Articolo 3 della Legge 18 novembre 2024, n. 176
Articolo 2
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14 dicembre 2024
Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Entrata in vigore il 14 dicembre 2024