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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/10/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2247/2020
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA
(ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020) nella causa n. r.g. 2247/2020
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 28.10.2024 secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione alle parti del predetto decreto;
viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice dispone come da separata sentenza. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa,29/10/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 7 N. R.G. 2247/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2247/2020 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Filippo Turati 91, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Monia Saia, la quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
Contro
C.F. ), con sede legale in Roma al Viale Controparte_1 P.IVA_1
Regina Margherita n.125, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania alla Via Giacomo Leopardi n. 63, presso lo studio dell'avv.
Vittorio Camilleri, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 163/2020 con cui la aveva ingiunto il Controparte_1 pagamento di € 8.469,79 oltre interessi e spese della procedura monitoria a fronte dell'avvenuta erogazione di energia elettrica. pagina 2 di 7 A sostegno della spiegata opposizione, eccepiva l'inesistenza e la prescrizione del credito, nonché, in via gradata, la sua errata quantificazione. In particolare, si doleva del fatto che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di documentazione inidonea a dimostrare sia l'esistenza di un contratto di somministrazione tra le parti sia i criteri di quantificazione dei consumi, contestando che il pagamento era stato ingiunto sulla scorta di una fattura scaduta il 22/10/2012
e rispetto alla quale non era stato compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione quinquennale.
Chiedeva pertanto accertarsi l'inesistenza e/o la prescrizione del credito o comunque la sua errata quantificazione e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la resistendo alla domanda e chiarendo che la Controparte_1 pretesa creditoria sottesa al titolo opposto traeva origine dai controlli svolti in data 18.09.2012, all'esito dei quali i tecnici di nella loro qualità di incaricati di pubblico Parte_2 servizio, avevano rilevato e verbalizzato la manomissione del contatore e l'irregolarità dei prelievi associati alla fornitura intestata all'odierna opponente, la quale contestualmente aveva apposto la propria sottoscrizione al verbale di verifica senza nulla eccepire.
Precisava altresì che, mentre la si occupa della vendita di Controparte_1 energia elettrica agli utenti finali e della fatturazione dei relativi consumi, alla Parte_2
(oggi spetta rilevare le irregolarità e ricostruire i consumi. Pertanto,
[...] Parte_2 essendosi l'odierna opposta limitata a fatturare quanto comunicatole dal distributore, la stessa rifiutava il contraddittorio ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla misura dei consumi addebitati in fattura, posto che la loro quantificazione era stata effettuata dall'opposta senza margini di discrezionalità. Ad ogni modo, argomentava la corretta ricostruzione dei consumi riferiti al periodo 07.06.2008 - 18.09.2012 siccome effettuata in base al criterio oggettivo dell'errore percentuale, ovvero mediante l'applicazione di un coefficiente di correzione pari a 4,18. Osservava infine che il termine di prescrizione quinquennale aveva iniziato a decorrere dalla data dell'accertamento dell'illecita sottrazione dell'energia elettrica e che alla luce degli atti interruttivi compiuti, il credito azionato non poteva affatto dirsi prescritto.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. la parte opponente insisteva nell'eccezione di prescrizione del credito stante la mancanza di validi e tempestivi atti interruttivi e precisava la domanda chiarendo che la manomissione del contatore e l'indebita sottrazione di pagina 3 di 7 energia elettrica era stata perpetrata dall'intestataria della fornitura, ovvero , la Parte_3 quale, nel periodo di riferimento, aveva in uso esclusivo l'immobile servito dalla fornitura di energia elettrica;
circostanza questa accertata con sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa - sezione penale. Contestava pertanto che il pagamento dell'importo scaturito dal ricalcolo venisse preteso a , posto che la stessa non aveva effettuato la manomissione o fruito dei Parte_1 consumi durante il periodo indicato in fattura, né era intestataria di alcun contratto di somministrazione. Eccepiva in ogni caso la mancanza dell'avviso di ricevimento del verbale di verifica da parte dell'odierna opponente nonché l'errata e/o illegittima quantificazione del credito.
Parte opposta insisteva nelle difese già spiegate, evidenziando come il verbale redatto dai tecnici di e sottoscritto da , abbia individuato in quest'ultima Parte_2 Parte_1
l'utilizzatrice della fornitura, per cui, indipendentemente dal fatto che la stessa avesse effettivamente realizzato o commissionato la manomissione del contatore, l'opponente avrebbe certamente giovato del prelievo irregolare di energia.
Previa formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., le parti dichiaravano di non poter addivenire ad alcun accordo. Pertanto, la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione all'udienza del 27.10.2025, disponendo che la stessa venisse celebrata con modalità cartolare.
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
A seguito dei controlli effettuati in data 18/09/2012, presso la società di CP_2 distribuzione, per mezzo dei propri tecnici incaricati, ha accertato la manomissione del contatore corrispondente all'utenza n. 979838069, intestata a . Parte_3
Dai riscontri effettuati emergevano le seguenti anomalie “CE CON , Parte_4
IL CE MESSO A CONFRONTO CON STRUMENTO CAMPIONE ZERA 15511 FA Parte_5
RILEVARE UN ERRORE DI REGISTRAZIONE PARI AL - 76,10 % (MENO) RISPETTO ALL'ENERGIA
PRELEVATA. TALE ERRORE E L'ALTERAZIONE DEI CONSUMI EVINCE UNA MANOMISSIONE
INTERNA DEL CE. TALE MANOMISSIONE ALTERA ANCHE LA POTENZA PRELEVABILE”.
pagina 4 di 7 Nell'immediatezza delle operazioni di verifica, l'odierna opponente, , si qualificava e Parte_1 veniva identificata dai tecnici come l'utilizzatrice di fatto della fornitura e la stessa apponeva la propria sottoscrizione al verbale di verifica.
Le superiori circostanze sono certamente comprovate dalla documentazione prodotta dalla convenuta e in particolare dal verbale di verifica del 18/09/2012.
Infatti, gli addetti delle società di distribuzione nel corso delle verifiche sui misuratori di energia, secondo ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, assumono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indipendentemente da quale sia l'ente che ha predisposto il controllo o la loro qualifica formale, in quanto ciò che caratterizza l'attività è la funzione pubblica che essi esercitano. Sul punto, la Suprema Corte, pronunciandosi in tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia, ha chiarito che le attività di accertamento compiute dai dipendenti di un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica, rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. e che pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto (cfr. Cass., Sez. V, n. 7075 del 2020 o ancora Cass. pen. n. 7566/2020).
Di conseguenza, il verbale di verifica redatto dai tecnici di fa prova fino a Parte_2 querela di falso in applicazione del disposto di cui all'art. 2700 c.c.: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Sul punto si osservi che , nell'apporre la propria sottoscrizione al verbale di verifica, Parte_1 senza peraltro nulla osservare o dichiarare, ne ha fatto integralmente proprio il contenuto, né in sede giudiziale ha proposto querela di falso al fine di sconfessare la veridicità del documento.
Pertanto, del tutto correttamente l'odierna opposta ha provveduto ad emettere nei confronti dell'utilizzatrice la fattura n. 890030430100689 del 02/10/2012 per il recupero Parte_1 dei prelievi effettuati tra il 07/06/2008 e il 18/09/2012 e ricalcolati nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale. pagina 5 di 7 Sul punto, non può condividersi la difesa di parte opponente secondo cui, stante la mancanza di un rapporto contrattuale, la pretesa creditoria di controparte non potrebbe essere rivolta nei propri confronti. La responsabilità dell'opponente nasce, infatti, non già dal rapporto contrattuale di somministrazione ma dal fatto illecito consistente nella manomissione del contatore e dalla successiva sottrazione di energia. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sancito che il legittimato passivo dell'azione risarcitoria per fatto illecito è chi ha beneficiato delle erogazioni
(abusive) di energia elettrica, anche se non intestatario di alcun contratto (Cass. Civ. 21770/19).
Da ciò deriva una presunzione di responsabilità del fatto illecito a carico del detentore, a qualsiasi titolo, giacché, indipendentemente dall'accertamento circa l'autore materiale della manomissione, è il soggetto che ha beneficiato delle alterazioni;
la presunzione di responsabilità
è superabile solo con la dimostrazione della ordinaria diligenza in ordine alla gestione degli impianti e delle apparecchiature elettriche” (Tribunale Napoli sez. XII, 06/07/2022, n.6750).
