Rigetto
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/09/2025, n. 7454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7454 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07454/2025REG.PROV.COLL.
N. 06839/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6839 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 929/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Giordano Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il provvedimento di diniego prot. -OMISSIS- del 26.03.2009, il Comune di -OMISSIS- ha rigettato la domanda di condono, presentata dall’appellante ai sensi della L. n. 326/2003 e della Legge regionale Veneto n. 21/2004, per la costruzione di un “portico aperto” (su due lati) di mq. 51,92 ubicato in -OMISSIS-.
Nella specie trattasi di opera insistente su area soggetta al vincolo paesaggistico-ambientale, di cui alla Parte Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, apposto con D.M. 7.3.1966 ed a vincolo idraulico a protezione del fiume Adige, ai sensi del R.D. n. 523/1904.
2 - Con ricorso al TAR per il Veneto l’odierno appellante ha impugnato il provvedimento di diniego, deducendo l’illegittimità della determinazione dell’Amministrazione, che avrebbe errato nel qualificare l’intervento in questione, quale opera di nuova costruzione, trattandosi, invece, secondo il ricorrente, del ripristino di un’opera preesistente.
Lo stesso Comune avrebbe anche errato nell’applicazione delle norme di diritto, ritenendo sostanzialmente non condonabile il manufatto, assoggettato alla disciplina di diniego prevista, in particolare, dalla richiamata legge regionale, che non consente la sanatoria di costruzioni valutabili in termini di volume.
3 - Il TAR adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento di diniego del condono edilizio del portico aperto, in quanto realizzato in violazione della normativa nazionale e regionale vigente.
4 – L’originario ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
5 – Con il primo motivo ( Erronea qualificazione dell’opera oggetto di sanatoria quale opera di nuova costruzione) l’appellante contesta che la sentenza impugnata – parimenti all’amministrazione comunale – ha ritenuto erroneamente qualificabile il manufatto come nuova costruzione, rientrando invece nelle opere di cui alla lett. b) dell’art. 32, L. 47/1985 (opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume) e, dunque, suscettibile di sanatoria.
5.1 – Con il secondo motivo (Erronea applicazione dell’art. 32, comma 27, della legge n. 326/2003 e dell’art. 3 della Legge regionale n. 21/2004) l’appellante prospetta che nella sentenza impugnata non vi sarebbe una corretta applicazione della normativa regionale, che ha stabilito le condizioni e le modalità dell’ammissibilità della sanatoria edilizia nelle zone soggette a vincolo, in maniera difforme dalla normativa nazionale.
Inoltre, il provvedimento di diniego, emesso dal Comune di -OMISSIS-, sarebbe affetto da carenza di motivazione, non essendovi alcun riferimento al contrasto del portico con il vincolo paesaggistico e con il vincolo idraulico.
6 – Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, non possono trovare accoglimento.
L’opera per cui è stato richiesto il condono è un portico aperto (su due lati) di mq. 51,92.
E’ pacifico che l’opera insistente su area soggetta al vincolo paesaggistico-ambientale ed anche a vincolo idraulico a protezione del fiume Adige, ai sensi del R.D. 523/1904 L.R.V. 41/88.
Deve anche osservarsi che:
- il detto portico è stato ultimato in data 10.5.2002, come indicato dal richiedente nel modulo della domanda e nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata, quando l’area era già stata vincolata;
- l’opera contrasta con l’art. 27 delle N.T.A. della Variante 33 al P.R.G. - recante la disciplina degli interventi consentiti sugli immobili del centro storico compresi entro le mura magistrali - il quale dispone che le aree scoperte sono inedificabili fatte salve le particolari previsioni di cui all’art. 12 (che non interessano il caso di specie).
6.1 - L’art. 32, comma 26, della legge 326/03 stabilisce che sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1: numeri da 1 a 3 nell’ambito dell’intero territorio nazionale fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del medesimo articolo, nonché 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 della legge 28.2.1985 n. 47.
L’art. 32, comma 27, della legge 326/03 elenca i casi in cui le opere non sono comunque sanabili; tra queste alla lettera d) troviamo le opere che siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Per quel che rileva in questa sede, la disposizione sopra citata prevede quindi che, ferme restando le previsioni di cui agli articoli 32 e 33 della legge n. 47/85 (quindi, impregiudicato l’obbligo di acquisire il parere da parte dell’autorità preposta al vincolo) comunque non sia possibile concedere la sanatoria per gli abusi realizzati successivamente all’imposizione del vincolo che risultino non conformi alle prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici.
6.2 – L’assunto dell’appellante per cui l’opera non costituirebbe volume rilevante appare inconferente, dal momento che in base alle citate disposizioni, trattandosi di area vincolata, il condono non può comunque essere concesso qualora l’opera non sia conforme alla strumentazione edilizia.
La giurisprudenza (Cons. St., Sez. VI, n. 2518/2015) ha chiarito che, ai sensi dell’art. 32 comma 27 lett. d) del decreto legge sul terzo condono, sono sanabili le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, solo se ricorrono le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta al vincolo (Cons. Stato, VI, 2 marzo 2010, n.1200; Cons. St. Sez. IV, 19 maggio 2010, n.3174).
6.3 – In ogni caso, il portico per cui è causa, stanti le sue caratteristiche, non può essere ricondotto tra le opere minori, avendo inciso in modo considerevole sull’assetto del territorio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7481; Id., 24 gennaio 2022, n. 434: “ Il porticato, per il suo carattere trasformativo e innovativo rispetto a quello manutentivo e conservativo, comporta un manufatto nuovo per consistenza e materiali utilizzati, idoneo a svolgervi varie attività della vita quotidiana, perciò esso crea nuova volumetria o superficie utile e richiede il permesso di costruire”), tanto è vero che lo stesso appellante lo aveva collocato nella tipologia d’abuso n. 1 nel modulo della domanda, corrispondente agli interventi di nuova costruzione non conforme alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici all’epoca dell’abuso.
6.4 – Non può portare ad un diverso esito la norma regionale (L.R. n. 21/2004) invocata dall’appellante, dovendosi interpretare la stessa in conformità all’insegnamento della Corte costituzionale per cui esula dalla potestà legislativa concorrente delle Regioni il potere di ampliare i limiti applicativi della sanatoria (Corte cost., 6 novembre 2009, n. 290) o di allargare l’area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato (Corte cost., 25 giugno 2015, n. 117).
Al riguardo, il Tar ha altresì evidenziato che il manufatto in esame non rientrerebbe in ogni caso nell’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 3, della l.r. n. 21 del 2004, in quanto risulta realizzato in contrasto con le prescrizioni urbanistiche.
6.5 – Non sussiste infine alcun difetto di motivazione come emerge dalla lettura del provvedimento impugnato.
7 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Ad una valutazione complessiva della controversia le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO