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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
44
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1606/2023 R.G. vertente tra
, n.q. esercenti la potestà sulla minore Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Beatrice Ceci Persona_1 appellante e
rappresentato e difeso dagli avv.Paola Scarlato CP_1
Appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6459/2023 del
20.6.2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. e , n.q. di esercenti la potestà sulla minore Parte_1 Parte_2
, premesso che quest'ultima, già titolare di indennità di accompagna- Persona_2 mento dal 1°.3.2011, in data 23.02.2022 era stata sottoposta a visita di revisione all'esito della CP_ quale l' aveva revocato la prestazione, senza, però, disporre l'immediata sospensione del beneficio in godimento, hanno chiesto di accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della richiesta CP_ restitutoria dell' di cui alla comunicazione di indebito datata 25.05.2022 per l'importo di
€. 891,44 a titolo di pagamento non dovuto sulla pensione inv. civ. n. 07656213 di cui era ti- CP_ tolare la loro figlia in relazione al periodo 01.03.2022 – 30.06.2022, con condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute o trattenende.
1 Sostenevano i ricorrenti che l'omessa immediata sospensione dell'erogazione della prestazio- ne ex art. 37 comma 8 legge n. 448/98, proseguita invero per quattro mesi per errore imputa- bile esclusivamente all'ente, rendesse irripetibile l'indebito.
Si costituiva in giudizio l' che contestava il ricorso, deducendo la fondatezza del diritto CP_1 al recupero delle somme anzidette.
Il Tribunale ha così deciso: “rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti a rifondere in favore CP_ dell' le spese di lite da questo sostenute, liquidate in complessivi € 450,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge”.
2.Proponevano gravame e , n.q. di esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà sulla minore , lamentando l'illegittimità della ritenuta ripetibili- Persona_2 tà dell'indebito de quo. Resisteva l' nel grado. Matura per la decisione allo stato degli CP_1 atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza.
3.L'appello è infondato.
Il Tribunale ha così motivato: “Alla fattispecie in esame, diversamente da quanto dedotto dal- la parte ricorrente, non possono trovare applicazione i principi enunciati da consolidata giu- risprudenza in materia di irripetibilità dell'indebito assistenziale per mancato possesso del requisito reddituale, o di altro requisito cd socio-economico, da parte dell'assistito/pensionato in buona fede, vertendosi in materia di sopravvenuta mancanza del requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento della prestazione assistenziale.
In simili fattispecie, la giurisprudenza di legittimità è pervenuta a conclusioni diverse, affer- mando il principio secondo cui “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n.
698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento ammini- strativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'ob- bligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro ter- mini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancor- ché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (v., da ultimo, Cass. Ord. 34013/19, non-
2 ché, in precedenza, Cass. n. 16260/2003, Ord. n. 26096/10, n. 26162/2016).
In applicazioni di tali principi, recepiti anche da altre decisioni della locale Corte d'appello
(v. sent. 4386/22) e di questo Tribunale (v. sent. del 14/04/2020), il ricorso non può essere accolto”.
Ciò posto, gli appellanti lamentano, per un verso, la mancata applicazione del principio di di- ritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale e/o pre- videnziale maturatosi in costanza di buona fede del percettore e per effetto di redditi percepiti direttamente dall'ente e, quindi, direttamente conoscibili dallo stesso;
per altro verso, essi si dolgono della mancata valutazione del ritardo nella sospensione dell'erogazione dell'indennità di accompagno da parte dell' . CP_1
Entrambe le doglianze non colgono nel segno.
3.1Sotto il primo profilo, gli arresti giurisprudenziali richiamati dagli appellanti afferiscono a fattispecie del tutto diverse da quella che qui occupa, ove trattasi di indebito assistenziale ma- turatosi per effetto del venir meno del requisito sanitario.
