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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2024, n. 18888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18888 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32451/2020, vertente
TRA
(ME (ME), 28/12/1984), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CARLA MINELLI;
ricorrente
E
(ME (ME), 08/10/1990), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. VITO ALBERTO CALABRESE;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: v. note di trattazione scritte in sostituzione dell'udienza del 25-6-2024 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a pronunciarsi sulle condizioni della separazione dei coniugi, e , dichiarata con sentenza Parte_2 Controparte_1
non definitiva del 26-1-2024.
I coniugi hanno spiegato entrambi domanda di addebito;
il ricorrente lamenta che la moglie – eccessivamente legata al proprio contesto di origine – si sia volontariamente allontanata dalla casa comune portando con sé la figlia minore nata nel 2014, nel paese di Pace del Mela (Messina); la Per_1
moglie afferma al contrario di essere uscita dalla casa familiare su invito del coniuge, e sostiene che l'uomo celasse una “doppia vita fatta di infedeltà
coniugali”. Ancora, sostiene che al rientro a Roma, al termine dell'estate del
2019 – momento in cui ella stessa colloca temporalmente uno stato di crisi ormai conclamato- tra i due vi fossero continui litigi;
lamenta che il marito la costringesse ad assistere al proprio distacco, e la sottoponesse ad umiliazioni, come quando, nel dicembre 2019, le aveva dichiarato “presto divorzieremo”, tanto da indurla a fare rientro in Sicilia;
precisa poi che nei primi giorni del 2020, i genitori della resistente avrebbero ricevuto “una testimonianza riguardo all'infedeltà del sig. . Pt_2
Si tratta di rappresentazioni entrambe estremamente generiche, che anche all'esito della prova testimoniale assunta e dei documenti acquisiti non hanno acquistato particolare consistenza.
Quanto alla domanda del ricorrente, la messaggistica scambiata tra le parti,
prodotta in giudizio e non contestata, rende evidente che nel dicembre 2019,
epoca della cessazione della coabitazione, la relazione tra i due era ormai entrata in una crisi profonda;
tale considerazione è sufficiente per escludere 3
che l'allontanamento della resistente ed il suo trasferimento in altra regione abbiano rappresentato un fattore causale determinante rispetto alla fine del matrimonio, giacché appare piuttosto evidente che si è trattato dell'esito di un percorso già in atto e oramai irreversibile;
ed è del tutto irrilevante sotto il profilo dell'addebito il fatto che la donna – rimasta legata al suo luogo di origine ed alla propria famiglia – avesse già manifestato in passato ad amici e conoscenti il proprio desiderio di fare rientro in Sicilia, dal momento che questo desiderio si è tradotto in atto solo quando si è presa consapevolezza del degrado della relazione.
La domanda di addebito della resistente poggia invece in primo luogo sull'assunto che il marito avrebbe intrattenuto varie relazioni extraconiugali,
in secondo luogo su asseriti comportamenti vessatori ed umilianti del coniuge;
sul tema dell'infedeltà si ha un unico riscontro probatorio, costituito dalla deposizione testimoniale di , conoscente della famiglia Testimone_1
il quale durante le vacanze di Natale 2019/2020 (nel ricorso si CP_1
parla dei primi giorni del 2020) avrebbe riferito alla resistente, alla presenza del padre di lui, di avere avuto notizia di una relazione tra e Parte_2
tale il contenuto della deposizione è alquanto singolare: Persona_2
premette di avere avuto una amicizia sui social con Parte_3 Pt_2
(dunque di non conoscerlo personalmente); riferisce poi che nel 2017 sarebbe stato contattato, sempre sui social, da ed avrebbe avviato Persona_2
con lei una relazione;
la donna nel corso di tale frequentazione più volte gli avrebbe fatto domande su quindi il testimone avrebbe deciso di Pt_2
troncare il rapporto (a causa delle continue richieste di denaro che la signora faceva), ed a quel punto gli avrebbe preannunciato che Persona_2 4
avrebbe provato a ricontattare per “rimettersi con lui” ; il teste ha Pt_2
