Provvedimento: […] Osserva la Corte che, per quanto attiene al calcolo degli interessi, debba farsi esclusivamente riferimento alla norma speciale disposta dal legislatore (art. 30, DPR n. 602/73 come sostituito dall'art. 14, del D. Lgs. n. 46), che deroga certamente dalla norma generale (art. 1281 c.c.). L'art. 30, anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 7, comma 2 sexies e septies, della legge 12 luglio 2011, n. 106, disponeva che gli interessi di mora, a partire dalla data di notificazione della cartella di pagamento, andavano calcolati sul carico complessivamente iscritto a ruolo e, nella nuova formulazione, con esclusione delle sanzioni pecuniarie tributarie e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nel caso di consegna del ruolo successivamente al 13 luglio 2011.
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