Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3627 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di impresa
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di rinvio iscritta al n. 3640 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 passata in decisione all'udienza cartolare del 10 giugno 2025 e vertente tra
TRA
, partita iva , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Colonnello Massimo per procura in atti;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
1) (Partita I.V.A. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Filippo Calcioli;
2) ( c.f. ), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. CP_2 P.IVA_3 Carlo D'Amata;
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente:
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., la società a responsabilità limitata Controparte_1
- struttura sanitaria privata accreditata con il i sensi del d.lgs. n. 502/1992
[...] CP_3
e successive modificazioni - chiedeva di dichiararsi il parziale inadempimento contrattuale dell' rispetto agli accordi contrattuali sottoscritti inter partes negli anni Parte_2
2010-2013. In particolare, il domandava la condanna dell' convenuta CP_1 Parte_1 al pagamento della somma di Euro 97.688,05, oltre interessi, a titolo di differenza tra la remunerazione corrisposta per le prestazioni erogate nel quadriennio sopra individuato, che risultava essere stata ridotta indebitamente in forza dello sconto di cui all'art. 1, comma 769, lett. o) della I. n.
269/2006, nonostante tale misura fosse temporalmente circoscritta al triennio 2007-2009.
Con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ., comunicata alle parti in data 4 novembre 2016, l'adito
Tribunale di Roma, dichiarata la contumacia dell' , Controparte_4 ha accolto la domanda principale svolta dal Laboratorio, condannando l' al Parte_1 pagamento della somma indebitamente trattenuta.
L' ha interposto appello avverso la suddetta decisione, contestando, in Controparte_4 via preliminare, la sussistenza della propria legittimazione passiva in favore di quella esclusiva della ai sensi dell'art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1990, nonché, nel merito, l'erroneità della mancata CP_2 applicazione al rapporto controverso dello sconto di cui all'art. 1, comma 769, lett. o) della I. n.
269/2006.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato. CP_1
Con sentenza n. 1290/2018 pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 14 febbraio 2018, la
Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame proposto.
In punto di legittimazione, la Corte distrettuale ha rilevato che la aveva esercitato il CP_2 proprio potere di attribuire l'incarico di pagamento ex art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1990, individuando nell' il soggetto a ciò designato, là dove aveva demandato all' Controparte_4 Pt_1 medesima il compito di sottoscrivere gli accordi contrattuali e, di conseguenza, di assumere l'obbligazione di pagamento nei confronti della struttura sanitaria. Sicché, la legittimazione passiva non poteva che spettare all' Pt_1
Nel merito, la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo collegato all'art. 1, comma 769, lett.
o) della I. n. 269/2006, ha osservato, confermando l'ordinanza impugnata, che la pratica dello sconto fosse temporalmente circoscritta al triennio 2007-2009 e che, pertanto, non poteva trovare applicazione per il periodo successivo.
La ha proposto ricorso per la cassazione della predetta decisione, sulla Controparte_4 base di due motivi, cui ha resistito con controricorso il Controparte_5
1.1 — La Corte di Legittimità , con ordinanza n. 3676/2020, pubblicata in data 13 febbraio 2020, ha parzialmente accolto il ricorso, per l'effetto cassando l'impugnata sentenza con rinvio.
Rilevata l'infondatezza del primo motivo, volto a censurare la violazione dell'art. 1, comma 769, lett.
o) della I. n. Ric. 2020 n. 25579 sez. 51 - ud. 28-10-2022 269/2006 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la Corte di cassazione ha accolto il secondo mezzo dedotto, relativo all'insussistenza di legittimazione passiva dell' ricorrente. Parte_1 Al riguardo, in primo luogo, si è richiamato il consolidato orientamento (a partire dai fondamentali pronunce della Suprema corte del 31/08/2007 n. 18448, del 30/06/2015 n. 13333) in base al quale il d.l. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1993,
n. 423, a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente", si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall' nel Pt_3 regime anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali.
La norma costituisce invero — ha proseguito questa Corte — l'approdo di una complessa evoluzione normativa, «che regola in modo particolare la legittimazione passiva nei confronti di tutti soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la regione: farmacie, medici specialisti, strutture private. Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell'ente
"incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, e Ric. 2020
n. 25579 sez. 51 - ud. 28-10-2022 l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato».