3.2Sotto il secondo profilo, come noto, in tema di indebito assistenziale, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni della
Corte di Cassazione (cfr., tra le più recenti, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24180 del 2022, che ri- chiama Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del
2019). In particolare, è stato affermato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
In tale quadro di riferimento la Corte di Cassazione ha precisato che l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successiva- mente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condi- zioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affi- damento, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limita- tive della ripetibilità dell'indebito (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 32940 del 2021, che richiama an-
3 che Cass. n. 28771 del 2018 e Cass. n. 10642 del 2019).
Come ricordato dalla Corte di Cassazione Sez. L, nelle sentenze n. 13917, 13196, 13195 del
2021, “regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sani- tari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavo- revole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018)”.
In particolare, i giudici di legittimità hanno costantemente affermato che i benefici assisten- ziali agli invalidi civili sono ripetibili dalla data della visita di verifica che accerti il venir me- no dei presupposti sanitari per l'erogazione della provvidenza.
È proprio sulla base dell'art. 37, comma 8 Legge 23 dicembre 1998 n. 448 – a mente del qua- le: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilan- cio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle prov- videnze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica” - ed ai principi affermati dalla Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che gli odierni appellanti hanno censurato la sentenza appellata, nella parte in cui ha ritenuto ripetibili le somme per cui è cau- sa nonostante l' non avesse provveduto a sospendere l'erogazione e a revocare pronta- CP_1 mente la prestazione.
L'assunto non è condivisibile.
In proposito giova evidenziare che la Consulta, pronunciandosi con specifico riferimento all'indebito assistenziale, ha rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425 nonché dall'art. 37, comma 8, L. 448/1998 (espressamente richiamato dalla Consulta) – che detta di- sciplina è “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., in favore di chi prima della visita di verifica abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate” (cfr. ordinanza n. 448/2000). Quanto alle somme erogate dopo la visita di verifica la Consulta ha sottolineato che, secondo la previsione normativa, la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e il provvedimento di revoca deve intervenire nel bre- ve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione;
il che non porrebbe problemi di ripeti- bilità.
La Corte di Cassazione si è, poi, pronunciata sulle conseguenze, in tema di ripetibilità, laddo- ve l' , evidentemente per errore, non provveda a sospendere immediatamente CP_1
l'erogazione della prestazione e ritardi nella revoca.
Ebbene, con orientamento ormai consolidato, e condiviso dal Collegio, la S.C. ha chiarito che
4 la revoca dei relativi benefici assistenziali produce i suoi effetti, per espressa previsione nor- mativa, “dalla data della visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni” (cfr. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 248 del 2023; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 34013 del 2019; Sez. L, Sentenza n.
26162 del 2016; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26096 del 2010). Infatti, la mancata immediata so- spensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la re- voca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca.
Sul punto, dando continuità a precedenti pronunce, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 34013 del 2019
(richiamata anche dal Tribunale) ha chiarito che al fine della ripetibilità delle prestazioni assi- stenziali non può assumere rilievo “- in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, de- termini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”.
Ha, poi, aggiunto che anche in materia assistenziale gli atti di sospensione e revoca delle pre- stazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema.
Del resto, con specifico riferimento al caso di specie e al rispetto dell'art. 38 Cost., giova rile- vare che non si tratta di prestazione naturaliter già consumata in correlazione alla sua destina- zione alimentare. E invero, per la sua specificità, l'indennità di accompagnamento non ha ca- rattere alimentare (essendo la sua erogazione indipendente da qualsiasi limite reddituale), ma costituisce una particolare provvidenza in favore di soggetti non autosufficienti, al fine di por- li in grado di far fronte alle esigenze di accompagnamento e di assistenza che quella condizio- ne necessariamente comporta, consentendo loro condizioni esistenziali compatibili con la di- gnità della persona umana. Tale particolare natura della indennità di cui si tratta, la quale si concretizza in un rimborso forfettario di spesa e di oneri particolari derivanti dallo stato eleva- to di invalidità o di menomazione, dà ulteriormente ragione, in caso di difetto dei presupposti per la erogazione della stessa, della sua ripetibilità nei limiti anzidetti. Infatti, nella fattispecie
5 di indennità di accompagnamento, la mancanza dei requisiti prescritti coincide con il venir meno dell'esigenza di spesa (o dei maggiori oneri); cessano, pertanto, anche le esigenze di rimborso: in tal caso la corresponsione dell'indennità in epoca successiva alla visita assume- rebbe il carattere di mera locupletazione senza giustificazione (arg. ex Corte costituzionale, sentenza n. 382/1996 sia pure in costanza di diverse previsioni normative).