L'applicazione dei superiori principi rende opportuno precisare che, il verbale di verifica individua con certezza l'utilizzatore della fornitura elettrica in , mentre la sentenza Parte_1
n. 740/2017 non addebita né la manomissione né il furto di energia a . Piuttosto, Parte_3 nonostante fossero emersi dagli atti e dall'istruttoria elementi di prova astrattamente idonei a sostenere l'accusa e tali da impedire l'assoluzione nel merito, la sentenza ha assolto
[...]
per vizio totale di mente. Parte_3
Deve invece condividersi l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente. Infatti, la manomissione del contatore è stata accertata con verbale del 18/9/2012 e la fattura è stata emessa ricalcolando i consumi effettuati tra il 7/6/2008 e il 18/9/2012. Non vi è dubbio intorno al fatto che tale verbale, costituisca il primo valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale nei confronti dell'utilizzatrice della corrente. Né vi è dubbio sul fatto che, tramite l'apposizione della propria sottoscrizione, abbia avuto legale conoscenza dell'atto, Parte_1 risultando del tutto irrilevante invece la mancanza di un autonomo avviso di ricevimento del verbale di verifica. Nondimeno, il termine di prescrizione quinquennale risulta inevitabilmente spirato, in quanto l'unico atto interruttivo per il quale parte opposta ha prodotto idonea ricevuta
è costituito dall'atto di diffida e messa in mora la cui notifica si è perfezionata in data 28.11.2019, ben oltre il quinquennio decorrente dalla verifica della manomissione (cfr. all. 9 della comparsa costituzione). Al contrario, le altre comunicazioni e intimazioni di pagamento prodotte da parte opposta, che avrebbero potuto effettivamente interrompere il decorso della prescrizione,
pagina 6 di 7 risultano sfornite di ricevuta idonea a dimostrare il perfezionamento della notifica (cfr. all. 5, 7 e
8 della comparsa costituzione).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico di parte opposta. La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 così come aggiornati dal D.M. 147/2022 applicando i parametri minimi per tutte le fasi tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda di parte opponente e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 163/2020;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore della parte opponente che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Monia Saia;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Siracusa il 29.10.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA
(ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020) nella causa n. r.g. 2247/2020
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 28.10.2024 secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione alle parti del predetto decreto;
viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice dispone come da separata sentenza. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa,29/10/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 7 N. R.G. 2247/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2247/2020 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Filippo Turati 91, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Monia Saia, la quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
Contro
C.F. ), con sede legale in Roma al Viale Controparte_1 P.IVA_1
Regina Margherita n.125, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania alla Via Giacomo Leopardi n. 63, presso lo studio dell'avv.
Vittorio Camilleri, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 163/2020 con cui la aveva ingiunto il Controparte_1 pagamento di € 8.469,79 oltre interessi e spese della procedura monitoria a fronte dell'avvenuta erogazione di energia elettrica. pagina 2 di 7 A sostegno della spiegata opposizione, eccepiva l'inesistenza e la prescrizione del credito, nonché, in via gradata, la sua errata quantificazione. In particolare, si doleva del fatto che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di documentazione inidonea a dimostrare sia l'esistenza di un contratto di somministrazione tra le parti sia i criteri di quantificazione dei consumi, contestando che il pagamento era stato ingiunto sulla scorta di una fattura scaduta il 22/10/2012
e rispetto alla quale non era stato compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione quinquennale.
Chiedeva pertanto accertarsi l'inesistenza e/o la prescrizione del credito o comunque la sua errata quantificazione e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la resistendo alla domanda e chiarendo che la Controparte_1 pretesa creditoria sottesa al titolo opposto traeva origine dai controlli svolti in data 18.09.2012, all'esito dei quali i tecnici di nella loro qualità di incaricati di pubblico Parte_2 servizio, avevano rilevato e verbalizzato la manomissione del contatore e l'irregolarità dei prelievi associati alla fornitura intestata all'odierna opponente, la quale contestualmente aveva apposto la propria sottoscrizione al verbale di verifica senza nulla eccepire.
Precisava altresì che, mentre la si occupa della vendita di Controparte_1 energia elettrica agli utenti finali e della fatturazione dei relativi consumi, alla Parte_2
(oggi spetta rilevare le irregolarità e ricostruire i consumi. Pertanto,
[...] Parte_2 essendosi l'odierna opposta limitata a fatturare quanto comunicatole dal distributore, la stessa rifiutava il contraddittorio ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla misura dei consumi addebitati in fattura, posto che la loro quantificazione era stata effettuata dall'opposta senza margini di discrezionalità. Ad ogni modo, argomentava la corretta ricostruzione dei consumi riferiti al periodo 07.06.2008 - 18.09.2012 siccome effettuata in base al criterio oggettivo dell'errore percentuale, ovvero mediante l'applicazione di un coefficiente di correzione pari a 4,18. Osservava infine che il termine di prescrizione quinquennale aveva iniziato a decorrere dalla data dell'accertamento dell'illecita sottrazione dell'energia elettrica e che alla luce degli atti interruttivi compiuti, il credito azionato non poteva affatto dirsi prescritto.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. la parte opponente insisteva nell'eccezione di prescrizione del credito stante la mancanza di validi e tempestivi atti interruttivi e precisava la domanda chiarendo che la manomissione del contatore e l'indebita sottrazione di pagina 3 di 7 energia elettrica era stata perpetrata dall'intestataria della fornitura, ovvero , la Parte_3 quale, nel periodo di riferimento, aveva in uso esclusivo l'immobile servito dalla fornitura di energia elettrica;
circostanza questa accertata con sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa - sezione penale. Contestava pertanto che il pagamento dell'importo scaturito dal ricalcolo venisse preteso a , posto che la stessa non aveva effettuato la manomissione o fruito dei Parte_1 consumi durante il periodo indicato in fattura, né era intestataria di alcun contratto di somministrazione. Eccepiva in ogni caso la mancanza dell'avviso di ricevimento del verbale di verifica da parte dell'odierna opponente nonché l'errata e/o illegittima quantificazione del credito.
Parte opposta insisteva nelle difese già spiegate, evidenziando come il verbale redatto dai tecnici di e sottoscritto da , abbia individuato in quest'ultima Parte_2 Parte_1
l'utilizzatrice della fornitura, per cui, indipendentemente dal fatto che la stessa avesse effettivamente realizzato o commissionato la manomissione del contatore, l'opponente avrebbe certamente giovato del prelievo irregolare di energia.
Previa formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., le parti dichiaravano di non poter addivenire ad alcun accordo. Pertanto, la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione all'udienza del 27.10.2025, disponendo che la stessa venisse celebrata con modalità cartolare.
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
A seguito dei controlli effettuati in data 18/09/2012, presso la società di CP_2 distribuzione, per mezzo dei propri tecnici incaricati, ha accertato la manomissione del contatore corrispondente all'utenza n. 979838069, intestata a . Parte_3
Dai riscontri effettuati emergevano le seguenti anomalie “CE CON , Parte_4
IL CE MESSO A CONFRONTO CON STRUMENTO CAMPIONE ZERA 15511 FA Parte_5
RILEVARE UN ERRORE DI REGISTRAZIONE PARI AL - 76,10 % (MENO) RISPETTO ALL'ENERGIA
PRELEVATA. TALE ERRORE E L'ALTERAZIONE DEI CONSUMI EVINCE UNA MANOMISSIONE
INTERNA DEL CE. TALE MANOMISSIONE ALTERA ANCHE LA POTENZA PRELEVABILE”.
pagina 4 di 7 Nell'immediatezza delle operazioni di verifica, l'odierna opponente, , si qualificava e Parte_1 veniva identificata dai tecnici come l'utilizzatrice di fatto della fornitura e la stessa apponeva la propria sottoscrizione al verbale di verifica.
Le superiori circostanze sono certamente comprovate dalla documentazione prodotta dalla convenuta e in particolare dal verbale di verifica del 18/09/2012.
Infatti, gli addetti delle società di distribuzione nel corso delle verifiche sui misuratori di energia, secondo ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, assumono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indipendentemente da quale sia l'ente che ha predisposto il controllo o la loro qualifica formale, in quanto ciò che caratterizza l'attività è la funzione pubblica che essi esercitano. Sul punto, la Suprema Corte, pronunciandosi in tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia, ha chiarito che le attività di accertamento compiute dai dipendenti di un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica, rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. e che pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto (cfr. Cass., Sez. V, n. 7075 del 2020 o ancora Cass. pen. n. 7566/2020).
Di conseguenza, il verbale di verifica redatto dai tecnici di fa prova fino a Parte_2 querela di falso in applicazione del disposto di cui all'art. 2700 c.c.: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Sul punto si osservi che , nell'apporre la propria sottoscrizione al verbale di verifica, Parte_1 senza peraltro nulla osservare o dichiarare, ne ha fatto integralmente proprio il contenuto, né in sede giudiziale ha proposto querela di falso al fine di sconfessare la veridicità del documento.
Pertanto, del tutto correttamente l'odierna opposta ha provveduto ad emettere nei confronti dell'utilizzatrice la fattura n. 890030430100689 del 02/10/2012 per il recupero Parte_1 dei prelievi effettuati tra il 07/06/2008 e il 18/09/2012 e ricalcolati nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale. pagina 5 di 7 Sul punto, non può condividersi la difesa di parte opponente secondo cui, stante la mancanza di un rapporto contrattuale, la pretesa creditoria di controparte non potrebbe essere rivolta nei propri confronti. La responsabilità dell'opponente nasce, infatti, non già dal rapporto contrattuale di somministrazione ma dal fatto illecito consistente nella manomissione del contatore e dalla successiva sottrazione di energia. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sancito che il legittimato passivo dell'azione risarcitoria per fatto illecito è chi ha beneficiato delle erogazioni
(abusive) di energia elettrica, anche se non intestatario di alcun contratto (Cass. Civ. 21770/19).
Da ciò deriva una presunzione di responsabilità del fatto illecito a carico del detentore, a qualsiasi titolo, giacché, indipendentemente dall'accertamento circa l'autore materiale della manomissione, è il soggetto che ha beneficiato delle alterazioni;
la presunzione di responsabilità
è superabile solo con la dimostrazione della ordinaria diligenza in ordine alla gestione degli impianti e delle apparecchiature elettriche” (Tribunale Napoli sez. XII, 06/07/2022, n.6750).
L'applicazione dei superiori principi rende opportuno precisare che, il verbale di verifica individua con certezza l'utilizzatore della fornitura elettrica in , mentre la sentenza Parte_1
n. 740/2017 non addebita né la manomissione né il furto di energia a . Piuttosto, Parte_3 nonostante fossero emersi dagli atti e dall'istruttoria elementi di prova astrattamente idonei a sostenere l'accusa e tali da impedire l'assoluzione nel merito, la sentenza ha assolto
[...]
per vizio totale di mente. Parte_3
Deve invece condividersi l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente. Infatti, la manomissione del contatore è stata accertata con verbale del 18/9/2012 e la fattura è stata emessa ricalcolando i consumi effettuati tra il 7/6/2008 e il 18/9/2012. Non vi è dubbio intorno al fatto che tale verbale, costituisca il primo valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale nei confronti dell'utilizzatrice della corrente. Né vi è dubbio sul fatto che, tramite l'apposizione della propria sottoscrizione, abbia avuto legale conoscenza dell'atto, Parte_1 risultando del tutto irrilevante invece la mancanza di un autonomo avviso di ricevimento del verbale di verifica. Nondimeno, il termine di prescrizione quinquennale risulta inevitabilmente spirato, in quanto l'unico atto interruttivo per il quale parte opposta ha prodotto idonea ricevuta
è costituito dall'atto di diffida e messa in mora la cui notifica si è perfezionata in data 28.11.2019, ben oltre il quinquennio decorrente dalla verifica della manomissione (cfr. all. 9 della comparsa costituzione). Al contrario, le altre comunicazioni e intimazioni di pagamento prodotte da parte opposta, che avrebbero potuto effettivamente interrompere il decorso della prescrizione,
pagina 6 di 7 risultano sfornite di ricevuta idonea a dimostrare il perfezionamento della notifica (cfr. all. 5, 7 e
8 della comparsa costituzione).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico di parte opposta. La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 così come aggiornati dal D.M. 147/2022 applicando i parametri minimi per tutte le fasi tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda di parte opponente e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 163/2020;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore della parte opponente che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Monia Saia;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Siracusa il 29.10.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7