17.094,63.
2.3. La delibera di esclusione, alla luce di quanto precede, deve quindi ritenersi legittima, in quanto adottata in conformità alle previsioni statutarie e, pertanto, dev'essere dichiarata la risoluzione del contratto di assegnazione dell'alloggio per la grave situazione di morosità.
3. In secondo luogo, la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare pertanto tenuto e condannare a rilasciare immediatamente il Controparte_1
predetto alloggio sociale libero da persone e sgombero da cose, e ad immettere la ricorrente nel possesso del medesimo. Parte_1
3.1. La domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento in quanto, come si è detto, poc'anzi, il contratto di assegnazione dell'alloggio deve considerarsi risolto per grave inadempimento del resistente, altresì decaduto dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale e, dunque, non è più giustificata l'occupazione dell'immobile da parte sua. pagina 5 di 6 4. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte resistente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dalle tariffe forensi, secondo i valori medi di liquidazione previsti per le cause dal valore indeterminato – complessità bassa, nonché dell'attività concretamente effettuata (senza istruttoria orale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara risolto il contratto di assegnazione dell'alloggio sociale del
19/10/2020, con decorrenza 1°/11/2020, per la grave situazione di morosità del resistente Controparte_1
2) dichiara tenuto e condanna il resistente rilasciare Controparte_1
immediatamente il predetto alloggio sociale n. B3SX 8.1 di metri quadri 87, ubicato al piano 8° dello stabile sociale sito Sesto San Giovanni (MI), via
Masaniello n. 66, composto da 3 locali oltre servizi, classe energetica A, con annesso vano cantina identificato con il n. 30 sito al piano S1 (rif. catastali: foglio 6, particella 530, subalterno 734), e il box ad uso autorimessa n. 17 ubicato al piano S1 (rif. catastali: foglio 6, particella 530, sub 788) liberi da persone e cose, e ad immettere la Cooperativa ricorrente nel possesso dei medesimi;
3) dichiara tenuto e condanna il resistente a Controparte_1
rimborsare alla parte ricorrente Parte_1
le spese processuali, liquidate in complessivi €2.000,00, oltre al
[...]
rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre ad I.V.A. e
C.P.A. se dovute.
Monza, 16/06/2025 Il Giudice
Maddalena Ciccone pagina 6 di 6