anche ricordato che la donna gli aveva mostrato due video, uno che ritraeva lei e abbracciati, ed un secondo, costituito da un videomessaggio nel Pt_2
quale l'uomo in lacrime le diceva che voleva lasciare la moglie per andare a vivere con lei;
poiché la relazione tra il teste e è collocata dal Per_2
dichiarante nel corso del 2017, si deve presumere che tali documenti risalgano al più tardi all'anno in questione, se non ad un periodo antecedente, così come nella medesima epoca dovrebbe collocarsi la frequentazione tra e la Pt_2
signora La testimonianza non attiene ad un apprezzamento diretto Per_2
della presunta relazione, ma a circostanze che al teste sono riferite verbalmente, e gli stessi video cui il teste ha fatto riferimento, non precisamente collocabili nel tempo, non costituiscono prova certa di una violazione dell'obbligo di fedeltà; inoltre si deve considerare che dopo tali fatti la convivenza tra i coniugi è proseguita per oltre un anno, e che la notizia della presunta relazione è pervenuta quando il rapporto matrimoniale era ormai alla fine, la resistente si era già trasferita in Sicilia con l'intenzione di non fare rientro a Roma, nelle comunicazioni tra i coniugi si era già affacciata realisticamente la prospettiva di un divorzio;
dunque, quando anche gli scarni elementi raccolti costituissero prova sufficiente di un singolo episodio di infedeltà, non sarebbe possibile affermare che sia stato tale evento a determinare la fine del matrimonio;
quanto poi ai pretesi atteggiamenti umilianti o vessatori che il marito avrebbe adottato nei riguardi della moglie,
a parte la genericità assoluta dell'allegazione, vi è un unico riscontro,
costituito dalla deposizione del padre della resistente secondo cui nel novembre 2017 avrebbe offeso la moglie dicendole “sei ridicola”, Pt_2
espressione certamente spiacevole ma non particolarmente aggressiva, che 5
può essere indicativa di un momento o una fase di difficoltà relazionale, di scarsa educazione, ma che in sé sola non costituisce prova dell'attitudine dell'uomo a tenere condotte umilianti ed irrispettose del coniuge.
Entrambe le domande di addebito devono essere respinte.
I coniugi sono i genitori della minore che ha oggi 10 anni e vive in Per_1
Sicilia con la madre;
il padre nel frattempo è stato trasferito per motivi di lavoro a Treviso;
non vi è contestazione sull'affidamento condiviso della minore, ma la frequentazione va regolata tenendo conto della notevole distanza geografica tra padre e figlia, privilegiando quindi i periodi di sospensione dell'attività scolastica;
a fronte dell'ostacolo determinato dalla distanza, è richiesto ai genitori tutto l'impegno possibile perché possa Per_1
costruire e mantenere con entrambi un rapporto significativo, come è suo specifico diritto.
Il padre potrà tenere con sé la figlia almeno un fine settimana al mese, da concordare con la madre entro i 15 giorni antecedenti, dal giovedì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola,
garantendo il rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
nei giorni di sospensione scolastica dal giovedì alle ore 15.00 fino alla domenica sera entro le ore 21.00;
la terrà con sé, ad anni alterni, un anno dal 23 al 31 dicembre mattina, e l'anno seguente dal 30 dicembre al 6 gennaio compresi;
trascorrerà Per_1
le vacanze di Pasqua con il padre;
in estate trascorrerà con il padre 30 giorni complessivamente, frazionabili in due o tre periodi distinti, ed in mancanza di accordo gli ultimi 10 giorni di giugno, dal 10 al 20 luglio, dal 20 al 30
agosto; 6
Il genitore che ha con sé la figlia garantirà una comunicazione quotidiana tramite chiamate o videochiamate con l'altro genitore, sempre nel rispetto degli impegni della figlia.
Con riguardo alle domande di contenuto economico, sino ad oggi, in forza dei provvedimenti provvisori, a carico del marito è stato posto un contributo di
300 euro per il mantenimento della moglie, ed uno di pari importo per il mantenimento della figlia (quest'ultimo elevato in corso di causa ad € 350,00
mensili); le spese straordinarie sono state poste per il 65% a carico del padre e per il resto a carico della madre.
