Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/06/2012, n. 30769
CASS
Sentenza 21 giugno 2012

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In tema di mandato di arresto europeo, una volta espletata regolarmente la procedura di consegna dall'estero, la definitiva assoluzione della persona consegnata dai reati per i quali sia stato precedentemente emesso il m.a.e. non preclude nei suoi confronti l'avvio della procedura di estensione attiva della consegna, dovendosi ritenere sufficiente il presupposto della sua avvenuta consegna allo Stato richiedente e dell'assenza delle condizioni di deroga al principio di specialità di cui all'art. 26, comma secondo, della L. n. 69/2005, senza che risulti necessaria la pendenza del procedimento cui afferiva la prima consegna.

Non sono impugnabili nell'ordinamento interno, neanche ai sensi degli artt. 111, comma settimo, Cost. e 568, comma secondo, cod. proc. pen., il mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana nella procedura attiva di consegna (artt. 28, 29 e 30 della L. 22 aprile 2005, n. 69) ed il provvedimento emesso (eventualmente in forma di m.a.e.) dalla stessa autorità nella procedura di estensione attiva della consegna di cui agli artt. 32 e 26 della legge sopra citata, potendo i loro eventuali vizi essere dedotti solo nello Stato richiesto, qualora incidano sulla procedura di sua pertinenza, e secondo le regole, le forme ed i tempi previsti nel relativo ordinamento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/06/2012, n. 30769
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30769
Data del deposito : 21 giugno 2012

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