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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel. - dr. Luisa Bettio - Giudice - dr. Federica Di Paolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 2928/2024 R.G. promossa con ricorso da
Parte_1
nei confronti di
, Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazioni degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: così come precisate all'udienza cartolare del 19.12.2024
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Padova il 26.12.1994 tra i IG.ri e Parte_1 CP_1
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Selvazzano Dentro (PD)
[...]
al n.
1 - parte 2 – serie B anno 1995 nonché di ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui al D.P.R. 03.11.2000 N. 396, il tutto alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio riterrà.
2) continuerà a vivere presso l'abitazione materna;
Per_1
3) Il padre verserà alla madre per il mantenimento di euro 450,00 mensili, annualmente Per_1
rivalutabili in base agli indici Istat;
4) Il padre pagherà al 100 % le spese straordinarie per ed inoltre verserà allo stesso euro Per_1
500 mensili per le sue spese personali. Le detrazioni/deduzioni fiscali per le spese straordinarie del figlio saranno godute al 100% dal IG. . L'assegno Unico sarà percepito Per_1 Pt_1
esclusivamente dalla IG.ra CP_1 5) La casa di via Armida Barelli n 9 viene assegnata alla madre sino a quando sarà non Per_1
autosufficiente;
6) Al punto Beneficiario 1 “relazioni esistenti tra contraente e beneficiario” della polizza Itas Vita
SpA n. 762946/0001 del 28.06.2022 verrà indicato “cointestatari del mutuo n. 0DM1077603810 del
26.05.2022 acceso con ” in luogo dell'attuale “appartenente al nucleo Parte_2 familiare” e verrà cambiata l'indicazione della residenza della beneficiaria IG.ra in via CP_1
Armida Barelli n 9 a Selvazzano Dentro (PD) oltre a quella del figlio in via Armida Barelli Per_1
n 9 a Selvazzano Dentro (PD);
7) Il IGnor continuerà, come già manifestato in sede di separazione, ad accollarsi Pt_1
personalmente per il futuro, sino alla sua integrale estinzione, l'ammortamento integrale del mutuo ipotecario n. 0DM1077603810 del 26.05.2022 e, quindi, a provvedere al versamento periodico/rateale sulla base del relativo piano, dell'intero importo dovuto all'Istituto di Credito, sollevando, quindi, e manlevando integralmente la IGnora dal relativo pagamento, anche CP_1
per la propria quota parte, rispetto a qualsivoglia esborso - nessuno escluso cui il IGnor Pt_1
dovesse essere chiamato a rispondere per il suddetto titolo, con rinuncia espressa alla ripetizione delle somme tutte a tale titolo versate;
8) Le Parti prestano atto di acquiescenza, accettando ad ogni effetto di legge l'emananda sentenza avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Padova il 26.12.1994, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Selvazzano Dentro (PD) al n.
1 - parte 2 – serie B anno 1995 chiedendo che la stessa venga dichiarata passata in giudicato;
9) Il IGnor si impegna a trasferire alla signora a titolo gratuito, entro e non oltre Pt_1 CP_1
trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la sua quota di proprietà, pari al
50%, dell'immobile sito in via A. Barelli n. 9 int.
4 - Selvazzano Dentro (PD);
10) Le Parti provvederanno al pagamento dei compensi dovuti per il presente procedimento, ognuno al proprio procuratore.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.06.2024 instaurava il presente giudizio al fine di sentir dichiarata Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con . Dall'unione Controparte_1
coniugale nascevano il 02.06.1995, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2
il 09.08.2004, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Il ricorrente esponeva che era intervenuto il decreto n. 513/2023 del 25.01.2023 del Tribunale di
Padova, il quale aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Il ricorrente, in particolare, chiedeva di disporre l'obbligo a proprio carico di contribuire al mantenimento del figlio tramite un assegno mensile di 300€, oltre al 70% delle spese straordinarie, di confermare in suo favore l'assegnazione della casa coniugale sita in Selvazzano Dentro, via
Rondinelle (visto il trasferimento della sig.ra presso un'altra abitazione in comproprietà CP_1 tra i coniugi e sita in Selvazzano Dentro, via Barelli), di attribuire alla resistente l'assegno unico e di confermare l'indipendenza economica di entrambi i coniugi.
Si costituiva il 25.10.2024 associandosi alla domanda di divorzio ma Controparte_1
contestando in fatto e in diritto le restanti domande attoree.
La resistente, in particolare, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale sita in via Rondinelle o, in subordine, l'assegnazione dell'immobile sito in via Barelli, l'obbligo in capo al sig. di Pt_1 contribuire al mantenimento del figlio tramite la somma mensile di 1.500€, oltre al 100% delle spese straordinarie, l'attribuzione dell'assegno unico in proprio favore e l'obbligo del ricorrente di pagare un assegno divorzile pari a 1.000€ al mese.
Quanto allo svolgimento del giudizio, si teneva l'udienza del 27.11.2024 in cui il G.D. dott.ssa Chiara
Ilaria Bitozzi sentiva entrambe le parti ed esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione. Il G.D. proponeva alle parti il seguente accordo: “1) continuerà a vivere presso l'abitazione Per_1
materna; 2) Il padre verserà alla madre per il mantenimento di euro 400 mensili, Per_1
annualmente rivalutabili in base agli indici istat;
3) Il padre pagherà al 100 % le spese straordinarie per ed inoltre verserà allo stesso euro 500 mensili per le sue spese personali;
4) La casa Per_1
di via Armida Barelli n 9 viene assegnata alla madre sino a quando sarà non Per_1
autosufficiente.”.
Il ricorrente accettava la proposta mentre la resistente chiedeva un termine per valutarla;
il G.D., pertanto, rinviava all'udienza cartolare del 19.12.2024 per la verifica dell'adesione o, in mancanza, per la precisazione delle conclusioni.
In data 18.12.2024 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni, come riportate in premessa, e il G.D. tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
***
Ciò premesso, la domanda può trovare accoglimento.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con decreto n. 513/2023 del Tribunale di
Padova del 25.01.2023 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970
n.898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regime di mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nonché al regolamento dei reciproci interessi.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse del figlio, nonché congrue rispetto alle condizioni economiche dei coniugi, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità quanto ai punti nn. 1, 2, 3, 4 e 5 delle condizioni di cui in premessa, con le conseguenti annotazioni di legge.
Quanto agli altri accordi enunciati ai punti nn. 4 (relativamente alle detrazioni/deduzioni e all'assegno unico), 6, 7, 8 e 9, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, seppur a regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, essi non richiedono alcun provvedimento ulteriore da parte del
Tribunale per produrre effetti.
In ogni caso il Tribunale da atto che le parti hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto n. 9 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Le parti sono edotte del fatto che, non trattandosi di atto notarile, il G.D. e questo collegio si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento, nonché dell'accordo delle parti anche sul punto, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o respinta,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26.12.1994 da Pt_1
ed , trascritto nel registro atti di matrimonio al n. 847, parte II, serie
[...] Controparte_1
A, dell'anno 1994 del Comune di Padova;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto; 3) prende atto dei punti nn. 1, 2, 3, 4 e 5 delle condizioni congiunte di cui in premessa, da aversi qui integralmente riprodotti;
4) dà atto che le parti hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 9 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio, con esonero di questo
Tribunale da ogni verifica di regolarità secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie di detto trasferimento;
5) spese di lite compensate.
Così deciso, in Padova il 9.01.25
Il presidente est. dr.ssa Chiara Ilaria Bitozzi