La resistente è una giovane donna poco più che trentenne, e nella gestione dell'unica figlia minore può contare sull'ausilio dei propri familiari, che risiedono nel luogo ove si è trasferita;
ella dunque è nelle condizioni per attivarsi alla ricerca di una attività lavorativa;
nella fase iniziale è stato previsto un contributo a suo favore, in quanto al momento priva di occupazione, sul presupposto implicito che nel frattempo ella avrebbe cercato di rendersi autonoma, consentendoglielo le sue condizioni di salute e di età,
ed il possesso di un diploma di scuola superiore;
ricorda in proposito la
Cassazione che non è possibile ritenere che “ una concreta attitudine al
lavoro, capace di trovare un positivo riscontro sul mercato, possa rimanere
non sfruttata a causa dell'inerzia dello stesso richiedente l'assegno, con il
risultato di addossare l'onere del suo mantenimento sul coniuge separato e
occupato, in quanto un simile contegno inattivo si pone in contrasto con il
reale contenuto del dovere di assistenza coniugale, comunque persistente in
caso di separazione fino allo scioglimento del matrimonio (Cass
12196/2017); declinando ulteriormente i termini del dovere di assistenza 7
reciproca la Cassazione specifica ancora “la richiesta di assistenza incontra
un limite nel non potere [essere] ampliata sino a pretendere quanto lo stesso
coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a
frutto le proprie attitudini. […...] ed ancora: “ rimane a carico del richiedente
l'assegno di mantenimento il compito di dimostrare di essersi concretamente
attivato e proposto sul mercato del lavoro per reperire un'occupazione
lavorativa retribuita confacente alle proprie attitudini e mettere così a frutto
le capacità professionali possedute. (Cass. 20866/2021); in concreto la resistente dimostra di essere stata inserita nell'aprile 2021 nelle graduatorie del personale scolastico ATA, ma omette di pubblicare la graduatoria, né
fornisce informazioni relative al periodo successivo, o alla ricerca di ulteriori occasioni di impiego.
Si ritiene che- decorsi ormai quasi quattro anni dalla emissione dei provvedimenti provvisori, durante i quali il marito ha contribuito alle necessità della moglie versando mensilmente un assegno di € 300,00 - gli obblighi assistenziali derivanti dal matrimonio debbano affievolire, stante l'oggettiva attitudine al lavoro della richiedente, l'assenza di impedimenti alla ricerca e all'ottenimento di una occupazione, le sue condizioni di salute e di età, e in ultimo la stessa breve durata della vita comune. Fermi pertanto per il passato i provvedimenti adottati, si può prevedere che con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, il contributo al mantenimento della moglie sia ridotto ad € 150,00 mensili;
quanto al contributo per la figlia, occorre tener conto che il ricorrente,
appuntato dei Carabinieri, con entrate nette mensili da lavoro variabili tra i
2.100,00 e i 2.400,00 euro circa, percepisce un canone di locazione di € 580
mensili dalla locazione della ex casa familiare di sua proprietà, per la quale 8
versa però una rata di mutuo (a tasso variabile) che attualmente ammonta ad
838,00 euro mensili;
non risulta avere risparmi o investimenti, e deve affrontare le spese di viaggio occorrenti per far visita alla figlia mensilmente;
pertanto, tenuto conto della maggiore forza economica di cui egli dispone, si ritiene di elevare sino ad € 450 mensili l'importo dell'assegno per il mantenimento ordinario della figlia, sempre con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
Le spese straordinarie restano regolate sulla base del protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario, secondo cui:
sono spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento,
contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare,
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola,
doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
sono spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori,
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola,
prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività
artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, 9
viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche,
cicli di psicoterapia e logopedia;
sono spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
si chiarisce alle parti che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Così chiarito il regime applicabile, si ritiene di mantenere ferma la ripartizione già prevista in via provvisoria, che pone dette spese per il 65% a carico del padre, e per il residuo a carico della madre.
In presenza di margini di reciproca soccombenza, le spese di lite sono 10
compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32451/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così provvede sulle condizioni della separazione personale dei coniugi e Parte_2 Controparte_1
- Dispone l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori,
con prevalente collocazione presso la madre e frequentazione regolata come indicato in motivazione;
- Fermi per il passato i provvedimenti vigenti, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza pone a carico del marito un assegno separativo di € 150,00 mensili, ed un assegno per il mantenimento ordinario della figlia di € 450,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio dell'avente diritto, e soggetti a rivalutazione istat;
- Pone le spese straordinarie, regolate come indicato in motivazione,
a carico del padre per il 65% e della madre per il residuo;
- Rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
- spese di lite compensate.
