Sentenza 7 ottobre 2015
Massime • 1
Per i delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite relativi a fatti di "lieve entità" di cui al comma quinto del citato articolo, commessi prima della novella introdotta dall'art. 2, comma primo, lett. a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tale ipotesi a seguito delle modifiche operate sia dal citato art. 2, sia dall'art. 1, comma 24 ter, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2015, n. 49989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49989 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2015 |
Testo completo
49 9 8 9 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асп 3285 Composta dai Sigg.ri Magistrati Sent. n. sez. PU - 7/10/2015 - Presidente - Dott. Amedeo Franco R.G.N. 43260/2014 Dott. Vito Di Nicola - Consigliere - - Consigliere - Dott. Andrea Gentili - Consigliere rel. - Dott. Alessio Scarcella -- Consigliere - Dott. Alessandro M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da - OB ED, n. 28/04/2014 a Batangas (Filippine) avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO in data 28/04/2014; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Izzo, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza limitatamente all'assetto sanzionatorio;
RITENUTO IN FATTO 1. - OB ED alias IN YA ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO del 28/04/2014, depositata in data 26/05/2014, che, per quanto ancora qui di interesse, aveva confermato la sentenza del GUP presso il medesimo tribunale del 3/10/2013, che lo aveva riconosciuto colpevole del delitto di cessione continuata in concorso di sostanza stupefacente del tipo Crystal (fatto contestato come commesso fino al dicembre 2010), condannandolo alla pena di 1 anno di reclusione ed € 10.000,00 di multa, in continuazione con quella inflitta dal GIP del medesimo tribunale con sentenza emessa in data 4/02/2013, con il concorso di attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e riconosciuta l'ipotesi della lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.p.r. n. 309 del 1990. 2. Con il ricorso per cassazione, proposto personalmente da OB ED, viene dedotto un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. Att. Cod. Proc. Pen.
2.1. Deduce con tale motivo il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), Cod. Proc. Pen., sotto il profilo della violazione della legge penale sostanziale e vizio motivazionale. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza poiché il ricorrente sostiene : che la Corte territoriale, pur dando atto delle modifiche legislative che hanno . interessato l'art. 73 citato, trasformando anzitutto l'ipotesi del comma quinto in fattispecie autonoma e prevedendo da ultimo anche la drastica riduzione del trattamento sanzionatorio (oggi fissato in 6 mesi di reclusione ed € 1032,00 di multa), avrebbe ingiustificatamente differenziato il trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente rispetto a quello dei concorrenti giudicati nel "simultaneus processus"; in particolare, quanto alla concorrente TA ed al concorrente TO, la Corte d'appello avrebbe ritenuto necessario rideterminare il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice, non altrettanto sarebbe stato invece fatto per il ricorrente il quale, pur trovandosi nela medesima situazione processuale (per tutti, infatti, era stata riconosciuta l'ipotesi di cui al comma quinto) ed avendo chiesto nei motivi di appello una diminuzione della pena per il riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità, si sarebbe invece inspiegabilmente visto confermare la pena irrogata dal primo giudice, senza che solo per il - ricorrente sia stata valutata l'incidenza "pro reo" delle modifiche normative introdotte dal legislatore del 2014 per l'ipotesi lieve;
sul punto, quindi, la 2 sentenza sarebbe del tutto priva di motivazione e, comunque, affetta da illogicità manifesta, non solo per non ave rla Corte d'appello motivato le ragioni del diniego di un più mite trattamento sanzionatorio, ma anche e soprattutto perché non avrebbe motivato le ragioni per le quali non ha ritenuto applicabile al OB ED quella riduzione di pena, invece ritenuta necessaria per gli altri due concorrenti, attesa l'identità di situazione processuale di tutti gli imputati nella commissione di detti reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato.
4. Ed invero, la Corte d'appello si limita, a pag. 12 della motivazione, ad affermare, in relazione alla posizione processuale dell'attuale ricorrente, che la sentenza di primo grado andava confermata, laddove, per la posizione - strettamente connessa a quella del OB ED, come la stessa Corte di appello riconosce apertamente a pag. 7 del Toksoy ritiene di dover accedere - alla sola richiesta di riduzione della pena, in conseguenza dei recenti interventi relativi al delitto di cui all'art. 73, comma quinto, d.p.r. n. 309 del 1990. 5. Ritiene il Collegio di dover accogliere le richieste difensive, sul punto conformi a quelle del Procuratore Generale di udienza. : Ed infatti, la sentenza sul punto oggetto di censura è del tutto silente, non specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di non dover mitigare il trattamento sanzionatorio nei confronti del OB ED (o, il che è lo stesso, le ragioni per le quali ha ritenuto di doverlo differenziare rispetto a quello degli altri concorrenti, segnatamente da quello del Toksoy), nonostante anche per il ricorrente valessero le medesime considerazioni che avevano imposto per gli altri concorrenti un'attenuazione del trattamento sanzionatorio per effetto delle modifiche normative apportate all'ipotesi del comma quinto dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. Del resto, si osserva, le necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio a seguito della modifica è stata oggetto di attenzione delle Sezioni Unite di questa . Corte (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. : 263717) che, pur riferendosi alla ipotesi in cui il reato satellite sia un reato di "droghe leggere", hanno affermato un principio che, con gli opportuni adattamenti, è senza alcun dubbio applicabile anche ai casi come quello in - in cui l'aumento a titolo di continuazione riguardi una fattispecieesame 3 rientrante nella previsione del comma quinto, art. 73 citato, interessata, com'è noto, dalla consistente riduzione della pena operata dalla novella del 2013/2014. Non può, invero, negarsi che pur a fronte della riduzione della cornice edittale - della pena, il giudice d'appello non poteva limitarsi a confermare la sentenza di primo grado (che aveva determinato l'aumento a titolo di continuazione sull'ipotesi del comma quinto per fatti commessi in data 3/10/2013, dunque in data antecedente alla "prima" novella dell'art. 73, comma quinto, citato operata dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 - quindi con trattamento sanzionatorio fissato nel minimo in 1 anno di reclusione ed € 3000,00 di multa e, nel massimo, in 6 anni di reclusione ed € 26.000,00 di multa -, senza motivare analiticamente in ordine alle ragioni per le quali, pur a fronte di tale influente modifica normativa, ritenesse ancora adeguato il trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice, pari al doppio del minimo edittale quanto alla pena detentiva (a fronte di un attuale minimo edittale di 6 mesi di reclusione) e pari quasi al massimo della pena pecuniaria oggi prevista (€ 10.000,00 di multa a fronte di un massimo di € 10.329,00).
6. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: Per i delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite relativi a fatti di "lieve entità" di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup., deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tale ipotesi a seguito delle modifiche operate sia dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito, con modd., dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10), che dall'art. 1, comma 24-ter, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36 (convertito, con modd., dalla L. 16 maggio 2014, n. 79)».
7. L'impugnata sentenza dev'essere, pertanto, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale per nuova valutazione, alla luce di quanto affermato nel paragrafo 5.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di MILANO. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 7 ottobre 2015 Il Consigliere est. Alessio Scarcella DEPOSITATA IN CANCELLERIA L 18 DIC 2015 IL PANCH "Luana vndriani 510 Il Presidente Amedeo Franco Anna M :