In definitiva, l'art. 37 citato prevede che le somme erogate siano ripetibili dalla visita di veri- fica che esclude la sussistenza delle condizioni sanitarie per fruire di una determinata presta- zione assistenziale e non risulta ostativa alla precisata decorrenza la mancata tempestiva so- spensione dell'erogazione e l'omessa comunicazione della revoca.
3.3 Dall'applicazione dei predetti principi di diritto al caso che qui occupa emerge la fonda- tezza del diritto dell' a ripetere le somme erogate a titolo di indennità di accompagna- CP_1 mento per il periodo di riferimento, siccome successivo alla visita medica di revisione all'esito della quale era emerso il venir meno del requisito sanitario.
Peraltro si osserva che il breve lasso temporale intercorso tra detta visita medica di revisione
(23.2.2022) e la data di ricezione da parte degli appellanti (17.6.2022) della comunicazione dell' del 25.5.2022, contenente la richiesta di restituzione della somma indebitamente CP_1 nelle more erogata, fa escludere in radice che si sia formato alcun legittimo affidamento degli accipiens.
4.In conclusione la sentenza impugnata è conforme a diritto e va confermata.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate secondo il valore della causa e l'attività difensiva effettiva- mente svolta.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-condanna gli appellanti alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favo- re dell' , che liquida in € 480,00 oltre oneri accessori;
CP_1
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 29.10.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1606/2023 R.G. vertente tra
, n.q. esercenti la potestà sulla minore Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Beatrice Ceci Persona_1 appellante e
rappresentato e difeso dagli avv.Paola Scarlato CP_1
Appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6459/2023 del
20.6.2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. e , n.q. di esercenti la potestà sulla minore Parte_1 Parte_2
, premesso che quest'ultima, già titolare di indennità di accompagna- Persona_2 mento dal 1°.3.2011, in data 23.02.2022 era stata sottoposta a visita di revisione all'esito della CP_ quale l' aveva revocato la prestazione, senza, però, disporre l'immediata sospensione del beneficio in godimento, hanno chiesto di accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della richiesta CP_ restitutoria dell' di cui alla comunicazione di indebito datata 25.05.2022 per l'importo di
€. 891,44 a titolo di pagamento non dovuto sulla pensione inv. civ. n. 07656213 di cui era ti- CP_ tolare la loro figlia in relazione al periodo 01.03.2022 – 30.06.2022, con condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute o trattenende.
1 Sostenevano i ricorrenti che l'omessa immediata sospensione dell'erogazione della prestazio- ne ex art. 37 comma 8 legge n. 448/98, proseguita invero per quattro mesi per errore imputa- bile esclusivamente all'ente, rendesse irripetibile l'indebito.
Si costituiva in giudizio l' che contestava il ricorso, deducendo la fondatezza del diritto CP_1 al recupero delle somme anzidette.
Il Tribunale ha così deciso: “rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti a rifondere in favore CP_ dell' le spese di lite da questo sostenute, liquidate in complessivi € 450,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge”.
2.Proponevano gravame e , n.q. di esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà sulla minore , lamentando l'illegittimità della ritenuta ripetibili- Persona_2 tà dell'indebito de quo. Resisteva l' nel grado. Matura per la decisione allo stato degli CP_1 atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza.
3.L'appello è infondato.
