Ordinanza cautelare 31 maggio 2018
Ordinanza collegiale 10 febbraio 2022
Sentenza 5 dicembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 05/12/2022, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/12/2022
N. 01912/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00503/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 503 del 2018, proposto da
- LE IZ, GI IZ, FI DO, AO IZ, ME AN, AL RO, LU AN, LE BL, AL GR, IO AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Patrizia Tafuro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- NZ EN e EL AL, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierfrancesco Pulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Pietro Vernotico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Massari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del verbale di deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 29.3.2018, di approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARI 2018;
- della determina n. 465/2017, relativamente ai riflessi che la stessa ha ai fini del presente procedimento;
- del regolamento approvato con delibera n. 13 del 9.9.2014, per la parte in cui è stato applicato nella redazione del piano finanziario e prevede norme difformi dal dettato legislativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Pietro Vernotico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv.to G. Massari.
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 235 del 10 febbraio 2022, con cui è stata dichiarata l’interruzione del processo.
Rilevato che non vi sono stati atti di riassunzione del giudizio nel termine di legge.
Ritenuto di dichiarare estinto il giudizio e di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO