Sentenza 12 maggio 1995
Massime • 4
Qualora il giudice, cui sia stata presentata richiesta di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., abbia irritualmente provveduto a dichiararne l'inammissibilità, la Corte di cassazione, annullata l'ordinanza impugnata, può decidere direttamente nel merito dell'istanza, in applicazione del principio generale, desumibile dagli artt. 620, lett. i), e 621 cod. proc. pen., secondo il quale,nel caso in cui altro giudice abbia pronunciato in materia di sua competenza la Corte procede all'annullamento senza rinvio e ritiene il giudizio.
Il giudice al quale sia stata presentata richiesta di rimessione del processo, ai sensi degli artt. 45 e 46 cod. proc. pen., non può, perché funzionalmente incompetente, adottare pronuncia alcuna in relazione alla richiesta medesima, ma deve limitarsi a trasmetterla immediatamente alla Corte di cassazione, astenendosi dall'emettere la sentenza fino a che non sia intervenuta la relativa decisione: e ciò anche nelle ipotesi in cui l'inammissibilità o l'infondatezza della istanza siano rilevabili "ictu oculi", ovvero nel caso in cui l'interessato abbia riproposto la istanza di rimessione dopo che la precedente sia stata rigettata o dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione; i suddetti obblighi del giudice, tuttavia, presuppongono l'esistenza di un atto avente i caratteri propri della richiesta di rimessione nei termini precisati dall'art. 45 cod. proc. pen., con la conseguenza che non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 46, terzo comma, e 47, primo comma, cod. proc. pen., che li prevedono, qualora l'atto presentato sia privo della prescritta motivazione o provenga da soggetto non legittimato (quale, ad esempio, la parte civile), e con l'ulteriore conseguenza che, non potendo esso qualificarsi per quello che vorrebbe essere, al giudice è consentito constatarne la non corrispondenza al tipo previsto dalla legge.
La sentenza pronunciata in violazione del divieto posto dall'art. 47, comma primo, cod. proc. pen., che inibisce al giudice di definire il giudizio finché non sia intervenuta l'ordinanza della Corte di cassazione che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione del processo, è nulla solo nel caso in cui la Corte medesima abbia accolto l'istanza, mentre conserva piena validità tutte le volte che essa sia dichiarata inammissibile o rigettata: il predetto divieto, infatti, integra un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare la sentenza e condizionato alla decisione della Corte di cassazione dichiarativa della sussistenza delle condizioni per la rimessione del processo ad altro giudice, e quindi della competenza, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della sentenza irritualmente adottata avviene "secundum eventum".
L'onere di notificare l'atto alle altre parti, che l'art. 46, comma primo, cod. proc. pen., pone a carico di chi abbia presentato richiesta di rimessione del processo, non viene meno per il semplice fatto che il giudice, cui l'istanza sia stata presentata, abbia irritualmente provveduto su di essa; la parte che intenda insistere nella richiesta coltivando le previste impugnazioni, pertanto, deve comunque curare, a pena di inammissibilità, il rigoroso formale adempimento della notifica dell'istanza alle altre parti entro sette giorni dal suo deposito in cancelleria.
Commentario • 1
- 1. Art. 46 c.p.p. Richiesta di rimessionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/05/1995, n. 6925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6925 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 14
Dott. Gaetano LO COCO Presidente
1. Dott. Aldo VESSIA Componente REG. GENERALE
2. " DO AS " N. 34244/94
3. " ER LL "
4. " AN AV "
5. " EL EL EN "
6. " TO PA "
7. " Bruno FOSCARINI (Rel.) "
8. " AN RE "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL EP nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 13.7.1994. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bruno Foscarini;
lette le conclusioni del P.M. nella persona del dott. Sebastiano Suraci, con le quali chiede il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
LL EP venne tratto a giudizio dinnanzi al TO di Ravenna, in separati procedimenti poi riuniti, per rispondere di diversi episodi di diffamazione e ingiuria, commessi a mezzo di missive (lettere e telegrammi) in danno delle varie persone indicate nelle stesse, fatti commessi in Ravenna dal 28.5.1990 all'1.10.1991 ; due ulteriori e concorrenti episodi di ingiuria vennero contestati al dibattimento.