Quindi — si è ancora osservato (Cass., Sez. III, 2/12/2016, n. 24639) — «se per espressa previsione normativa il soggetto passivo delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni autorizzate dalle Aziende sanitarie locali — che, per quanto qui interessa sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica — ai sensi del L.R. 16 giugno 1994, n. 18, art. 1, è l'ente "incaricato del pagamento, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente", non può che logicamente derivare che tale designazione competa alla quale ente esponenziale cui D.Lgs. n. 502 del CP_2
1992, art. 2, conferisce "le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedalieri;
in quest'ottica, è proprio la L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), che, nell'attribuire alla Giunta regionale il potere di provvedere "alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna(re) ed eroga(re) alle stesse le risorse finanziarie", rappresenta l'anello di chiusura del ragionamento, poiché la designazione operata con la
D.G.R,. n. 1761/2002 si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell' odierna resistente, mediante l'incarico conferito all' Pt_1 [...]
». Parte_4
Dunque, la Corte ha concluso che la questione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il e CP_3 autorizzate dall'Azienda locale va risolta, per la , alla luce del combinato Parte_1 CP_2 disposto del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in legge 27 ottobre 1993,
n. 423, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c).
È quindi conforme a legge, ha concluso la Corte, che la , con la D.G.R. n. 1761/2002, CP_2 abbia individuato nell' il soggetto incaricato del Parte_4 pagamento delle prestazioni per cui è causa, con conseguente esclusione della legittimazione passiva in capo alla ricorrente. § 2 — L' ha ritualmente riassunto il Parte_1 giudizio ex art. 392 C.P.C. chiedendo : “1) Vista l'ordinanza n. 3676 del 2020 della Corte di
Cassazione che ha cassato la sentenza n. 1290 del 20128 della Corte di Appello di Roma , I sez. Civile
, nella parte in cui non è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' nel Parte_5 proc. N. 7571 del 2016 , e Voglia di conseguenza accogliere il secondo motivo di appello dell'
[...]
e quindi Voglia RIFORMARE e/o ANNULLARE detta ordinanza del Trib. di Roma II Parte_5
Sez. Civile Dott. Cartoni Corrado del 4.11.2016, resa nel proc. ex art. 702 bis n. 21103 del 2016,e quindi Voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' nel giudizio de Parte_5 quo e quindi Voglia accogliere le seguenti conclusioni rassegnate nel precedente appello : Voglia
Codesta Corte di Appello di Roma adita, vista la ragionevole possibilità che detto appello venga accolto, RIFORMARE e/o ANNULLARE in toto detta ordinanza del Trib. di Roma II Sez. Civile
Dott. Cartoni Corrado del 4.11.2016, resa nel proc. ex art. 702 bis n. 21103 del 2016, mai comunicata né notificata, annullando di conseguenza la condanna al pagamento a carico dell' Parte_5 della somma di € 97.688,05 oltre interessi legali dal 17.12.2014, ed annullando di conseguenza anche la condanna alle spese legali liquidate in primo grado in € 2.000,00 per compensi ed € 400,00 per spese oltre spese generali ed oltre IVA e Cpa come per legge;
e Voglia di conseguenza condannare la società in persona del Legale Rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare, a titolo di restituzione e/o rimborso, la somma di € 101.741,21 oltre interessi dal pagamento, già pagata in base all'ordinanza impugnata con il presente appello, e pagata in base alla determina n. 8919 del 2016. 2) CONDANNARE IL e la a Controparte_1 CP_2 pagare a favore le spese processuali ( onorari e spese generali e d Controparte_6 accessori ) del presente giudizio , di quello di Cassazione e Voglia annullare la condanna delle spese legali nel proc. 7571 del 2016 ;
- 3) CONDANNARE IL a RIMBORSARE a Controparte_1 favore DI EURO 101.741,21 GIA' VERSATE ALLA Controparte_7
IN OTTEM-PERANZA ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, giusta con determina CP_1
n. 8919 del 28.11.2016, già allegata e che si riallega;
CONDANNARE ex art. 389 cpc la CP_2
a rimborsare e/o a restituire la somma di € 14.591,20 liquidata alla stessa in base alla sentenza
[...]
n. 1290 del 2018 della Corte di appello Roma, cassata, e pagata in base alla delibera n. 1033 del 14.5.2018, e VOGLIA CONDANNARE ex art. 389 cpc la a rimborsare e/o a CP_1 restituire la somma di € 14.591,20 liquidata alla stessa in base alla sentenza n. 1290 del 2018 della Corte di appello Roma, c 10.5.2018”.