Roma, 29/11/2024
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32451/2020, vertente
TRA
(ME (ME), 28/12/1984), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CARLA MINELLI;
ricorrente
E
(ME (ME), 08/10/1990), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. VITO ALBERTO CALABRESE;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: v. note di trattazione scritte in sostituzione dell'udienza del 25-6-2024 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a pronunciarsi sulle condizioni della separazione dei coniugi, e , dichiarata con sentenza Parte_2 Controparte_1
non definitiva del 26-1-2024.
I coniugi hanno spiegato entrambi domanda di addebito;
il ricorrente lamenta che la moglie – eccessivamente legata al proprio contesto di origine – si sia volontariamente allontanata dalla casa comune portando con sé la figlia minore nata nel 2014, nel paese di Pace del Mela (Messina); la Per_1
moglie afferma al contrario di essere uscita dalla casa familiare su invito del coniuge, e sostiene che l'uomo celasse una “doppia vita fatta di infedeltà
coniugali”. Ancora, sostiene che al rientro a Roma, al termine dell'estate del
2019 – momento in cui ella stessa colloca temporalmente uno stato di crisi ormai conclamato- tra i due vi fossero continui litigi;
lamenta che il marito la costringesse ad assistere al proprio distacco, e la sottoponesse ad umiliazioni, come quando, nel dicembre 2019, le aveva dichiarato “presto divorzieremo”, tanto da indurla a fare rientro in Sicilia;
precisa poi che nei primi giorni del 2020, i genitori della resistente avrebbero ricevuto “una testimonianza riguardo all'infedeltà del sig. . Pt_2
Si tratta di rappresentazioni entrambe estremamente generiche, che anche all'esito della prova testimoniale assunta e dei documenti acquisiti non hanno acquistato particolare consistenza.
Quanto alla domanda del ricorrente, la messaggistica scambiata tra le parti,
prodotta in giudizio e non contestata, rende evidente che nel dicembre 2019,
epoca della cessazione della coabitazione, la relazione tra i due era ormai entrata in una crisi profonda;
tale considerazione è sufficiente per escludere 3
che l'allontanamento della resistente ed il suo trasferimento in altra regione abbiano rappresentato un fattore causale determinante rispetto alla fine del matrimonio, giacché appare piuttosto evidente che si è trattato dell'esito di un percorso già in atto e oramai irreversibile;
ed è del tutto irrilevante sotto il profilo dell'addebito il fatto che la donna – rimasta legata al suo luogo di origine ed alla propria famiglia – avesse già manifestato in passato ad amici e conoscenti il proprio desiderio di fare rientro in Sicilia, dal momento che questo desiderio si è tradotto in atto solo quando si è presa consapevolezza del degrado della relazione.
La domanda di addebito della resistente poggia invece in primo luogo sull'assunto che il marito avrebbe intrattenuto varie relazioni extraconiugali,
in secondo luogo su asseriti comportamenti vessatori ed umilianti del coniuge;
sul tema dell'infedeltà si ha un unico riscontro probatorio, costituito dalla deposizione testimoniale di , conoscente della famiglia Testimone_1
il quale durante le vacanze di Natale 2019/2020 (nel ricorso si CP_1
parla dei primi giorni del 2020) avrebbe riferito alla resistente, alla presenza del padre di lui, di avere avuto notizia di una relazione tra e Parte_2
tale il contenuto della deposizione è alquanto singolare: Persona_2
premette di avere avuto una amicizia sui social con Parte_3 Pt_2
(dunque di non conoscerlo personalmente); riferisce poi che nel 2017 sarebbe stato contattato, sempre sui social, da ed avrebbe avviato Persona_2
con lei una relazione;
la donna nel corso di tale frequentazione più volte gli avrebbe fatto domande su quindi il testimone avrebbe deciso di Pt_2
troncare il rapporto (a causa delle continue richieste di denaro che la signora faceva), ed a quel punto gli avrebbe preannunciato che Persona_2 4
avrebbe provato a ricontattare per “rimettersi con lui” ; il teste ha Pt_2
anche ricordato che la donna gli aveva mostrato due video, uno che ritraeva lei e abbracciati, ed un secondo, costituito da un videomessaggio nel Pt_2
quale l'uomo in lacrime le diceva che voleva lasciare la moglie per andare a vivere con lei;
poiché la relazione tra il teste e è collocata dal Per_2
dichiarante nel corso del 2017, si deve presumere che tali documenti risalgano al più tardi all'anno in questione, se non ad un periodo antecedente, così come nella medesima epoca dovrebbe collocarsi la frequentazione tra e la Pt_2
signora La testimonianza non attiene ad un apprezzamento diretto Per_2
della presunta relazione, ma a circostanze che al teste sono riferite verbalmente, e gli stessi video cui il teste ha fatto riferimento, non precisamente collocabili nel tempo, non costituiscono prova certa di una violazione dell'obbligo di fedeltà; inoltre si deve considerare che dopo tali fatti la convivenza tra i coniugi è proseguita per oltre un anno, e che la notizia della presunta relazione è pervenuta quando il rapporto matrimoniale era ormai alla fine, la resistente si era già trasferita in Sicilia con l'intenzione di non fare rientro a Roma, nelle comunicazioni tra i coniugi si era già affacciata realisticamente la prospettiva di un divorzio;
dunque, quando anche gli scarni elementi raccolti costituissero prova sufficiente di un singolo episodio di infedeltà, non sarebbe possibile affermare che sia stato tale evento a determinare la fine del matrimonio;
quanto poi ai pretesi atteggiamenti umilianti o vessatori che il marito avrebbe adottato nei riguardi della moglie,
a parte la genericità assoluta dell'allegazione, vi è un unico riscontro,
costituito dalla deposizione del padre della resistente secondo cui nel novembre 2017 avrebbe offeso la moglie dicendole “sei ridicola”, Pt_2
espressione certamente spiacevole ma non particolarmente aggressiva, che 5
può essere indicativa di un momento o una fase di difficoltà relazionale, di scarsa educazione, ma che in sé sola non costituisce prova dell'attitudine dell'uomo a tenere condotte umilianti ed irrispettose del coniuge.
Entrambe le domande di addebito devono essere respinte.
I coniugi sono i genitori della minore che ha oggi 10 anni e vive in Per_1
Sicilia con la madre;
il padre nel frattempo è stato trasferito per motivi di lavoro a Treviso;
non vi è contestazione sull'affidamento condiviso della minore, ma la frequentazione va regolata tenendo conto della notevole distanza geografica tra padre e figlia, privilegiando quindi i periodi di sospensione dell'attività scolastica;
a fronte dell'ostacolo determinato dalla distanza, è richiesto ai genitori tutto l'impegno possibile perché possa Per_1
costruire e mantenere con entrambi un rapporto significativo, come è suo specifico diritto.
Il padre potrà tenere con sé la figlia almeno un fine settimana al mese, da concordare con la madre entro i 15 giorni antecedenti, dal giovedì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola,
garantendo il rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
nei giorni di sospensione scolastica dal giovedì alle ore 15.00 fino alla domenica sera entro le ore 21.00;
la terrà con sé, ad anni alterni, un anno dal 23 al 31 dicembre mattina, e l'anno seguente dal 30 dicembre al 6 gennaio compresi;
trascorrerà Per_1
le vacanze di Pasqua con il padre;
in estate trascorrerà con il padre 30 giorni complessivamente, frazionabili in due o tre periodi distinti, ed in mancanza di accordo gli ultimi 10 giorni di giugno, dal 10 al 20 luglio, dal 20 al 30
agosto; 6
Il genitore che ha con sé la figlia garantirà una comunicazione quotidiana tramite chiamate o videochiamate con l'altro genitore, sempre nel rispetto degli impegni della figlia.
Con riguardo alle domande di contenuto economico, sino ad oggi, in forza dei provvedimenti provvisori, a carico del marito è stato posto un contributo di
300 euro per il mantenimento della moglie, ed uno di pari importo per il mantenimento della figlia (quest'ultimo elevato in corso di causa ad € 350,00
mensili); le spese straordinarie sono state poste per il 65% a carico del padre e per il resto a carico della madre.