Il Tribunale ha così motivato: “Alla fattispecie in esame, diversamente da quanto dedotto dal- la parte ricorrente, non possono trovare applicazione i principi enunciati da consolidata giu- risprudenza in materia di irripetibilità dell'indebito assistenziale per mancato possesso del requisito reddituale, o di altro requisito cd socio-economico, da parte dell'assistito/pensionato in buona fede, vertendosi in materia di sopravvenuta mancanza del requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento della prestazione assistenziale.
In simili fattispecie, la giurisprudenza di legittimità è pervenuta a conclusioni diverse, affer- mando il principio secondo cui “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n.
698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento ammini- strativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'ob- bligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro ter- mini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancor- ché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (v., da ultimo, Cass. Ord. 34013/19, non-
2 ché, in precedenza, Cass. n. 16260/2003, Ord. n. 26096/10, n. 26162/2016).
In applicazioni di tali principi, recepiti anche da altre decisioni della locale Corte d'appello
(v. sent. 4386/22) e di questo Tribunale (v. sent. del 14/04/2020), il ricorso non può essere accolto”.
Ciò posto, gli appellanti lamentano, per un verso, la mancata applicazione del principio di di- ritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale e/o pre- videnziale maturatosi in costanza di buona fede del percettore e per effetto di redditi percepiti direttamente dall'ente e, quindi, direttamente conoscibili dallo stesso;
per altro verso, essi si dolgono della mancata valutazione del ritardo nella sospensione dell'erogazione dell'indennità di accompagno da parte dell' . CP_1
Entrambe le doglianze non colgono nel segno.
3.1Sotto il primo profilo, gli arresti giurisprudenziali richiamati dagli appellanti afferiscono a fattispecie del tutto diverse da quella che qui occupa, ove trattasi di indebito assistenziale ma- turatosi per effetto del venir meno del requisito sanitario.
3.2Sotto il secondo profilo, come noto, in tema di indebito assistenziale, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni della
Corte di Cassazione (cfr., tra le più recenti, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24180 del 2022, che ri- chiama Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del
2019). In particolare, è stato affermato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
In tale quadro di riferimento la Corte di Cassazione ha precisato che l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successiva- mente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condi- zioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affi- damento, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limita- tive della ripetibilità dell'indebito (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 32940 del 2021, che richiama an-
3 che Cass. n. 28771 del 2018 e Cass. n. 10642 del 2019).
Come ricordato dalla Corte di Cassazione Sez. L, nelle sentenze n. 13917, 13196, 13195 del
2021, “regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sani- tari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavo- revole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018)”.
In particolare, i giudici di legittimità hanno costantemente affermato che i benefici assisten- ziali agli invalidi civili sono ripetibili dalla data della visita di verifica che accerti il venir me- no dei presupposti sanitari per l'erogazione della provvidenza.
È proprio sulla base dell'art. 37, comma 8 Legge 23 dicembre 1998 n. 448 – a mente del qua- le: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilan- cio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle prov- videnze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica” - ed ai principi affermati dalla Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che gli odierni appellanti hanno censurato la sentenza appellata, nella parte in cui ha ritenuto ripetibili le somme per cui è cau- sa nonostante l' non avesse provveduto a sospendere l'erogazione e a revocare pronta- CP_1 mente la prestazione.
L'assunto non è condivisibile.
In proposito giova evidenziare che la Consulta, pronunciandosi con specifico riferimento all'indebito assistenziale, ha rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425 nonché dall'art. 37, comma 8, L. 448/1998 (espressamente richiamato dalla Consulta) – che detta di- sciplina è “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., in favore di chi prima della visita di verifica abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate” (cfr. ordinanza n. 448/2000). Quanto alle somme erogate dopo la visita di verifica la Consulta ha sottolineato che, secondo la previsione normativa, la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e il provvedimento di revoca deve intervenire nel bre- ve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione;
il che non porrebbe problemi di ripeti- bilità.
La Corte di Cassazione si è, poi, pronunciata sulle conseguenze, in tema di ripetibilità, laddo- ve l' , evidentemente per errore, non provveda a sospendere immediatamente CP_1
l'erogazione della prestazione e ritardi nella revoca.
Ebbene, con orientamento ormai consolidato, e condiviso dal Collegio, la S.C. ha chiarito che
4 la revoca dei relativi benefici assistenziali produce i suoi effetti, per espressa previsione nor- mativa, “dalla data della visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni” (cfr. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 248 del 2023; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 34013 del 2019; Sez. L, Sentenza n.
26162 del 2016; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26096 del 2010). Infatti, la mancata immediata so- spensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la re- voca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca.
Sul punto, dando continuità a precedenti pronunce, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 34013 del 2019
(richiamata anche dal Tribunale) ha chiarito che al fine della ripetibilità delle prestazioni assi- stenziali non può assumere rilievo “- in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, de- termini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”.
Ha, poi, aggiunto che anche in materia assistenziale gli atti di sospensione e revoca delle pre- stazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema.
Del resto, con specifico riferimento al caso di specie e al rispetto dell'art. 38 Cost., giova rile- vare che non si tratta di prestazione naturaliter già consumata in correlazione alla sua destina- zione alimentare. E invero, per la sua specificità, l'indennità di accompagnamento non ha ca- rattere alimentare (essendo la sua erogazione indipendente da qualsiasi limite reddituale), ma costituisce una particolare provvidenza in favore di soggetti non autosufficienti, al fine di por- li in grado di far fronte alle esigenze di accompagnamento e di assistenza che quella condizio- ne necessariamente comporta, consentendo loro condizioni esistenziali compatibili con la di- gnità della persona umana. Tale particolare natura della indennità di cui si tratta, la quale si concretizza in un rimborso forfettario di spesa e di oneri particolari derivanti dallo stato eleva- to di invalidità o di menomazione, dà ulteriormente ragione, in caso di difetto dei presupposti per la erogazione della stessa, della sua ripetibilità nei limiti anzidetti. Infatti, nella fattispecie
5 di indennità di accompagnamento, la mancanza dei requisiti prescritti coincide con il venir meno dell'esigenza di spesa (o dei maggiori oneri); cessano, pertanto, anche le esigenze di rimborso: in tal caso la corresponsione dell'indennità in epoca successiva alla visita assume- rebbe il carattere di mera locupletazione senza giustificazione (arg. ex Corte costituzionale, sentenza n. 382/1996 sia pure in costanza di diverse previsioni normative).
In definitiva, l'art. 37 citato prevede che le somme erogate siano ripetibili dalla visita di veri- fica che esclude la sussistenza delle condizioni sanitarie per fruire di una determinata presta- zione assistenziale e non risulta ostativa alla precisata decorrenza la mancata tempestiva so- spensione dell'erogazione e l'omessa comunicazione della revoca.
3.3 Dall'applicazione dei predetti principi di diritto al caso che qui occupa emerge la fonda- tezza del diritto dell' a ripetere le somme erogate a titolo di indennità di accompagna- CP_1 mento per il periodo di riferimento, siccome successivo alla visita medica di revisione all'esito della quale era emerso il venir meno del requisito sanitario.
Peraltro si osserva che il breve lasso temporale intercorso tra detta visita medica di revisione
(23.2.2022) e la data di ricezione da parte degli appellanti (17.6.2022) della comunicazione dell' del 25.5.2022, contenente la richiesta di restituzione della somma indebitamente CP_1 nelle more erogata, fa escludere in radice che si sia formato alcun legittimo affidamento degli accipiens.
4.In conclusione la sentenza impugnata è conforme a diritto e va confermata.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate secondo il valore della causa e l'attività difensiva effettiva- mente svolta.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-condanna gli appellanti alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favo- re dell' , che liquida in € 480,00 oltre oneri accessori;
CP_1
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 29.10.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
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