Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2019, n. 5456
CASS
Sentenza 6 novembre 2019

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In tema di rimessione del processo, la sentenza pronunciata in violazione del divieto di cui all'art. 47, comma 1, cod. proc. pen., che inibisce al giudice di definire il giudizio finché non sia intervenuta l'ordinanza della Corte di cassazione che dichiari inammissibile o rigetti la richiesta, è nulla solo nel caso di accoglimento dell'istanza, mentre conserva piena validità qualora essa sia dichiarata inammissibile o rigettata, in quanto tale divieto integra un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare la sentenza, condizionato alla decisione della Corte di cassazione dichiarativa della sussistenza delle condizioni per la rimessione del processo ad altro giudice. (Conf.: SS.UU. n. 6925 del 1995, Rv. 201301).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2019, n. 5456
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5456
    Data del deposito : 6 novembre 2019

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