Ha resistito la società chiedendo: “1) rinviare o Controparte_1
revocazione proposto dalla avverso l'ordinanz e n. Controparte_1 azione passiva dell' Parte_2 ndo in atti alcun provvedimento che consenta di individuare CP_4
ipoteticamente “incaricato del pagamento” con riguardo agli anni 2010-2013; 3)
[...] versa domanda
Si è altresì costituita la , formulando le seguenti conclu cc.ma Corte CP_2 di Ap in a ex art. 389 cpc proposta dall' nei confronti Parte_5 della , per tutte le ragioni di infondatezza illustrate nel on vittoria di CP_2 spese se generali ed oneri previdenziali riflessi”.
Le parti depositavano note finali;
veniva acquisita in atti la ordinanza emessa orte di Cassazione n. 7244/23 di reiezione della istanza di revocazione proposta dalla società . CP_1
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE §3 – Come emerge da quanto sopra rappresentato, l'unico profilo che questo giudice del rinvio deve Parte esaminare riguarda la legittimazione passiva degli enti ( e ) originariamente CP_2 convenuti dalla società LA per le rivendicazioni economiche già indicate nella ricostruzione della vicenda processuale
Sul punto, questo Collegio non può che attenersi al principio di diritto dettato dalla Corte di
Legittimità, con la conseguenza, in primo luogo, che la tesi di – formulata nelle note finali – CP_1 circa la “originalità” della pronuncia da cui scaturisce questo giudizio di rinvio rispetto ad altro prevalente orientamento è del tutto inconferente, così come la prospettazione che la questione della legittimazione passiva degli enti coinvolti in questo contenzioso seriale è stata rimessa alle Sezioni
Unite.
In questa sede, il Collegio non può che pronunciarsi vincolato al detto principio di diritto.
Va, infatti, ricordato che la vincolatività del principio di diritto enunciato in sede rescindente - sia per il giudice del rinvio sia per la Corte di cassazione nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata in sede di rinvio - presuppone l'omogeneità delle situazioni devolute al giudizio di legittimità e non opera solo con riguardo a un "thema decidendum" non affrontato in occasione del primo giudizio rescindente o quando sopravvenga un fatto, estintivo o modificativo del diritto fatto valere, afferente a un profilo non affrontato in precedenza dai giudici di merito ed esulante dal "decisum" del giudizio rescindente (v. per tutte Cass. n. 26521 del 19/10/2018).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto esposto dalla società LA, la questione della legittimazione passiva degli originari convenuti è del tutto assorbente, anche perché – come si evince dalla pronuncia n 3676/20 da cui scaturisce questo giudizio di rinvio – è stato dettato un principio di carattere generale alla luce della normativa speciale di settore, operante dunque anche con riguardo a profili contrattuali che sono stati implicitamente ormai superati e non possono modificare l'assetto della pronuncia. In sostanza, è un profilo coinvolto ormai nella pronuncia, sul quale questo Collegio non può più delibare in ragione del dettato chiaro e netto circa l'esclusione della legittimazione Parte Parte passiva sia della sia della , a prescindere cioè da rapporti contrattuali con la CP_2
La , infatti, vorrebbe che questo profilo venisse riesaminato alla luce di una propria domanda CP_1 relativa ad inadempimento contrattuale, ma – si ripete – la questione è rimasta del tutto assorbita da un principio di carattere generale tratto dalla normativa primaria e dunque vincolante.
Ciò posto, riesaminando la pronuncia di primo grado – originariamente impugnata in sede di gravame Parte dalla – alla luce del detto principio, non può che pervenirsi alla sua riforma, in quanto la originaria domanda di LA non poteva essere accolta per difetto di legittimazione passiva di entrambi gli enti chiamati in giudizio e di assenza, nel contraddittorio, di altro ente che pure la Corte di Legittimità ha individuato (Ospedale San Giovanni) come ente incaricato del pagamento.