All'Udienza del 16-2-93 il difensore depositava "istanza con la quale chiedeva la rimessione del procedimento ad altro organo giudiziario ex artt.45-47 C.P. ..." e il TO "rilevato che le ragioni rese a fondamento dell'istanza oggi formulata non appaiono sostanzialmente diverse da quelle già illustrate in occasione di precedente istanza resa all'udienza 30-4-92 e sulla quale si è già pronuncia la Cassazione in data 10.6.1992, visto l'art. 49 cpv. c.p.p. "dichiarava l'improponibilità della richiesta;
quindi all'esito del dibattimento dichiarava l'imputato colpevole dei reati ascrittigli, unificati per continuazione, e lo condannava al dì Lire 3.000.000 di multa.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 13.7.1994, riduceva la pena a Lire 1.000.000 di multa, e confermando nel resto. In particolare la Corte escludeva la denunciata nullità della sentenza per asserita carenza di potere del TO in conseguenza della riproposizione da parte del LL di ulteriore richiesta di rimessione ad altra sede del procedimento (dopo che la Suprema Corte aveva già respinto la precedente richiesta ), istanza che il TO aveva dichiarato inammissibile, procedendo ad una valutazione che, secondo l'imputato, gli sarebbe stata preclusa. In proposito la Corte rilevava che la nuova istanza di rimessione "era più propriamente da definirsi irriducibile per mancata osservanza delle disposizioni sui termini (sette giorni) e sulle notifiche, non potendosi negare al Giudice a quo il potere-dovere di verificare non già il fondamento astratto dell'istanza (ammissibilità) e tantomeno il suo fondamento concreto, ma la indispensabile sussistenza di quei requisiti minimi di forma che la Legge processuale pretende per un atto diretto a spogliare il Giudice naturale della sua giurisdizione, atto che appunto deve possedere quella caratteristiche minimali che mettono al riparo il procedimento da pretese prive della forma essenziale e quindi, come tali, appaiono al Legislatore non serie, costituenti manovre dilatorie o divagatorie" e che "soltanto il rispetto delle forme minime e dei termini per il contraddittorio tra le parti attribuisce all'istanza di rimessione quel minimo di fondamento che giustifica l'investitura del Giudice ad quem e la temporanea sospensione del potere deliberativo del giudice naturale".
Nel merito, poi, riteneva l'appello infondato, avendo il TO correttamente valutato e dimostrato 1) il contenuto offensivo delle missive 2) la loro idoneità ad avere ampia circolazione, in concreto conseguita 3) la loro univoca offensività a danno dell'immagine pubblica e delle qualità personalissime dell'onore e dell'onestà (e non solo delle funzioni pubbliche ovvero istituzionali) dei destinatari;
motivazione condivisibile ed emergente "per tabulas". In particolare, quanto all'elemento psicologico, le ragioni che avevano determinato le azioni del LL (il sentirsi defraudato in relazione ad asseriti crediti di lavoro, nonché per omessa copertura previdenziale, nonché per crediti derivanti da una sua complessa opera di inventore di contratti assicurativi, azionabili, in quanto non prescritti, verso l'associazione-partito politico, la D.C. Ravennate, nel quale aveva lungamente militato e del quale era stato uno dei segretari provinciali, ovvero verso le persone fisiche responsabili delle omissioni contributive) e le rivendicazioni dei presunti crediti non potevano essere attuate con raffiche di missive offensive dirette a persone che, oltretutto, più che essere identificate come gli autori diretti delle omissioni contributive, venivano attaccate come "esponenti di quell'entourage politico-provinciale" che avrebbe - secondo il LL - posto in essere un vero e proprio ostracismo in suo danno. Era quindi da escludere che siffatte connotazioni della vicenda ultraventennale dell'imputato potessero portare a dubitare della sua imputabilità, in stretta relazione con le condotte elementari contestategli, il cui disvalore bene veniva percepito dall'imputato, o al riconoscimento di esimente putativa.
