(Adempimento parziale).
Il creditore puo' rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e' divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
[…] III, sentenza n. 76 del 12 gennaio 1976 «Il principio stabilito dall'art. 1181 c.c. (facoltà del creditore di rifiutare un adempimento parziale) e la regola dettata dall'art. 1455 c.c. (importanza dell'inadempimento, ai fini della risoluzione), operano in due sfere autonome, attenendo il...» Cassazione civile, Sez. […]
Leggi di più…[…] III, sentenza n. 76 del 12 gennaio 1976 «Il principio stabilito dall'art. 1181 c.c. (facoltà del creditore di rifiutare un adempimento parziale) e la regola dettata dall'art. 1455 c.c. (importanza dell'inadempimento, ai fini della risoluzione), operano in due sfere autonome, attenendo il...» Cassazione civile, Sez. […]
Leggi di più…[…] III, sentenza n. 76 del 12 gennaio 1976 «Il principio stabilito dall'art. 1181 c.c. (facoltà del creditore di rifiutare un adempimento parziale) e la regola dettata dall'art. 1455 c.c. (importanza dell'inadempimento, ai fini della risoluzione), operano in due sfere autonome, attenendo il...» Cassazione civile, Sez. […]
Leggi di più…(massima n. 1) Gli artt. 1181 e 1455 c.c. si riferiscono a due distinte sfere di applicabilità: il primo attiene alla facoltà del creditore di rifiutare la prestazione parziale e di agire, quindi, per il conseguimento dell'intero, […] dato il diverso ambito di operatività delle due discipline, la condanna del debitore inadempiente al risarcimento del danno può essere pronunziata anche quando, per la scarsa importanza dell'inadempimento, non possa farsi luogo alla risoluzione del contratto. (massima n. 2) L'accettazione da parte del creditore dell'adempimento parziale - che a norma dell'art. 1181 c.c. egli avrebbe potuto rifiutare - non estingue il debito, ma può ridurlo, […]
Leggi di più…(massima n. 1) Il principio stabilito dall'art. 1181 c.c. (facoltà del creditore di rifiutare un adempimento parziale) e la regola dettata dall'art. 1455 c.c. (importanza dell'inadempimento, ai fini della risoluzione), operano in due sfere autonome, attenendo il primo al potere del creditore di rifiutare la prestazione parziale e di agire, quindi, per il conseguimento dell'intero, e la seconda al potere del contraente di ottenere la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, nel caso di inadempienza di non lieve entità dell'altra parte. Pertanto, il legittimo rifiuto dell'adempimento parziale, non può costituire elemento giustificativo della risoluzione del contratto, se l'inadempimento sia di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.
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