Su questo punto, invero, la pronuncia di legittimità è chiara e non è dato comprendere come possa sostenersi la tesi della LA circa la facoltà di questo Collegio di riesaminare la questione di chi fosse l'ente conferitario. Ne consegue, dunque, che la ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 4.11.2016 nel proc. ex Parte art. 702 bis n. 21103 del 2016 – in ragione dell'originario gravame della – va riformata con reiezione, come detto, della originaria domanda di . CP_1
A questo punto vanno affrontate due questioni. Parte La prima riguarda la domanda ex art. 389 CPC formulata dalla con riguardo alla somma versata in favore di sulla base del titolo esecutivo di primo grado che qui viene ad essere cassato. CP_1 L'importo di Euro 101.741,21 – emergente pure dalla determina n. 8919/16 – è pacifico tra le parti riferirsi alla somma liquidata dalla citata ordinanza ex art. 702 bis CPC, sicchè la somma deve essere restituita con conseguente condanna della società a detta restituzione, oltre interessi fino al CP_1 soddisfo. La seconda riguarda la regolamentazione delle spese che comporta, a sua volta, una revisione tale da determinare un indebito ex art. 389 CPC. Ora, in primo grado l'unica destinataria della rifusione delle spese di lite è stata la per un CP_1 ammontare di Euro 2.000,00 oltre 400 euro di spese;
venuto meno il titolo emesso dal Tribunale, detta somma risulta indebitamente pagata (v. delibera n. 992/18 e comunque la ricezione della somma non
è stata contestata) alla luce della necessaria revisione di dette spese che vanno, infatti, regolamentate secondo la soccombenza, quest'ultima appunto ricadente sulla originaria attrice. Parte Quanto, poi, al giudizio di appello, le spese sono state poste a carico della nella misura di Euro 14.591,20 (totali) in favore sia di LA sia di;
l' – come da mandati CP_2 Parte_1
e senza contestazione delle parti beneficiarie – ha provveduto al pagamento già nel 2018.
Ora, quanto alla LA opera nuovamente il principio della soccombenza sicchè detta somma non trova più giustificazione all'esito della cassazione della sentenza di appello e dalla necessità di rivedere l'assetto complessivo del giudizio proprio ex art. 91 CPC. E' evidente, infatti, che nel Part rapporto processuale tra e LA, quest'ultima è soccombente e deve rifondere – anche per il Parte giudizio di appello – le spese in favore di oltre che restituire quelle già in suo favore liquidate e pure riscosse. Parte Di più difficile regolamentazione il rapporto processuale tra e . CP_2 Quest'ultima in primo grado è rimasta contumace, sicchè non ha ottenuto spese da rifondere né può essere ivi considerata soccombente, visto che anche nei suoi confronti la domanda originaria di va respinta. CP_1 Part Per l'appello – proposto da – non può che tenersi conto dell'esito complessivo che conferma il Parte difetto di legittimazione passiva della così come della nessuna delle parti può CP_2 definirsi soccombente rispetto all'altra, con la conseguenza che le spese di appello – così come quelle di cassazione e di rinvio – possono essere integralmente compensate, anche in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia. Parte Ciò significa, in ogni caso, che la deve essere condannata a restituire alla la CP_2 somma di Euro 14.591,20 oltre interessi fino al soddisfo.
§4 – Occorre, a questo punto, formulare una regolamentazione delle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio. Parte Quanto al primo grado, le spese risultano irripetibili perché sia sia sono rimaste CP_2
contumaci.
Parte Quanto al secondo grado, a carico di vanno poste le spese in favore di nella misura già CP_1
individuata di Euro 10.000,00 oltre spese generali , CPA ed IVA, peraltro individuabili in Euro
14.591,20 complessive.
A questo punto, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi – vista la limitata ed unica questione affrontata – nelle tabelle vigenti, per questo giudizio di rinvio le spese a carico di vanno liquidate come da prospetto, oltre a spese vive (contributo unificato) documentate per CP_1
Euro 1.138,50.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Infine, per il giudizio di legittimità si procede con il seguente prospetto:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte di cassazione
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.402,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.478,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.775,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.655,00
Nei rapporti tra e , per questo grado, si può pervenire ad una compensazione CP_1 CP_2
integrale di dette spese.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1) In riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 4.11.2016 nel proc. ex art. 702 bis n. 21103 del 2016, respinge la originaria domanda proposta da
[...]
nei confronti di Controparte_1 Parte_1
per difetto di legittimazione passiva;
[...] 2) Condanna alla restituzione, in Controparte_1
favore di , della somma di Euro Parte_1
101.741,21 oltre interessi fino al soddisfo;
3) Condanna alla rifusione, Controparte_1
in favore di , delle spese di Parte_1
secondo grado che si liquidano in Euro 10.000,00 oltre IVA CPA nonché rimborso per spese generali;
4) Condanna alla rifusione, in Controparte_1
favore di , delle spese del Parte_1
giudizio di legittimità - che si liquidano in Euro 7.655,00 - nonché del giudizio di rinvio –
che si liquidano in Euro 14.317,00 – oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite tra e CP_2 Controparte_8
quanto al primo grado;
[...]
6) Compensa le spese di lite tra e CP_2 Controparte_8
per il giudizio di appello, per il giudizio di legittimità nonché per il giudizio di rinvio.
7) Compensa le spese del presente grado nei rapporti tra e;
CP_2 CP_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE