Articolo 7 della Legge 4 agosto 1955, n. 692
Articolo 6Articolo 8
Versione
19 agosto 1955
Art. 7.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalita' per l'applicazione dell' art. 1, nn. 7 e 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841 , nonche' per il coordinamento delle norme di cui all'articolo predetto con la presente legge.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvedera' con proprio decreto a designare l'Istituto o l'Ente tenuto a corrispondere l'assistenza di malattia, prevista dalla presente legge, per quelle categorie di pensionati per i quali non sia possibile stabilire l'Ente o l'Istituto presso il quale erano o avrebbero dovuto essere assistiti all'atto del pensionamento.
Entrata in vigore il 19 agosto 1955