Il LL ha proposto ricorso per Cassazione con il quale denuncia 1) la nullità della sentenza (e di quella di primo grado) ex artt.178-47 c.p.p. per incapacità del TO a pronunciare sentenza in presenza dell'istanza di rimessione sulla quale avrebbe dovuto decidere la Cassazione;
insussistenza della pretesa irricevibilità in quanto, essendo stata l'istanza depositata due giorni prima dell'udienza - come era senz'altro consentito - ed avendo il TO all'udienza dichiarato l'inammissibilità dell'istanza e addirittura pronunciata sentenza, qualunque notifica era divenuta giuridicamente impossibile;
2) nullità della sentenza (e di quella di primo grado) per a) omissione integrale di qualsiasi indagine preliminare, per cui esso ricorrente non aveva mai rivestito la condizione di "indagato" né aveva mai di conseguenza ricevuto alcuna comunicazione di garanzia, né quindi aveva mai assunto la condizione legittima di imputato, né quindi aveva mai potuto esercitare i diritti di cui all'art.61 c.p.p. fra cui il diritto alla difesa b) sottrazione del processo al Giudice naturale (d.ssa Elena Zanni) senza motivazione c) continuazione del processo ad opera di altro giudice e senza che fossero stati rinnovati gli atti già compiuti;
3) nullità della sentenza per l'abuso costituito, dall'avere il Giudice di appello inventato la presunta responsabilità di esso ricorrente di avere rilevato il mancato riconoscimento dei versamenti previdenziali da parte, della D.C. di Ravenna in suo favore" accusa integralmente infondata, in quanto "il sottoscritto non ha mai rilevato il mancato versamento di contributi previdenziali da, parte della D.C. di Ravenna ma, al contrario, ha denunciato con propria querela "il Messaggero" che nella cronaca di Ravenna aveva riportato tale falsità integrale ed assoluta". Le lettere erano state inviate non cervelloticamente, ma per legittima difesa, essendo da anni in atto una attività persecutoria gravissima e illecita in suo danno.
Con memoria pervenuta, in data 27-1-95 il LL ha insistito nei motivi sopra riassunti.
La quinta Sezione penale di questa Corte, rilevata la sussistenza di questioni di diritto che potevano dar luogo a contrasto giurisprudenziale e precisamente quella relativa alla possibilità o meno per il Giudice, al quale sia stata presentata richiesta di rimessione del processo ad altro Giudice, per legittimo sospetto, di dichiarare la manifesta infondatezza della richiesta, quantomeno nei casi in cui questa, proposta solo qualche giorno prima dell'udienza, ictu oculi presenti i caratteri dell'irritualità nonché quella relativa alla sorte delle sentenze di merito pronunciate nonostante il disposto dell'art.47, I comma C.P.P.; ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.
In relazione alla prima delle due questioni di, cui sopra la Giurisprudenza di questa Corte (costituita, in pratica, dall'ordinanza Sez. I 13-11-90 n 3957, Perri e dalla sentenza 14-1-92 n 3839 Cersosimo) ha ritenuto che il Giudice al quale sia presentata richiesta di rimessione del processo, non può in nessun caso pronunciare sull'ammissibilità - e, ovviamente, sulla fondatezza - della richiesta, spettando ogni decisione alla competenza funzionale della Corte di Cassazione.
La dottrina ritiene pacifico che il procedimento incidentale in questione che si conclude con ordinanza di inammissibilità, di rigetto o di accoglimento si deve svolgere dinanzi alla, Corte di Cassazione con correlativa esclusione di ogni potere del giudice di merito al riguardo.
E queste Sezioni Unite, in presenza di norme come l'art.46 III comma - secondo il quale unico compito del Giudice "a quo" è quello di trasmettere immediatamente alla Corte di Cassazione la richiesta (con i documenti allegati ed eventuali osservazioni); e l'art.47, I comma, II parte, per il quale il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza della Corte di Cassazione che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta, spettando poi alla Corte di Cassazione l'ulteriore potere di disporre con ordinanza la sospensione del processo (che "normalmente" la richiesta di rimessione non sospende;
art.47, I comma, I parte); e l'art.48 che prevede la decisione sulla richiesta ad opera della Corte di Cassazione;
concordano con la richiamata giurisprudenza nel ritenere l'incompetenza funzionale del Giudice a quo in ordine a qualsiasi pronuncia avente ad oggetto la richiesta di rimessione.