La resistente è una giovane donna poco più che trentenne, e nella gestione dell'unica figlia minore può contare sull'ausilio dei propri familiari, che risiedono nel luogo ove si è trasferita;
ella dunque è nelle condizioni per attivarsi alla ricerca di una attività lavorativa;
nella fase iniziale è stato previsto un contributo a suo favore, in quanto al momento priva di occupazione, sul presupposto implicito che nel frattempo ella avrebbe cercato di rendersi autonoma, consentendoglielo le sue condizioni di salute e di età,
ed il possesso di un diploma di scuola superiore;
ricorda in proposito la
Cassazione che non è possibile ritenere che “ una concreta attitudine al
lavoro, capace di trovare un positivo riscontro sul mercato, possa rimanere
non sfruttata a causa dell'inerzia dello stesso richiedente l'assegno, con il
risultato di addossare l'onere del suo mantenimento sul coniuge separato e
occupato, in quanto un simile contegno inattivo si pone in contrasto con il
reale contenuto del dovere di assistenza coniugale, comunque persistente in
caso di separazione fino allo scioglimento del matrimonio (Cass
12196/2017); declinando ulteriormente i termini del dovere di assistenza 7
reciproca la Cassazione specifica ancora “la richiesta di assistenza incontra
un limite nel non potere [essere] ampliata sino a pretendere quanto lo stesso
coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a
frutto le proprie attitudini. […...] ed ancora: “ rimane a carico del richiedente
l'assegno di mantenimento il compito di dimostrare di essersi concretamente
attivato e proposto sul mercato del lavoro per reperire un'occupazione
lavorativa retribuita confacente alle proprie attitudini e mettere così a frutto
le capacità professionali possedute. (Cass. 20866/2021); in concreto la resistente dimostra di essere stata inserita nell'aprile 2021 nelle graduatorie del personale scolastico ATA, ma omette di pubblicare la graduatoria, né
fornisce informazioni relative al periodo successivo, o alla ricerca di ulteriori occasioni di impiego.
Si ritiene che- decorsi ormai quasi quattro anni dalla emissione dei provvedimenti provvisori, durante i quali il marito ha contribuito alle necessità della moglie versando mensilmente un assegno di € 300,00 - gli obblighi assistenziali derivanti dal matrimonio debbano affievolire, stante l'oggettiva attitudine al lavoro della richiedente, l'assenza di impedimenti alla ricerca e all'ottenimento di una occupazione, le sue condizioni di salute e di età, e in ultimo la stessa breve durata della vita comune. Fermi pertanto per il passato i provvedimenti adottati, si può prevedere che con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, il contributo al mantenimento della moglie sia ridotto ad € 150,00 mensili;
quanto al contributo per la figlia, occorre tener conto che il ricorrente,
appuntato dei Carabinieri, con entrate nette mensili da lavoro variabili tra i
2.100,00 e i 2.400,00 euro circa, percepisce un canone di locazione di € 580
mensili dalla locazione della ex casa familiare di sua proprietà, per la quale 8
versa però una rata di mutuo (a tasso variabile) che attualmente ammonta ad
838,00 euro mensili;
non risulta avere risparmi o investimenti, e deve affrontare le spese di viaggio occorrenti per far visita alla figlia mensilmente;
pertanto, tenuto conto della maggiore forza economica di cui egli dispone, si ritiene di elevare sino ad € 450 mensili l'importo dell'assegno per il mantenimento ordinario della figlia, sempre con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
Le spese straordinarie restano regolate sulla base del protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario, secondo cui:
sono spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento,
contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare,
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola,
doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
sono spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori,
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola,
prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività
artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, 9
viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche,
cicli di psicoterapia e logopedia;
sono spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
si chiarisce alle parti che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Così chiarito il regime applicabile, si ritiene di mantenere ferma la ripartizione già prevista in via provvisoria, che pone dette spese per il 65% a carico del padre, e per il residuo a carico della madre.
In presenza di margini di reciproca soccombenza, le spese di lite sono 10
compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32451/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così provvede sulle condizioni della separazione personale dei coniugi e Parte_2 Controparte_1
- Dispone l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori,
con prevalente collocazione presso la madre e frequentazione regolata come indicato in motivazione;
- Fermi per il passato i provvedimenti vigenti, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza pone a carico del marito un assegno separativo di € 150,00 mensili, ed un assegno per il mantenimento ordinario della figlia di € 450,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio dell'avente diritto, e soggetti a rivalutazione istat;
- Pone le spese straordinarie, regolate come indicato in motivazione,
a carico del padre per il 65% e della madre per il residuo;
- Rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
- spese di lite compensate.
Roma, 29/11/2024
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
Marta Ienzi