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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/05/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Mediazione immobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 5835 dell'anno
2021 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1
Tricarico, con studio in Terlizzi, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Tecla Sivo, con studio in Ruvo di Puglia, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA E CHIAMANTE IN CAUSA
Controparte_2 Controparte_3 [...]
e CP_4 Controparte_5
CHIAMATI IN CAUSA CONTUMACI
1 sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti costituite in giudizio a verbale dell'udienza del 29.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022 e successive modifiche ed integrazioni, le cui norme sono attualmente in vigore.
Essa è stata introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
depositato il 29.11.2021 e ritualmente notificato a unitamente al decreto di fissazione di Controparte_1
udienza, con cui il , nella qualità di esercente impresa Pt_1
individuale di mediazione immobiliare, l'ha quivi convenuta deducendo quanto segue.
Nell'esercizio della sua attività di mediatore immobiliare,
alla quale è regolarmente abilitato per essere a tal fine iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
Commercio di Bari, con scrittura privata del 19.10.2020 ha ricevuto incarico dalla convenuta, nonché da CP_2
e dalla , da e
[...] CP_3 Controparte_4
questi ultimi tre quali eredi di Controparte_5
, tutti nella qualità di comproprietari Persona_1
dell'intero fabbricato sito in Terlizzi avente accesso dai civici 85, 87 e 89 di via Fiore e dal civico 91 di via
2 Petrarca, in catasto al foglio 22, particelle 2888 e 1758,
subalterni 1, 2, 3, 5, 6 e 7, di trovare soggetti interessati a prendere in permuta tale compendio immobiliare alle condizioni specificate nella proposta. L'incarico di mediazione era conferito in esclusiva, per un periodo di sei mesi, verso il riconoscimento di una provvigione del 6%, con previsione del diritto del mediatore a percepire la medesima provvigione anche nel caso in cui, acquisita accettazione conforme alla proposta, i mandanti avessero poi manifestato volontà contraria al perfezionamento dell'affare. Dopo di che è accaduto che: con missiva del 12.4.2021, e quindi entro il termine di efficacia dell'incarico di mediazione, il Pt_1
ha trasmesso ai mandanti comunicazione della
[...]
di accettazione della loro proposta Parte_2
esattamente conforme ad essa;
con missiva a riscontro del
27.4.2021, la convenuta, anche a nome e per conto degli altri comproprietari dell'immobile in questione, ha dichiarato
<
proposta, peraltro migliorativa, pervenuta da parte di altra impresa>>. Nessun esito hanno avuto le plurime richieste di pagamento del <<6% del valore di vendita>> conseguentemente indirizzate dal ricorrente ai mandanti in via stragiudiziale.
Il , avendo appreso che l'immobile era stato poi venduto Pt_1
alla Controparte_6
[...
[...] per il prezzo di € 1.000.000,00, chiede pertanto
[...]
condannarsi quale coobbligata in Controparte_1
solido con gli altri mandanti, a pagare in suo favore, per detto titolo, la complessiva somma di € 60.000,00 o la diversa somma ad accertarsi in giudizio e a ritenersi di giustizia.
si è costituita in giudizio con Controparte_1
comparsa di risposta tempestivamente depositata il
19.2.2022, resistendo all'avversa domanda, ma chiedendo comunque, e ottenendo, per il caso di suo accoglimento, di chiamare in causa gli altri comproprietari del compendio immobiliare oggetto dell'incarico di mediazione, unitamente ad essa mandanti del mediatore e coobbligati per il pagamento da questi reclamato.
I chiamati in causa, regolarmente evocati, hanno omesso di costituirsi in giudizio, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza resa all'udienza del 14.9.2022, ritenuto che,
alla stregua delle rispettive difese delle parti costituite,
la causa richiedesse una istruttoria non sommaria, ne è stato disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, a norma dell'art. 702 ter, co. 3, c.p.c.
Dopo di che il giudizio è stato istruito mediante l'audizione di un unico teste, addotto dalla convenuta, avendo questa successivamente rinunciato all'audizione dell'ulteriore
4 teste indicato e ammesso, ed essendo risultata integralmente inammissibile la prova testimoniale contraria richiesta dal ricorrente.
La difesa della convenuta poggia su questi due argomenti: 1)
che l'incarico di mediazione è stato conferito al , Pt_1
contestualmente < che essi, CP_1
in data 22.03.2018, avessero stipulato e sottoscritto, senza l'intervento di alcun mediatore, contratto preliminare di permuta, relativamente al suddetto immobile, con la società
“ Controparte_6
”>>, con l'intesa che <
[...]
mediatore era subordinato alla mancata conclusione del contratto definitivo di permuta con la società
“ Controparte_6
” o al reperimento di acquirenti che offrissero
[...]
condizioni, anche in termini di tempi di conclusione dell'affare, migliori rispetto a quelle offerte dalla
“ Controparte_6
”>>; 2) che è inefficace, in quanto vessatoria, la
[...]
clausola del contratto di conferimento dell'incarico di mediazione che prevede la penale invocata dal . Pt_1
Ebbene, la circostanza che il fosse a conoscenza del Pt_1
preliminare di permuta che i mandanti avevano già in precedenza concluso con l'impresa con cui hanno poi stipulato il contratto definitivo, di compravendita, è del tutto
5 irrilevante, per ciò che il fatto della preesistenza di detto preliminare non risulta essersi tradotto in una clausola del contratto di conferimento dell'incarico di mediazione espressamente condizionante il maturare del diritto del mediatore alla provvigione.
Il regolamento dei rispettivi diritti ed obblighi delle parti del rapporto di mediazione va unicamente ricavato dal contenuto del contratto di conferimento del relativo incarico, quale si ricava dalla <>
sottoscritta da tutti i mandanti prodotta in giudizio dal
- della quale non è contestata né la conformità Pt_1
all'originale della copia informatica depositata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c., né
l'autenticità delle firme che vi risultano rispettivamente apposte dai comproprietari dell'immobile offerto in permuta,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, co. 1, n. 2 quanto alla convenuta e n. 1 quanto ai chiamati contumaci – il quale non risulta essere stato successivamente modificato.
L'accordo intercorso fra mandanti e mediatore prevedeva in effetti il diritto del a percepire una penale pari Pt_1
alla provvigione pattuita per il caso di perfezionamento dell'affare in virtù della sua intermediazione, e quindi commisurata al <<6% del valore di vendita>>, nel caso in cui, acquisita accettazione conforme alla proposta, i mandanti non avessero poi, per qualunque motivo, più inteso
6 stipulare con il soggetto procurato dal . Pt_1
E questo è proprio ciò che è in concreto successo nella specie.
È infatti documentato e pacifico che:
- il ricorrente aveva tempestivamente acquisito accettazione esattamente conforme alle condizioni di permuta specificate nella lettera di incarico, presumibilmente migliori per i comproprietari rispetto a quelle fissate nel preliminare già
da essi concluso con altra impresa, ma la circostanza è
assolutamente irrilevante ai fini del presente giudizio,
quelle specificate nella scrittura di conferimento al Pt_1
dell'incarico di mediazione essendo le sole condizioni in relazione alle quali verificare il valore vincolante o meno per gli offerenti della accettazione procurata dal mediatore;
- i mandanti hanno rifiutato di dare corso al perfezionamento di tale affare a motivo della sopravvenuta offerta da parte della prima impresa di condizioni migliori di quelle già
concordate, che, in quanto non espressamente prevista nel rapporto con il come condizione di esonero da ogni Pt_1
obbligo nei suoi confronti, non vale in alcun modo a paralizzare l'operatività della suddetta clausola penale,
indipendentemente dalla conoscenza che il ricorrente potesse pure avere della preesistenza del preliminare con l'impresa con cui l'affare si è poi perfezionato.
7 Dacché il diritto del mediatore alla penale è collegato dalla clausola di cui nel caso di specie si tratta alla circostanza dell'illegittimo rifiuto da parte degli offerenti di dare corso al perfezionamento dell'affare a fronte della acquisizione da parte del mediatore di una accettazione esattamente conforme alla proposta dei mandanti, non è
ravvisabile in tale clausola alcun carattere vessatorio, la clausola penale non rientrando nel novero delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341, co. 2, c.c., limitandosi essa a quantificare convenzionalmente il risarcimento spettante alla parte che ha integralmente adempiuto la prestazione a suo carico.
Né la determinazione di tale risarcimento in misura pari alla provvigione può reputarsi eccessiva e meritevole di riduzione equitativa a norma dell'art. 1384 c.c., in forza di siffatta previsione rimanendo anzi privo di risarcimento l'ulteriore danno subito dal mediatore per effetto della perdita della provvigione normalmente dovutagli dall'altra parte dell'affare intermediato.