Solo precisando, per completezza, che il problema della competenza si presenta - e viene risolto nei termini testé affermati - nel caso in cui "esista" una vera e propria richiesta di rimessione nei termini precisati dall'art.45 c.p.p. che prevede una "richiesta motiva del Procuratore Generale della Corte di Appello o del pubblico ministero presso il Giudice che procede, o dell'imputato";
con la conseguenza che l'obbligo immediato di trasmissione alla Corte di Cassazione etc. non sussiste nel caso in cui si sia in presenza di una richiesta priva di motivazione o presentata da soggetto non legittimato quale, ad es., la parte civile;
in tale caso l'atto non può qualificarsi richiesta di rimessione, alla quale soltanto gli artt.46 sgg. fanno riferimento, e quindi il giudice, al quale viene presentato un tale atto, può constatarne la non corrispondenza al tipo previsto dalla Legge senza dovere porre in essere gli adempimenti previsti dall'art.46 III comma od astenersi dalla pronuncia della sentenza.
Dovendosi a conferma di quanto sopra, rilevare che i provvedimenti "inibiti" al Giudice di merito in relazione al procedimento incidentale sono, oltre a quelli che attengono al "merito" della richiesta (in termini di fondatezza, infondatezza, manifesta infondatezza), quelli previsti dall'art.46, IV comma, che riguardano "soltanto" l'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi I e II (deposito in cancelleria, notifica entro sette giorni alle altre parti, sottoscrizione personale o di procuratore speciale).In conclusione, se l'atto integra gli estremi di una richiesta di rimessione, il giudice di merito non può pronunciarsi sulla ammissibilità o fondatezza della richiesta, neppure nei casi in cui questi appaia ictu oculi manifestatamente inammissibile o infondata;
e non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza della Corte di Cassazione che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta.
E ciò anche nel caso in cui il soggetto legittimato riproponga richiesta di rimessione dopo che precedente richiesta è stata rigettata o dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza o per altri motivi dalla Corte di Cassazione.
Ed infatti in mancanza di norme in contrario il procedimento relativo alla nuova richiesta di rimessione no può essere che quello previsto dagli artt.46 segg.; a nulla rilevando che viceversa il I comma di tale articolo richiami le disposizioni dell'art.47, posto che l'ipotesi prevista dal I comma è quella - diversa - della richiesta di revoca dal precedente provvedimento (di rimessione) o di designazione di altro Giudice, e nella quale, in mancanza di espresso richiamo dell'art.47, poteva ritenersi che al Giudice designato dalla Corte di Cassazione non fosse preclusa la pronuncia della sentenza in presenza della richiesta di revoca o designazione di altro Giudice non ancora decisa dalla Corte di Cassazione. Quanto sopra indubbiamente comporta seri, anzi serissimi, dubbi sulla conformità della Costituzione - in particolare agli artt.112 e 101 richiamati nell'ordinanza di rimessione a queste Sezioni Unite - di una normativa che in pratica consente all'imputato, attraverso la reiterazione "all'infinito" di richieste di rimessione ad altro giudice, di impedire la pronuncia di sentenza di condanna, così frustrando l'esercizio dell'azione penale (fino alla prescrizione del reato).
Né tali dubbi possono essere eliminati dal fatto che, come si dirà tra poco, la sentenza pronunciata prima dell'ordinanza della Corte di Cassazione, che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, resta valida, essendo nulla solo nel caso in cui la Corte di Cassazione accolga la richiesta di rimessione.
Ed infatti ai fini di valutare la conformità o meno alla Costituzione di determinate norme occorre avere riguardo a quello che tali norme prevedono e al fatto che il Giudice è tenuto ad osservarle;
nell'ipotesi in questione, quindi, deve tenersi presente non la situazione "patologica" di una giudice che nonostante il divieto di cui all'art.47, I comma, pronunci la sentenza, bensì quella "fisiologica" del giudice che, ottemperando al disposto dell'art.47, I comma, in caso di reiterazione di richiesta di rimessione, deve "reiteratamente" astenersi dal pronunciare sentenza.
Per quanto sopra esposto l'ordinanza di inammissibilità della richiesta di rimessione, pronunciata dal primo Giudice funzionalmente incompetente e la sentenza di appello sul punto debbono essere annullate senza rinvio.
E, dovendosi in questa stessa sede decidere sulla richiesta di rimessione (Cass.13.11.1990 n 3957, Perri) per il principio generale per il quale la Corte di Cassazione, nel caso che altro giudice abbia giudicato su materia di competenza di detta Corte, procede all'annullamento senza rinvio e ritiene il giudizio (artt.620 lett. i, 621 c.p.p.), ed anche perché sarebbe del tutto superflua la restituzione degli atti al Giudice di merito il quale non dovrebbe fare altro che ritrasmettere quegli stessi atti alla Corte di Cassazione per la decisione sul punto, deve essere dichiarata l'inammissibilità della richiesta, in quanto, a parte che la stessa nella sostanza non ha prospettato ragioni diverse da quelle sulle quali già si è pronunciata questa Corte con ordinanza di inammissibilità in data 5.6.1992, il LL non ha provveduto a farla notificare entro sette giorni alle altre parti, così come previsto a pena di inammissibilità dall'art.46 I e ultimo comma c.p.p. È vero che nessuna norma prevede che il deposito e la notificazione della richiesta di rimessione debbano avvenire prima dell'udienza ; è altrettanto vero però che, se si intende insistere nella richiesta, il rigoroso formale adempimento della notifica entro sette giorni dal deposito i cancelleria non può ritenersi venuto meno per il semplice fatto dell'intervenuta pronuncia sulla richiesta (e sul merito) da parte del Giudice di merito. Quanto alla sentenza pronunciata dal Giudice di merito, nonostante il disposto dell'art.47 I comma, la stessa, a seguito della dichiarata inammissibilità della richiesta, deve ritenersi valida. Ed infatti il divieto di pronuncia previsto dal menzionato art.47, I comma, integra un difetto temporaneo di potere giurisdizionale (limitato alla pronuncia della sentenza e) condizionato dalla decisione della Corte di Cassazione avente carattere dichiarativo della sussistenza o meno delle condizione per la rimessione del processo ad altro giudice, e quindi della competenza, con al conseguenza che se la Corte di Cassazione dichiara inammissibile (anche per motivi formali) o rigetta la richiesta, deve ritenersi la validità della sentenza pronunciata dal Giudice "naturale", in caso contrario, e cioè di accoglimento della richiesta, la nullità della sentenza. Così verificandosi quella che autorevole dottrina qualifica come "tipica valutazione (di validità o nullità) secundum eventum".
Tale interpretazione è, del resto, la sola che consenta di escludere la difficilmente condividibile soluzione per la quale, pur avendo la Corte di Cassazione dichiarato la manifesta infondatezza della richiesta di rimessione (così nella sostanza confermando la competenza del giudice "a quo"), dovrebbe ugualmente dichiararsi la nullità della sentenza pronunciata dal Giudice di merito con rinvio ad altra sezione di quello stesso Giudice per un nuovo giudizio. Né può ritenersi la nullità per il solo fatto, "esterno" rispetto alla sentenza, che l'imputato non ha avuto la possibilità di presentare nuova richiesta di rimessione come previsto dall'art.49 cpv. c.p.p.. Gli altri motivi in rito, sopra (sub 2) integralmente trascritti, sono del tutto generici e comunque manifestatamente infondati, non essendosi verificata alcuna violazione dei diritti della difesa e quant'altro. Infine il terzo motivo, oltre a prospettare una inammissibile denuncia di travisamento di fatto non risultante dal testo della sentenza impugnata o di quella di primo grado, riguarda un punto sostanzialmente irrilevante nell'ambito dell'ampia e corretta motivazione della sentenza.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità del primo giudice e la sentenza di appello sul punto;
dichiara inammissibile la richiesta di rimessione;
rigetta il ricorso nel resto. Roma 12 maggio 1995.