Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1004/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'11.02.2025 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1004/2024, promosso da
nata in [...] il [...] ( ), residente in Parte_1 C.F._1
Lesina alla Via Orlando n.19, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe De Luca e con domicilio eletto presso lo studio di tale difensore in San Nicandro Garganico alla Via San Giuseppe n.7, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello.
Appellante
nata in [...] il [...] ( ) e residente in Campomarino Controparte_1 C.F._2 alla Via delle Gardenie n.27, rappresentato e difeso dall'Avv. Nazario Florio e con domicilio eletto presso il di lui studio in Lesina al Viale Liguria n.19 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello.
Appellato
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
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SENTENZA
All'udienza dell'11.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione di un primo termine di 40 giorni per il deposito di note conclusionali e di successivi
20 giorni per repliche.
Con sentenza n. 123/2024, pubblicata il 18.01.2024 ed emessa all'esito del procedimento iscritto con il n. di R.G. 7560/2017, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia pronunciava la separazione personale tra i coniugi e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
San Nicandro Garganico di annotare tale sentenza sul relativo atto di matrimonio;
accoglieva la domanda di addebito della separazione formulata dall' e, contestualmente, rigettava quella Controparte_1 contrapposta della rigettava altresì la richiesta di costei volta a beneficiare di un assegno Parte_1 di mantenimento muliebre e di un contributo paterno per il mantenimento dei figli maggiorenni e Per_1
; nulla disponeva in ordine all'assegnazione dell'abitazione familiare, dichiarava inammissibili le Per_2 ulteriori domande della donna e la condannava al rimborso delle spese di lite in favore dell' , CP_1 liquidate in €.
5.077 per compenso professionale, con l'aggiunta del rimborso spese generale al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
Con atto di citazione ex art. 342 c.p.c. del 17.07.2024, la Sig.ra proponeva appello avverso Parte_1 tale sentenza, insistendo in primo luogo affinché la Corte volesse sospenderne l'efficacia esecutiva e, nel merito, censurava la stessa nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la sua richiesta di addebito della separazione al marito e, contestualmente, le aveva attribuito la responsabilità per la crisi coniugale, nonché in quella in cui le aveva negato un assegno di mantenimento per sé e, infine, in quella in cui l'aveva condannata al pagamento delle spese di lite, concludendo affinché, in riforma di detta sentenza, volesse accogliere le conclusioni rassegnate nel libello introduttivo in via principale, ovvero subordinatamente.
Il Sig. si costituiva innanzi la Corte e, in primo luogo, evidenziava come le conclusioni Controparte_1 rassegnate ex adverso non ricomprendessero la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento a beneficio dell'appellante, con la conseguenza che la sentenza era divenuta intangibile sul punto.
Contestava poi le ulteriori ragioni di doglianza e concludeva per il rigetto dell'impugnazione e per la condanna della al pagamento delle spese per il secondo grado del procedimento. Parte_1
L'udienza del 19.11.2024 veniva celebrata in modalità cartolare sicché, all'esito, la causa veniva riservata sulla sola istanza di inibitoria, rigettata dal Collegio giusta ordinanza pubblicata il 5.12.2024, con rinvio all'11.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 4 Anche tale ultima udienza veniva celebrata in absentia sicché, acquisite le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, all'esito della relativa camera di consiglio il procedimento veniva riservato per la decisione a relazione del sottoscritto G.A. in luogo della Dott.ssa Alessandra Piliego, con concessione alle parti di un primo termine di 40 giorni per il deposito di note conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche.
La sola appellante depositava le ridette prime note mentre l' provvedeva al deposito delle sue CP_1 repliche.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti e richiamati gli eventi che hanno caratterizzato questo grado del giudizio, in punto di rito è opportuno chiarire quanto segue.
Ai sensi dell'art. 325 c.p.c., il termine per impugnare la sentenza di primo grado è di 30 giorni, ove la stessa sia stata notificata su iniziativa della parte al procuratore costituito in primo grado o, in mancanza di notifica, di 6 mesi decorrenti dalla comunicazione di tale provvedimento a cura della cancelleria.
Nel rito camerale di famiglia, peraltro, l'impugnazione deve essere proposta con il deposito del ricorso presso la Cancelleria della Corte di Appello, nel rispetto di detti termini, atteso che solo con l'espletamento di tale adempimento si ha cognizione dell'interposizione del gravame avverso la sentenza di primo grado.
Ove poi l'impugnazione dovesse essere erroneamente eseguita mediante notifica di un atto di citazione e non già con il deposito del ricorso, in applicazione del principio di conservazione degli atti il gravame è da ritenersi comunque validamente proposto ove l'iscrizione a ruolo della causa sia avvenuta entro e non oltre i suddetti termini (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 1228 dell'8.02.2013, Cass. Civ. Sez. III;
Ordinanza n. 19754 del 17.07.2024, Corte di Appello di Bologna, Sez. I n. 3077 del 17.10.2011).
Nel caso di specie non vi è stata notifica, su iniziativa di parte, della sentenza di che trattasi che, invece, è stata pubblicata dalla cancelleria il 18.01.2024.
E, eseguita la notifica dell'atto di citazione in appello, l'iscrizione della causa sul ruolo contenzioso della
Corte di Appello di Bari è stata effettuata il 23.07.2024, sebbene i sei mesi fossero scaduti nella giornata di giovedì 18.07.2024, ossia in un giorno pacificamente non festivo ai fini di quanto disciplinato dall'art. 155 c.p.c..
Ne consegue che l'appello è da dichiararsi inammissibile perché tardivamente proposto.
In ragione di tanto, la deve essere condannata anche al pagamento delle spese per questo Parte_1 grado del giudizio, da rifondersi ne confronti dell nella misura di €.3.010,50, con Controparte_1
l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art.
pagina 3 di 4 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 1004/2024, così provvede.
1) Dichiara inammissibile l'appello promosso dalla Sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1
123/2024 pubblicata il 18.01.2024, emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 7560/2017.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese per questo grado del giudizio, da Parte_1 rifondersi ne confronti dell' nella misura di €.3.010,50, con l'aggiunta del rimborso Controparte_1 spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di appello, a carico di in osservanza Parte_1 dell'art. 13 co. 1 –quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17° della L.
228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14.04.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
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