La percentuale del 6% in cui la penale è determinata va contro rapportata non già all'ammontare del prezzo, di €
1.000.000,00, dell'atto di compravendita che, in luogo della permuta originariamente prevista, i comproprietari è
documentato e incontroverso che hanno infine stipulato con la , Controparte_6
8 con atto a rogito del notaio di Bisceglie Persona_2
in data 25.6.2021, rep. n. 3743, bensì alla metà di detto prezzo, e quindi alla somma di € 500.000,00, a cui, anche sulla scorta dell'originario preliminare di permuta, deve presumersi che sarebbe verosimilmente ammontato il valore del corrispettivo che sarebbe venuto ai mandanti dal diverso contratto di permuta che essi avevano dato incarico al Pt_1
di trovare ad intermediare.
Consegue che ammonta ad € 30.000,00 la somma che la convenuta va condannata a pagare in favore del ricorrente.
Insegna la Suprema Corte che, <
convenuto chiami in causa un terzo chiedendo l'accertamento della corresponsabilità nella causazione dell'illecito
[contrattuale, nel caso del presente giudizio], al fine di poter agire nei suoi confronti in regresso, quale co-
obbligato solidale, in via subordinata rispetto all'accoglimento della pretesa risarcitoria dell'attore, non si verifica l'estensione automatica della domanda attorea al terzo>> (Cass. 14.12.2024 n. 32556).
Nella specie né v'è richiesta del ricorrente di condanna al pagamento anche dei terzi chiamati in causa dalla convenuta né v'è domanda di regresso quivi proposta dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati, di modo che nessuna pronuncia va emessa per il merito nei loro confronti.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto
9 sulla convenuta in favore del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo;
nulla va invece disposto neppure per spese di causa nel rapporto fra la convenuta chiamante e i terzi chiamati, i quali, rimasti contumaci, non hanno incontrato spese di patrocinio.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti , Parte_1 Controparte_1
che ha chiamato in causa Controparte_2 CP_3
, e
[...] Controparte_4 Controparte_5
così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
condanna la convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di € 30.000,00;
- condanna altresì la convenuta a pagare in favore del ricorrente le spese di causa, che si liquidano nella complessiva somma di € di cui € 406,50 per gli esborsi documentati ed € 7.616,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Trani, 20.5.2025 IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 5835 dell'anno
2021 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1
Tricarico, con studio in Terlizzi, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Tecla Sivo, con studio in Ruvo di Puglia, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA E CHIAMANTE IN CAUSA
Controparte_2 Controparte_3 [...]
e CP_4 Controparte_5
CHIAMATI IN CAUSA CONTUMACI
1 sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti costituite in giudizio a verbale dell'udienza del 29.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022 e successive modifiche ed integrazioni, le cui norme sono attualmente in vigore.
Essa è stata introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
depositato il 29.11.2021 e ritualmente notificato a unitamente al decreto di fissazione di Controparte_1
udienza, con cui il , nella qualità di esercente impresa Pt_1
individuale di mediazione immobiliare, l'ha quivi convenuta deducendo quanto segue.
Nell'esercizio della sua attività di mediatore immobiliare,
alla quale è regolarmente abilitato per essere a tal fine iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
Commercio di Bari, con scrittura privata del 19.10.2020 ha ricevuto incarico dalla convenuta, nonché da CP_2
e dalla , da e
[...] CP_3 Controparte_4
questi ultimi tre quali eredi di Controparte_5
, tutti nella qualità di comproprietari Persona_1
dell'intero fabbricato sito in Terlizzi avente accesso dai civici 85, 87 e 89 di via Fiore e dal civico 91 di via
2 Petrarca, in catasto al foglio 22, particelle 2888 e 1758,
subalterni 1, 2, 3, 5, 6 e 7, di trovare soggetti interessati a prendere in permuta tale compendio immobiliare alle condizioni specificate nella proposta. L'incarico di mediazione era conferito in esclusiva, per un periodo di sei mesi, verso il riconoscimento di una provvigione del 6%, con previsione del diritto del mediatore a percepire la medesima provvigione anche nel caso in cui, acquisita accettazione conforme alla proposta, i mandanti avessero poi manifestato volontà contraria al perfezionamento dell'affare. Dopo di che è accaduto che: con missiva del 12.4.2021, e quindi entro il termine di efficacia dell'incarico di mediazione, il Pt_1
ha trasmesso ai mandanti comunicazione della
[...]
di accettazione della loro proposta Parte_2
esattamente conforme ad essa;
con missiva a riscontro del
27.4.2021, la convenuta, anche a nome e per conto degli altri comproprietari dell'immobile in questione, ha dichiarato
<
proposta, peraltro migliorativa, pervenuta da parte di altra impresa>>. Nessun esito hanno avuto le plurime richieste di pagamento del <<6% del valore di vendita>> conseguentemente indirizzate dal ricorrente ai mandanti in via stragiudiziale.
Il , avendo appreso che l'immobile era stato poi venduto Pt_1
alla Controparte_6
[...
[...] per il prezzo di € 1.000.000,00, chiede pertanto
[...]
condannarsi quale coobbligata in Controparte_1
solido con gli altri mandanti, a pagare in suo favore, per detto titolo, la complessiva somma di € 60.000,00 o la diversa somma ad accertarsi in giudizio e a ritenersi di giustizia.
si è costituita in giudizio con Controparte_1
comparsa di risposta tempestivamente depositata il
19.2.2022, resistendo all'avversa domanda, ma chiedendo comunque, e ottenendo, per il caso di suo accoglimento, di chiamare in causa gli altri comproprietari del compendio immobiliare oggetto dell'incarico di mediazione, unitamente ad essa mandanti del mediatore e coobbligati per il pagamento da questi reclamato.
I chiamati in causa, regolarmente evocati, hanno omesso di costituirsi in giudizio, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza resa all'udienza del 14.9.2022, ritenuto che,
alla stregua delle rispettive difese delle parti costituite,
la causa richiedesse una istruttoria non sommaria, ne è stato disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, a norma dell'art. 702 ter, co. 3, c.p.c.
Dopo di che il giudizio è stato istruito mediante l'audizione di un unico teste, addotto dalla convenuta, avendo questa successivamente rinunciato all'audizione dell'ulteriore
4 teste indicato e ammesso, ed essendo risultata integralmente inammissibile la prova testimoniale contraria richiesta dal ricorrente.
La difesa della convenuta poggia su questi due argomenti: 1)
che l'incarico di mediazione è stato conferito al , Pt_1
contestualmente < che essi, CP_1
in data 22.03.2018, avessero stipulato e sottoscritto, senza l'intervento di alcun mediatore, contratto preliminare di permuta, relativamente al suddetto immobile, con la società
“ Controparte_6
”>>, con l'intesa che <
[...]
mediatore era subordinato alla mancata conclusione del contratto definitivo di permuta con la società
“ Controparte_6
” o al reperimento di acquirenti che offrissero
[...]
condizioni, anche in termini di tempi di conclusione dell'affare, migliori rispetto a quelle offerte dalla
“ Controparte_6
”>>; 2) che è inefficace, in quanto vessatoria, la
[...]
clausola del contratto di conferimento dell'incarico di mediazione che prevede la penale invocata dal . Pt_1
Ebbene, la circostanza che il fosse a conoscenza del Pt_1
preliminare di permuta che i mandanti avevano già in precedenza concluso con l'impresa con cui hanno poi stipulato il contratto definitivo, di compravendita, è del tutto
5 irrilevante, per ciò che il fatto della preesistenza di detto preliminare non risulta essersi tradotto in una clausola del contratto di conferimento dell'incarico di mediazione espressamente condizionante il maturare del diritto del mediatore alla provvigione.
Il regolamento dei rispettivi diritti ed obblighi delle parti del rapporto di mediazione va unicamente ricavato dal contenuto del contratto di conferimento del relativo incarico, quale si ricava dalla <>
sottoscritta da tutti i mandanti prodotta in giudizio dal
- della quale non è contestata né la conformità Pt_1
all'originale della copia informatica depositata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c., né
l'autenticità delle firme che vi risultano rispettivamente apposte dai comproprietari dell'immobile offerto in permuta,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, co. 1, n. 2 quanto alla convenuta e n. 1 quanto ai chiamati contumaci – il quale non risulta essere stato successivamente modificato.
L'accordo intercorso fra mandanti e mediatore prevedeva in effetti il diritto del a percepire una penale pari Pt_1
alla provvigione pattuita per il caso di perfezionamento dell'affare in virtù della sua intermediazione, e quindi commisurata al <<6% del valore di vendita>>, nel caso in cui, acquisita accettazione conforme alla proposta, i mandanti non avessero poi, per qualunque motivo, più inteso
6 stipulare con il soggetto procurato dal . Pt_1
E questo è proprio ciò che è in concreto successo nella specie.
È infatti documentato e pacifico che:
- il ricorrente aveva tempestivamente acquisito accettazione esattamente conforme alle condizioni di permuta specificate nella lettera di incarico, presumibilmente migliori per i comproprietari rispetto a quelle fissate nel preliminare già
da essi concluso con altra impresa, ma la circostanza è
assolutamente irrilevante ai fini del presente giudizio,
quelle specificate nella scrittura di conferimento al Pt_1
dell'incarico di mediazione essendo le sole condizioni in relazione alle quali verificare il valore vincolante o meno per gli offerenti della accettazione procurata dal mediatore;
- i mandanti hanno rifiutato di dare corso al perfezionamento di tale affare a motivo della sopravvenuta offerta da parte della prima impresa di condizioni migliori di quelle già
concordate, che, in quanto non espressamente prevista nel rapporto con il come condizione di esonero da ogni Pt_1
obbligo nei suoi confronti, non vale in alcun modo a paralizzare l'operatività della suddetta clausola penale,
indipendentemente dalla conoscenza che il ricorrente potesse pure avere della preesistenza del preliminare con l'impresa con cui l'affare si è poi perfezionato.
7 Dacché il diritto del mediatore alla penale è collegato dalla clausola di cui nel caso di specie si tratta alla circostanza dell'illegittimo rifiuto da parte degli offerenti di dare corso al perfezionamento dell'affare a fronte della acquisizione da parte del mediatore di una accettazione esattamente conforme alla proposta dei mandanti, non è
ravvisabile in tale clausola alcun carattere vessatorio, la clausola penale non rientrando nel novero delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341, co. 2, c.c., limitandosi essa a quantificare convenzionalmente il risarcimento spettante alla parte che ha integralmente adempiuto la prestazione a suo carico.
Né la determinazione di tale risarcimento in misura pari alla provvigione può reputarsi eccessiva e meritevole di riduzione equitativa a norma dell'art. 1384 c.c., in forza di siffatta previsione rimanendo anzi privo di risarcimento l'ulteriore danno subito dal mediatore per effetto della perdita della provvigione normalmente dovutagli dall'altra parte dell'affare intermediato.
La percentuale del 6% in cui la penale è determinata va contro rapportata non già all'ammontare del prezzo, di €
1.000.000,00, dell'atto di compravendita che, in luogo della permuta originariamente prevista, i comproprietari è
documentato e incontroverso che hanno infine stipulato con la , Controparte_6
8 con atto a rogito del notaio di Bisceglie Persona_2
in data 25.6.2021, rep. n. 3743, bensì alla metà di detto prezzo, e quindi alla somma di € 500.000,00, a cui, anche sulla scorta dell'originario preliminare di permuta, deve presumersi che sarebbe verosimilmente ammontato il valore del corrispettivo che sarebbe venuto ai mandanti dal diverso contratto di permuta che essi avevano dato incarico al Pt_1
di trovare ad intermediare.
Consegue che ammonta ad € 30.000,00 la somma che la convenuta va condannata a pagare in favore del ricorrente.
Insegna la Suprema Corte che, <
convenuto chiami in causa un terzo chiedendo l'accertamento della corresponsabilità nella causazione dell'illecito
[contrattuale, nel caso del presente giudizio], al fine di poter agire nei suoi confronti in regresso, quale co-
obbligato solidale, in via subordinata rispetto all'accoglimento della pretesa risarcitoria dell'attore, non si verifica l'estensione automatica della domanda attorea al terzo>> (Cass. 14.12.2024 n. 32556).
Nella specie né v'è richiesta del ricorrente di condanna al pagamento anche dei terzi chiamati in causa dalla convenuta né v'è domanda di regresso quivi proposta dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati, di modo che nessuna pronuncia va emessa per il merito nei loro confronti.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto
9 sulla convenuta in favore del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo;
nulla va invece disposto neppure per spese di causa nel rapporto fra la convenuta chiamante e i terzi chiamati, i quali, rimasti contumaci, non hanno incontrato spese di patrocinio.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti , Parte_1 Controparte_1
che ha chiamato in causa Controparte_2 CP_3
, e
[...] Controparte_4 Controparte_5
così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
condanna la convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di € 30.000,00;
- condanna altresì la convenuta a pagare in favore del ricorrente le spese di causa, che si liquidano nella complessiva somma di € di cui € 406,50 per gli esborsi documentati ed € 7.616,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Trani, 20.5.2025 IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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