Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1281.
(Leggi speciali).
Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.
Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.
(Leggi speciali).
Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.
Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.
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- 1. Delle obbligazioni pecuniariehttps://www.brocardi.it/ · 238.12051
[…] Relazione al Codice Civile (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942) 591 Le norme sulle obbligazioni pecuniarie riguardano esclusivamente i pagamenti da farsi nel territorio dello Stato (art. 1281 del c.c., secondo comma); si è riservata alle leggi speciali la disciplina dei pagamenti internazionali, che deve tener conto degli accordi conclusi con gli Stati esteri. […]
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Giurisprudenza • 159
- 1. Trib. Roma, sentenza 30/08/2021, n. 13883Provvedimento: […] Non può, invece, ritenersi la competenza del Tribunale di Milano, né in virtù di quanto disposto dall'art. 17 delle Condizioni di Contratto (all.4 della memoria di costituzione) in quanto le medesime, come eccepito da parte opponente, non risultano da quest'ultima sottoscritte né in applicazione del dell'art. 1281 c.c. terzo comma in combinato disposto con l'art. 20 cpc. […]Leggi di più...
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